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NUMERO 201 - MAGGIO / GIUGNO 2011
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PROFESSIONE
PAOLA SCHIAVO
Ordine di Padova
IL COMMERCIALISTA VENETO
Attrattive e aspetti critici
nella mediazione
L
’anno 2011 nel giorno 21
del mese di
marzo, in coincidenza con l’arrivo della
primavera, è stata introdotto nel nostro
Ordinamento l’obbligo del tentativo di mediazio-
ne nelle controversie di natura civile e commer-
ciale. Così come è impostata la procedura di me-
diazione in base al D.Lgs 28/2010 presenta in-
dubbiamente, al di là dell’intento di voler essere
impiegata anche come strumento per agevolare
la risoluzione di problemi della giustizia, vari
aspetti che si prestano a riflessioni critiche.
Dal punto di vista fiscale, il decreto succitato
agli artt. 17 – 20, in attuazione della Legge 69/
2009, prevede tre tipi di agevolazioni a favore dei
soggetti che ricorrono, per obbligo o per scelta,
alla “nuova mediazione”:
-
esenzione per tutti gli atti e documenti da
imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi natura,
-
esenzione dall’imposta di registro per il
verbale di accordo, se di valore non superiore a
Euro 50.000,00. In caso di superamento, l’impo-
sta di registro è dovuta soltanto sul-
l’eccedenza;
-
riconoscimento di un credi-
to di imposta pari all’indennità cor-
risposta all’Organismo di mediazio-
ne, nel limitemassimo di Euro 500,00,
se la mediazione va a buon fine; det-
to importo è ridotto alla metà se con
la mediazione non si giunge alla so-
luzione della controversia.
In particolare il riconoscimento del
credito
di imposta, così come già re-
cepito nei modelli fiscali di corrente
redazione, deve essere obbligatoria-
mente inserito, a pena di decadenza:
-
nel 730/2011 nel quadro G,
sezione VI-credito di imposta per
mediazioni-;
-
nel modello unico 2011 per-
sone fisiche nel quadro RN 24, co-
lonna 4;
-
nel modello unico 2011 socie-
tà di persone sezione XIX nel qua-
dro RU 98 codice credito 78;
-
nel modello unico 2011 so-
cietà capitali nel quadro RU 98 co-
dice credito 78.
E’ necessario però attendere l’appo-
sita comunicazione da parte del Mi-
nistero di Giustizia che attesti l’effettivo ammon-
tare del credito spettante, tenuto conto, sia della
spesa sostenuta per la mediazione, sia dei fondi
stanziati a tal fine.
Quindi, in sostanza, l’effettivo ammontare del cre-
dito dipenderà anche dalle risorse stanziate al
Fondo Unico Giustizia.
Tale credito può essere utilizzato in compensa-
zione di altri tributi e/o contributi a debito, me-
diante l’utilizzo nel modello F24 ovvero, per i sog-
getti non titolari di reddito di impresa o di lavoro
autonomo, in diminuzione delle imposte sui red-
MICHELA TRIGGIANI
Ordine di Pordenone
diti. In ogni caso il credito di imposta non è
rimborsabile e non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Va da sé che soltanto le mediazioni condotte da
Organismi di mediazione autorizzati consentono
di beneficiare delle agevolazioni di cui si stratta.
In aggiunta, si evidenzia come il meccanismo im-
plicito del credito di imposta, consente un bene-
ficio solo a coloro che si trovano nella situazione
di essere a debito per imposte dirette e/o contri-
buti nei confronti dello Stato. Infatti, non spette-
rà alcun beneficio nel caso in cui il contribuente
goda di altri sconti o non sia a debito verso lo
Stato.
P
ertanto si deve rilevare
che il meccani-
smo del “beneficio di imposta “ presenta
qualche margine di incertezza: a decorrere
dall’anno 2001, entro il 30 aprile di ogni anno, il
credito d’imposta potrà essere goduto solo in
base alla disponibilità del Fondo Unico di Giusti-
zia che verrà comunicato con apposito decreto.
Entro 30 giorni dall’emanazione del suddetto de-
creto il Ministero della Giustizia comunica ai sog-
getti ammessi al beneficio l’importo del credito
d’imposta spettante e trasmette all’Agenzia del-
le Entrate l’elenco dei beneficiari e dell’importo
riconosciuto a ciascuno di essi.
P
er quanto riguarda il costo
della proce-
dura di mediazione, si sostiene da parte di
alcuni che non sono elevati.
Le parti devono anticipare le spese di avvio del
procedimento e pagare le spese della mediazio-
ne. Dalla tabella allegatoAal D.M. 180/2010 emer-
ge che per ciascuna parte, si rilevano costi piut-
tosto contenuti quando il valore della lite è mo-
desto, e che il costo cresce all’aumentare del va-
lore della lite.
Non si può fare a meno di considerare che il com-
penso del mediatore deve essere necessariamente
ancor più contenuto per poter coprire, coi versa-
menti delle parti, l’intero costo della procedura.
Infatti, le parti devono anticipare le spese di av-
vio del procedimento, pari a Eiro 40,00, e pagare
le spese di mediazione (da moltiplicarsi per il nu-
mero delle parti in lite, dato che possono essere
anche maggiore di due!).
Inoltre, a carico di ciascuna delle parti vi è un
costo aggiuntivo in ipotesi di mediazione con-
clusa con esito negativo.
A questo costo si dovrebbe aggiungere anche
quello derivante da possibili future
penalizzazioni, nel caso in cui la definizione della
controversia da parte del giudice ordinario do-
vesse corrispondere alla proposta conciliativa
del mediatore non accettata in sede di priore ten-
tativo di mediazione (art. 13D.Lgs. 28/2010). Esso
può dunque tramutarsi in “costi della non conci-
liazione” rischiando di diventare un altro “obo-
lo” da pagare in termini di costi e di tempi.
Vale la pena illustrare l’importo delle spese do-
vute agli Organismi di mediazione pubblici così
come indicato nella tabella A del Decreto
Ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo
16, comma 4.
TabellaA
relativa al rapporto (in Euro)
Valore della lite Spesa per ciascuna parte
Fino a 1.000
65
da 1.001 a 5.000
130
da 5.001 a 10.000
240
da 10.001 a 25.000
360
da 25.001 a 50.000
600
da 50.001 a 250.000
1.000
da 250.001 a 500.000
2.000
da 500.001 a 2.500.000
3.800
da 2.500.001 a 5.000.000 5.200
oltre 5.000.000
9.200
E’ da tener presente che tali indennità valgono
solo per gli Organismi di mediazione costituiti da
Enti di diritto pubblico. Quelli, invece, costituiti
da soggetti privati possono stabilire, liberamen-
SEGUE A PAGINA 14