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NUMERO 201 - MAGGIO / GIUGNO 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
te, le indennità anche se, per le materie in cui la
conciliazione è obbligatoria, resta confermata la
riduzione di un terzo del tetto massimo di spesa,
così come previsto per gli Enti pubblici.
G
li Organismi privati iscritti
nel Regi-
stro hanno invece un proprio tariffario
dove sono indicate le tabelle dei com-
pensi dovuti dalle parti.
Tale tariffario deve sempre essere approvato dal
Ministro della Giustizia.
Va tenuto presente che la mediazione è totalmen-
te gratuita per i soggetti che nel processo
beneficiano del gratuito patrocinio -i soggetti
meno abbienti-, in tal caso all’Organismo non è
dovuta alcuna indennità.
Si profila anche una necessità di indipendenza
economica da parte degli Organismi, stretti tra
entrate predeterminate dalla tabella di legge e i
costi necessari a mantenere la struttura. Se da un
lato un compenso modesto non incentiva in modo
particolare il mediatore a rendersi disponibile per
un’attività da svolgersi non senza sostenimento
di costi, con le responsabilità collegate e le ri-
chieste di una preparazione specifica con obbli-
go di formazione continua (a cadenza biennale),
doti e attitudini personali nel controllo del proce-
dimento, e dall’esito incerto; da un altro lato si
deve riconoscere che si tratta della prima fase di
applicazione di una norma innovativa e di deri-
vazione europea. La mediazione è un procedi-
mento per il quale deve diffondersi la consape-
volezza che, per essere un apprezzabile soste-
gno del legislatore, non deve configurarsi come
una semplice alternativa alla giustizia ordinaria
ma complementare, anzi integrativa rispetto a
questa, e soprattutto con costi ragionevoli.
E’ opportuno rammentare che le ragioni “ a mon-
te” del D.Lgs. 28/2010 e del conseguente D.M.
180/2010 vanno ricercate nella direttiva n. 2008/
52/CE e nella Legge n. 69 del 2009: incoraggiare il
ricorso alla mediazione garantendo un’equilibra-
ta relazione tra mediazione e procedimento giudi-
ziario, l’applicazione della stessa nelle contro-
versie transfrontaliere, la confidenzialità del pro-
cedimento e l’inserimento delle norme sulla me-
diazione all’interno della riforma della semplifica-
zione e la riduzione dei tempi del processo civile.
Va però anche evidenziato che il D.Lgs.28/2010
tiene poco conto della volontà delle parti, essen-
do rivolta ad interessi diversi da quelli normal-
mente dalle stesse perseguiti. Infatti se si consi-
dera che la mediazione ex D.Lgs.28/2010 si attiva
solo con domanda agli Organismi di Mediazione
abilitati dal Ministero ed è escluso l’incarico di-
retto ad un mediatore di comune fiducia, è neces-
saria la previsione di una specializzazione per
settori. Inoltre, l’art. 14, comma 1 prevede il divie-
to che il mediatore tratti il compenso direttamen-
te con le parti e ex art. 8, comma 1 il mediatore non
viene scelto dalle parti ma assegnato loro dal-
l’Organismo di mediazione, come pure viene fis-
sato il giorno dell’incontro e la sede.
Viene previsto che il compenso del mediatore
possa essere aumentato in caso di successo del-
la mediazione ex art. 17 comma 4 D. Lgs 28/2010,
dal che si potrebbe intendere che l’importante è
formalizzare un accordo conciliativo, indipenden-
temente dall’impegno profuso nel mettere le par-
ti in condizione di trattare e di relazionarsi.
Il rischio potrebbe anche essere quello che il
mediatore persegua a ogni costo il
raggiungimento di un accordo, qualunque esso
sia, sganciandosi da quei principi di equità, tra-
sparenza e collaborazione che dovrebbero carat-
terizzare il suo operato, e sfruttando la sua posi-
zione dovuta al ruolo formale riconosciuto a lui
dal sistema di regole che lo ha identificato come
mediatore in quella circostanza, arrivando a in-
fluenzare le parti.
L'
abilità del conciliatore
dovrebbe es-
sere riconosciuta ogni qualvolta egli
riesce a creare le condizioni per media-
re, a far sì che le parti prospettino esse stesse
nuove possibilità, proponendo nuove alternati-
ve per arrivare alla soluzione del problema, una
soluzione che faccia sentire tutte le parti come
vincenti, ma anche nel caso in cui, pur avendo
svolto con il massimo della professionalità il suo
delicato ruolo di facilitatore alla risoluzione dei
conflitti, impiegando competenza, abilità e gua-
dagnando la fiducia delle parti, non sia stato pos-
sibile far emergere alcuna soluzione adeguata alla
conciliazione della lite. Correggendo questo aspet-
to si potrebbe evitare che lo strumento della me-
diazione possa essere strategicamente impiegato
per forzare una soluzione delle controversie.
E’ noto che si stanno svolgendo numerose ini-
ziative per favorire la diffusione, i rapporti, le re-
lazioni tra i vari Organismi e le realtà locali e non,
al fine di promulgare la mediazione-conciliazione
e garantire la competenza della consulenza an-
che del mediatore professionista nel rispetto del-
la riservatezza, l’imparzialità e l’indipendenza a
tutela delle imprese e dei cittadini. Deve sempre
essere tenuto presente che l’imparzialità e la
terzietà - cioè l’equidistanza dalle parti, l’assenza
di rapporti che impedirebbero di svolgere la pro-
pria attività senza influenza-, la riservatezza sia
esterna - quella dell’art. 9, comma 1 rivolta a tutti
coloro che a qualsiasi titolo prestano la loro ope-
ra o il proprio servizio durante la procedura di
mediazione- che interna - vale a dire quella dell’art.
