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NUMERO 201 - MAGGIO / GIUGNO 2011
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L'organo di revisione nella srl dopo il
recepimento della direttiva 2006/43/CE
NORME E SOCIETÀ
PAOLO TALICE
Notaio inTreviso
IL COMMERCIALISTA VENETO
1 - Premessa.
Fin da quando è stata introdotta
nel nostro ordinamento con il codice civile del
1942, la società a responsabilità limitata non ha
mai avuto una disciplina propria sul controllo di
legalità e su quello dei conti.
La scelta fatta dal legislatore è stata quella di
prevedere per tale modello societario, qualora
fossero stati superati i limiti per l’obbligatorietà
dei controlli, l’applicazione delle norme dettate
in materia per le società azionarie, senz’altro ag-
giungere.
Questa scelta ha generato notevoli incertezze in
tutte quelle fattispecie tipiche della srl che non
trovavano corrispondenza nelle società azionarie
e che, dunque, erano prive di una qualsiasi disci-
plina positiva.
In particolare non esisteva alcuna regola che di-
sciplinasse il passaggio dal modello di srl priva
del collegio sindacale a quello di srl dotata del-
l’organo di controllo.
Nel tentativo di risolvere la questione il D.Lgs.
39/2010 (con il quale è stata data attuazione alla
direttiva 2006/43/CE) ha integrato l’art. 2477 c.c.,
ferma restando la sua impostazione originaria di
norma di rinvio alla disciplina delle società
azionarie, introducendo un termine per la nomina
del collegio sindacale obbligatorio e la possibili-
tà di ricorrere al tribunale per ottenere la nomina
di detto organo nel caso di inerzia dei soci.
L’intervento del legislatore non ha però risolto
tutte le incertezze che la vecchia formulazione
dell’art. 2477 c.c. aveva generato, anzi, essendo
un intervento particolarmente limitato e parzial-
mente estraneo ad alcuni principi consolidati del
diritto delle società, ha prodotto nuovi dubbi e
difficoltà interpretative.
I Notai del Triveneto hanno tentato di risolvere
alcuni di questi dubbi nell’edizione “settembre
2011” dei loroOrientamenti Societari (il cui estrat-
to è allegato a questo numero de “Il Commercia-
lista Veneto” e la cui versione integrale, con le
motivazioni di numerosi orientamenti, è da que-
st’anno pubblicata da IPSOA).
Prendendo lo spunto da quanto elaborato dalla
Commissione Società del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie è stato
quindi formato il presente approfondimento.
2 - Termini per la nomina del collegio sindacale
e del revisore.
Prima della novella operata con il
D.Lgs. 39/2010 nessuno dubitava che l’obbligo
di nomina del collegio sindacale sorgesse
contestualmente al verificarsi della causa suo
presupposto: aumento del capitale ad un impor-
to non inferiore a quello delle società azionarie,
superamento per due esercizi consecutivi di due
dei limiti previsti dall’art. 2435 bis, comma 1, c.c.
Non esisteva però una norma che imponesse un
termine per l’espletamento di tale obbligo.
Trattandosi comunque di una decisone dei soci
la cui adozione era prevista dalla legge, si ritene-
va che la stessa dovesse intervenire entro trenta
giorni dal verificarsi del suo presupposto, es-
sendo questo il termine concesso agli ammini-
stratori dall’art. 2631, comma 1, ultimo periodo,
c.c., per convocare l’assemblea dei soci
ogniqualvolta ciò fosse previsto dalla legge o
dallo statuto.
All’interno di detto termine la società poteva,
dunque, rimanere priva dell’organo di controllo
in maniera del tutto fisiologica, anche se si erano
già verificati i presupposti per la sua nomina, non
potendo certo ritenersi che i soci fossero in di-
fetto prima dello spirare del termine concesso
dalla legge agli amministratori per sollecitare la
decisone di nomina.
Scaduto il termine, qualora i soci non fossero
stati in grado di nominare il collegio sindacale,
indipendentemente dalla causa della mancata
nomina (omessa convocazione dell’assemblea,
diserzione della stessa, mancato raggiungimento
di una maggioranza, non reperibilità di sindaci
disposti ad accettare l’incarico, ecc.) si sarebbe
verificata la causa di scioglimento della società
di cui all’art. 2484, n. 3), c.c..
La prassi era tuttavia diversa, per ovvi motivi di
prudenza si procedeva alla nomina del collegio
sindacale nella stessa assemblea in cui si adotta-
va la decisone suo presupposto, dunque in sede
di aumento di capitale o di approvazione del bi-
lancio relativo all’esercizio in cui venivano supe-
rati per il secondo anno consecutivo i limiti di cui
dall’art. 2435 bis, comma 1, c.c.
