Page 19 - CV_201

Basic HTML Version

NUMERO 201 - MAGGIO / GIUGNO 2011
19
La rielaborazione della nozione
di causa del contratto
NORME E TRIBUTI
ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza
IL COMMERCIALISTA VENETO
L
a causa è uno degli elementi
essenziali
del contratto, come indicato dall’art.
1325 c.c. Tuttavia, il Codice Civile non
contiene una esplicita definizione di
“causa”. Sul concetto di “causa” si è sviluppato
nel tempo un ampio dibattito dottrinale, che ne-
gli ultimi anni ha preso nuovo vigore, soprattut-
to dopo la presa di posizione della Corte di
Cassazione (2006).
Vi sono numerose teorie che hanno dato una
spiegazione di “causa”. Attualmente in Italia su
tale questione i due più consistenti filoni
dottrinali-giurisprudenziali sono i seguenti:
1)
la causa vista come la “funzione econo-
mico-sociale” del contratto (c.d. teoria “oggetti-
va” della causa);
2)
la causa come “funzione individuale” del
contratto (c.d. teoria della “causa concreta”).
La teoria oggettiva della causa
(“funzione economico-sociale”)
Secondo la teoria oggettiva della causa, la causa
è la funzione economico-sociale del contratto.
Nel 1942 entrò in vigore il nuovo Codice Civile,
che non conteneva una chiara definizione di cau-
sa. Tuttavia, la Relazione accompagnatoria del
Guardasigilli accoglieva esplicitamente la defini-
zione come “funzione economico-sociale” (para-
grafo 613).
La formulazione della teoria oggettiva della cau-
sa è stata fatta in modo compiuto dal BETTI
1
.
Il Betti partiva dal presupposto che i poteri di
autonomia privata devono essere esercitati in
modo da non contrastare con la utilità sociale, e
da questo postulato faceva discendere che la
causa è la funzione “sociale” del contratto.
Se manca tale funzione, il contratto è nullo per
difetto di causa, in quanto la Legge dovrebbe
tutelare le manifestazioni dell’autonomia privata
solo se dotate di una valenza non esclusivamen-
te individuale, ma anche collettiva.
La teoria della “causa concreta”
(“funzione economica individuale”)
A partire dagli anni ’60, è iniziata una revisione
critica della definizione di causa come “funzione
economico-sociale”.
Si è notato che la causa intesa in questo modo
diventa uno strumento per verificare se i fini per-
seguiti dai privati siano armonici con quelli fissa-
ti dall’ordinamento. La causa finisce così per
esprimere non tanto il punto di vista delle parti
del contratto, ma soprattutto il punto di vista
dello Stato (FERRI)
2
.
Negli anni di stesura del Codice Civile, l’Italia era
in pieno periodo fascista, e la “causa” del con-
tratto veniva concepita in modo che lo Stato po-
La causa come “funzione
economica individuale”
e la proposta di riforma
dell’art.41
tesse attuare una politica dirigistica nell’econo-
mia nazionale. L’autonomia privata non veniva
vista come espressione della libertà attribuita al-
l’individuo, ma come strumento con cui l’ordina-
mento corporativo fascista poteva realizzare i suoi
fini (CATAUDELLA
3
, ALPA). La causa, così
come definita dalla teoria “oggettiva”, rientra così
in una ottica generale di controllo sociale. Con-
sente non solo la repressione dei contratti “dan-
nosi”, ma anche di contratti di per sé indifferenti,
o solo perché contenenti una causa ritenuta futi-
le, o perché rivolti solo alla soddisfazione di inte-
ressi meramente individuali. La causa diventa
espressione di un giudizio svolto a monte dal
Legislatore.
Ma una tale concezione di causa contrasta alla
fine con il concetto di democrazia e con il princi-
pio di libertà personale, che in un’ottica liberale è
il potere di fare tutto ciò che la legge non vieta
(ROPPO)
4
.
Sulla base anche di queste critiche, una autore-
vole dottrina ha elaborato la teoria della causa
come “funzione economico-individuale”, ovve-
ro “causa concreta” (FERRI)
5
. Secondo questa
prospettiva, la causa diventa la sintesi degli inte-
ressi dei soggetti che hanno dato vita al contrat-
to. Successivamente, la teoria elaborata dal Ferri
ha trovato adesioni anche in altra autorevole parte
della dottrina (GALGANO
6
, GAZZONI).
La giusrisprudenza della Cassazione
Per lungo tempo la la Corte di Cassazione ha
mantenuto fermo il concetto di causa in senso
oggettivo, come funzione economico-sociale del
contratto
7
. Negli ultimi anni, tuttavia, la
Cassazione ha rivolto il proprio orientamento a
favore della teoria della “causa concreta”.