9, comma 2 del D.Lgs. 28/2010 rivolta nei con-
fronti delle parti- sono elementi imprescindibili
della figura del mediatore.
Il buon risultato delle tecniche e delle procedure
della mediazione non è tanto seguire delle liste di
controllo standardizzate, bensì il modo in cui la
situazione viene affrontata dal mediatore
qualitativamente ben formato.
Le tecniche diventano una naturale manifestazio-
ne della propria personalità e le doti della neutrali-
tà appartengono, oltre alla competenza, all’espe-
rienza, all’intuizione ed alla sensibilità; infatti la
miglioremodalità di raggiungimento all’accordo è
quella di stabilire una relazione fiduciaria con le
parti al fine di creare le condizioni.
Non solo, anche l’adozione di un codice etico
dell’Organismo, una sorta di una carta dei diritti
e doveri morali, definisce la responsabilità civile-
etico-sociale di ogni partecipante alla sua orga-
nizzazione verso tutti i soggetti coinvolti diretta-
mente o indirettamente nell’attività.
Ovviamente in questi tempi si stanno diffonden-
do modalità che coinvolgono più operatori nel
percorso della mediazione.
Si parla di
Co-Mediazione
, dove sono presenti
due mediatori appartenenti alla medesima area
professionale;
di
Mediazione Integrata
, in cui al mediatore si
affianca per esempio un esperto del diritto solo
in determinate occasioni o nel colloquio finale;
di
Co-Mediazione Interdisciplinare
, che preve-
de la compresenza ai colloqui delle sessioni se-
parate di due mediatori, per esempio uno appar-
tenente alla sfera giuridica e l’altro appartenente
alla sfera psicosociale.
Quest’ultimo è un modello che si applica alla
mediazione globale, cioè quella che tratta sia del-
la parte economico-patrimoniale sia delle que-
stioni educative e relazionali.
E soprattutto la
Co-Mediazione
potrà presentar-
si un buono strumento di cooperazione tra i vari
Organismi rappresentativi per lo più di varie ca-
tegorie professionali o di entità già storicamente
strutturate ed esperte nel territorio.
Si tratta di un’interessante opportunità sociale,
tenuto conto che, in presenza di un inflazionato
e crescente contenzioso, la mediazione presenta
tra gli altri vantaggi quello di una notevole ridu-
zione sia dei costi ma soprattutto dei tempi della
vertenza: durata non superiore ai quattro mesi.
A ben vedere si dovrebbe assistere, infatti, ad un
ulteriore rafforzamento della funzione di preven-
zione delle liti, e che si perfeziona con la funzione
del mediatore in qualità di facilitatore alla risolu-
zione dei conflitti.
La novità della mediazione è, appunto, nella ca-
pacità di individuare una soluzione che permette
ad entrambe le parti in lite di percepire un senso
di soddisfazione e di salvaguardare la loro rela-
zione. Tale soluzione, comunque, non va confu-
sa con il risultato di un’attività improvvisata o
casuale: si tratta di impostare e gestire con la
migliore scelta le varie tecniche conciliative, an-
che adattandosi al modello culturale e
comportamentale delle parti.
E’ da segnalare l’insoddisfazione degli avvocati
che tramite propri Organismi di categoria hanno
contestato alcune questioni di legittimità costi-
tuzionale circa la mediazione, tra l’altro accolta
dal Tar del Lazio. Inoltre è noto che gli avvocati
oltre a premere sul rinvio dell’ obbligatorietà del
tentativo di mediazione, chiedono che venga li-
mitata la competenza territoriale dei mediatori, e
sollevano altre questioni in ordine ai requisiti di
imparzialità e indipendenza del mediatore e del
patrocinio a spese dello Stato.
E proprio in questo periodo (maggio 2011) vi è la
richiesta dell’introduzione dell’assistenza tecni-
ca del legale nei procedimenti di mediazione ob-
bligatoria, a carico delle parti.
E’ indubbio che ciò costituirebbe un sicuro
aggravio di costi e potrebbe essere un fattore
che ostacola la diffusione della mediazione e l’au-
gurio è di non caricare il cittadino di ulteriori one-
ri proprio quando la Giustizia mira ad abbattere i
propri costi e snellire i tempi !
L’ampliamento delle possibilità di mediazione con
il coinvolgimento anche delle professioni
ordinistiche va proprio nella direzione di rendere
l’attività del “mediatore” e soprattutto in qualità
di “conciliatore preponente” ai sensi dell’art. 11
comma 4 del D. Lgs. 28/2010 capillare, efficiente,
efficace ed altamente qualificato.
A nostro parere un ulteriore passo in avanti in
questo senso potrebbe essere l’inserimento ed il
riconoscimento della prestazione di mediatore nella
Tariffa Professionale. E, non da ultimo, il ricono-
scimento dell’attività del mediatore professioni-
sta a prescindere dalla struttura di un Organismo,
proprio come da previsione tradizionale.
Ferme restando le varie incertezze giuridiche e gli
aspetti tecnici-operativi da migliorare, siamo del-
l’idea di valorizzare non solo il procedimento di
mediazione ma il cammino di una costante colla-
borazione e costruttiva cooperazione tra Stato e
Professioni.
Attrattive e aspetti critici nella mediazione
SEGUE DA PAGINA 13