La novella ha però introdotto due nuove cause
di nomina obbligatoria del collegio sindacale, la
prima si verifica quando la società è tenuta alla
redazione del bilancio consolidato, mentre la se-
conda quando acquista il controllo di una socie-
tà soggetta alla revisione legale dei conti.
Tale circostanza ha di per sé reso impossibile il
proseguimento della prassi di nomina “immedia-
ta” del collegio sindacale, in quanto ora non tutti
i presupposti di nomina richiedono la celebrazio-
ne di un’assemblea (si pensi all’acquisto del con-
trollo di una società tenuta alla revisione legale
dei conti, che, di regola, si perfeziona senza al-
cun passaggio assembleare essendo di compe-
tenza degli amministratori).
Con l’aumento delle cause che impongono alla
società di dotarsi dell’organo di controllo si è,
dunque, rafforzata l’esigenza di individuare un
termine legale per procedere all’istituzione del
collegio sindacale.
E’ inoltre apparso evidente che lasciare immutata
la vecchia regola implicita indotta dall’art. 2631,
comma 1, ultimo periodo, c.c., in forza della quale
la decisone di nomina doveva intercorrere entro
i trenta giorni dal verificarsi del suo presuppo-
sto, avrebbe portato ad alcune distorsioni di prin-
cipio, poiché in tal caso l’assoggettamento al-
l’obbligo di verifica dei bilanci sarebbe decorso,
per ogni singola fattispecie concreta, in maniera
casuale e non omogenea.
Così una srl che avesse acquisito il controllo di
una società tenuta alla revisione legale dei conti
nel febbraio 2011 sarebbe stata assoggettata alla
revisione del bilancio fin dall’esercizio 2011, men-
tre una società che avesse superato nel medesi-
mo esercizio 2011, per il secondo anno consecu-
tivo, due dei limiti di cui dall’art. 2435 bis, comma
1, c.c., sarebbe stata assoggettata all’obbligo di
revisione del bilancio dall’esercizio 2012.
Dopo la novella si è dunque manifestata con più
chiarezza l’esigenza di individuare un termine le-
gale che, oltre ad essere determinato, impones-
se, in tutti i casi, l’assoggettamento alla revisio-
ne legale da un medesimo esercizio.
Il legislatore ha quindi introdotto nell’art. 2477
c.c. un sesto comma con il quale ha previsto che
in tutte le ipotesi di nomina obbligatoria del col-
legio sindacale, siano esse quella del secondo
comma del medesimo articolo, ovvero le restanti
del terzo comma, tale adempimento debba essere
espletato, entro trenta giorni, dall’assemblea che
approva il bilancio relativo all’esercizio in cui sui
sono verificati i presupposti della nomina.
Con ciò chiarendo, tra l’altro, che l’ordinamento
non è interessato alla verifica del bilancio relati-
vo all’esercizio in cui si verificano i presupposti
di nomina del collegio sindacale, bensì alla verifi-
ca del bilancio relativo all’esercizio successivo
all’insorgere di tale obbligo.
Non solo, ha anche chiarito che nell’ipotesi in
cui i presupposti per la nomina non permangano
dal suo insorgere fino all’approvazione del bi-
lancio relativo all’esercizio in cui sono insorti,
non è necessario procedere alla nomina dell’or-
gano di controllo (si pensi ad una srl priva del
collegio sindacale che acquisisca il controllo di
una spa e che, nel medesimo esercizio, la incor-
pori senza aumentare il proprio capitale al di so-
pra del limite delle società azionarie).
Se la regola enunciata nella disposizione conte-
nuta nel sesto comma dell’art. 2477 c.c. appare
chiara, altrettanto non si può dire per la sua for-
mulazione.
Il comma 6 dell’art. 2477 c.c. prevede infatti lette-
ralmente che la nomina del collegio sindacale
spetti
“all’assemblea che approva il bilancio
e che detta assemblea deve provvedere
“entro
trenta giorni”.
E’ tuttavia evidente che tale previsione testuale
non è corretta, poiché se la nomina non viene
fatta contestualmente all’approvazione del bilan-
cio, ma nei trenta giorni dall’espletamento di tale
formalità, non sarà l’”
assemblea che approva il
bilancio”
ad effettuare la nomina, ma una suc-
cessiva all’uopo convocata, non potendo certo
ritenersi che il legislatore abbia voluto imporre
un divieto di sciogliere l’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio fino a quando
questa non abbia designato il collegio sindacale.
E’ poi possibile che l’assemblea convocata per
approvare il bilancio relativo all’esercizio in cui
vengono superati limiti per l’obbligatorietà della
nomina del collegio sindacale, non addivenga a
tale approvazione, come anche può accadere che
i soci di una srl approvino il proprio bilancio con
il sistema del consenso o della consultazione
scritta di cui all’art. 2479, comma 3, c.c., anziché
con il sistema assembleare.
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