Nel 2006 la Cassazione ha definito la causa come
la “funzione individuale del singolo, specifico
contratto”, “sintesi degli interessi reali” delle
parti. Quindi la causa “concreta”, al di là del mo-
dello astratto utilizzato
8
.
La Cassazione ha parlato giustamente di “obso-
lescenza della matrice ideologica che configura
la causa come strumento di controllo della sua
utilità sociale”. Sulla base di questo precedente
del 2006, la Cassazione ha applicato il nuovo prin-
cipio di diritto in vari casi.
Vediamo un esempio. A proposito del contratto
di viaggio “tutto compreso” (il c.d. “pacchetto
turistico”), la Corte ha affermato che la “causa
concreta” di tale contratto è la “finalità turisti-
ca”, il “benessere psico-fisico che il pieno godi-
mento della vacanza come occasione di svago e
di riposo è volto a realizzare”
9
.
In seguito, la Cassazione a Sezioni Unite ha con-
fermato la definizione di causa come “sintesi de-
gli interessi reali che il contratto stesso è diretto
a realizzare”, e come “funzione individuale del
singolo, specifico contratto posto in essere”
10
.
In conclusione, la Corte di Cassazione si è con-
formata definitivamente negli ultimi anni alla
teoria della “causa concreta”.
Riflessioni conclusive
La causa come “funzione economico-sociale” era
un concetto vicino all’ideologia di un sistema
autoritario. Le norme del Codice Civile e la Rela-
zione accompagnatoria erano da inquadrare nel
contesto dell’ordinamento corporativo fascista,
erano legate a una certa concezione della vita
sociale, politica ed economica del paese.
La causa veniva tolta alla disponibilità delle parti
e affidata a un dominio esclusivo dell’ordinamen-
to. La libertà veniva vista non come innata all’in-
dividuo, ma come attribuita dallo Stato. L’auto-
nomia negoziale non era rivolta a soddisfare fini
privati in sé, ma scopi pubblici.
Giunti ora, per via giurisprudenziale, ad una
ridefinizione del concetto di causa del contratto
come funzione economico-individuale, sintesi
degli interessi delle parti, appare utile andare ol-
tre, e giungere in futuro anche ad una rivisitazione
dell’art. 41 della Costituzione. L’art. 41 è stato
scritto, dopo la fine della Seconda Guerra Mon-
diale, in modo ambiguo, come compromesso fra
i Padri Costituenti.
Oggi, da una parte va tenuto fermo il primo
comma, con il fondamentale principio che “l’ini-
ziativa economica privata è libera”. Ma dall’altra
parte, andrebbe abrogato almeno il terzo comma,
per il quale la legge fissa programmi e controlli
per dirigere l’iniziativa economica. Questa norma
è ormai stridente con la visione di una moderna
economia di mercato, improntata tra l’altro ai
principi concorrenziali dell’Unione Europea (in
particolare il Trattato di Maastricht).
Il terzo comma andrebbe riscritto nel senso che,
nell’ambito di tutto ciò che non è espressamente
vietato dallaLegge, l’iniziativa economica è libera
11
1
E. BETTI,
Teoria generale del negozio giuridico
, Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli – 1994.
2
G.B. FERRI,
Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico
, Giuffrè – Milano – 1966.
3
A. CATAUDELLA,
I contratti, parte generale
, Giappichelli – Torino – 2009.
4
V. ROPPO,
Il contratto
, Giuffrè – Milano – 2001.
5
G.B. FERRI,
Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico
, cit.
6
F. GALGANO,
Il contratto
, CEDAM – Padova – 2007.
7
Ad esempio, tra le ultime sentenze che c’erano state in quel senso: Cass., 4 aprile 2003, n. 5324.
8
Cass., 8 maggio 2006, n. 10490. E si veda anche: Cass., 25 maggio 2007, n. 12235 (causa come “causa concreta”).
9
Cass., 24 luglio 2007, n. 16315. Allo stesso modo, sempre sulla “finalità turistica”: Cass., 20 dicembre 2007, n. 26958.
10
Cass. SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947. E allo stesso modo: Cass. SS.UU. 18 marzo 2010, n. 6538. Si esprimono in questo senso inoltre, seppure incidentalmente: Cass.
SS.UU. 24 giugno 2008, n. 26972; Cass. SS.UU. 24 giugno 2008, n. 26975.
11
In questo senso sembra orientata la proposta di riforma costituzionale all’esame del Consiglio dei Minisitri.