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NUMERO 201 - MAGGIO / GIUGNO 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
l’avviso di accertamento un atto vincolato, un
vizio procedimentale non dovrebbe intaccare la
validità dell’atto. Tuttavia, se al contribuente fos-
se stata data la possibilità di esperire le facoltà
riconosciutegli dall’art. 12, settimo comma, quasi
certamente l’ammontare preteso dall’Amministra-
zione Finanziaria differirebbe dall’importo indi-
cato nell’avviso di accertamento anticipato.
Quanto affermato con riguardo dell’art. 21 octies
ha valenza anche per le argomentazioni in favore
dell’applicabilità dell’art. 156 c.p.c., terzo comma,
secondo il quale non può essere dichiarato nullo
un atto che raggiunge lo scopo cui è destinato.
Nondimeno, risulta dubbia l’estendibilità del pre-
cetto al procedimento amministrativo (
rectius
: tri-
butario).
In sintesi, affinché l’avviso di accertamento emes-
so anticipatamente rispetto ai termini previsti
dall’art. 12, settimo comma, non sia considerato
invalido, l’Agenzia delle Entrate sarebbe tenuta
a motivare adeguatamente le peculiari circostan-
ze di urgenza che hanno persuaso l’ente ad agire
secondo tali modalità. Nei casi di difetto o caren-
za di motivazione, l’Amministrazione Finanziaria
dovrebbe dimostrare che l’atto non sarebbe po-
tuto essere diverso da quello emanato
anticipatamente.
Peraltro, non può essere addotta in motivazione
l’urgenza derivante dalla scadenza dei termini per
l’emissione dell’avviso di accertamento che de-
corrono dal periodo in cui dovrebbe essere pre-
sentata la dichiarazione dal contribuente
5
. D’al-
tronde, l’Amministrazione Finanziaria non può
pretendere di rimediare alle proprie inefficienze a
scapito del contribuente.
Oltretutto, l’art. 97 Cost., primo comma, risultereb-
be violato - non soltanto sotto il profilo del buon
andamento, ma anche - ove prevede che l’attività
della PubblicaAmministrazione debba essere orga-
nizzata garantendone l’imparzialità.Verrebbe a con-
figurarsi, infatti, una diversificazione del periodo
concesso ai contribuenti per presentare le proprie
deduzioni, basata sull’arbitrio dell’ente impositore.
3.
L’interpretazione giurisprudenziale
L’orientamento prevalente della giurisprudenza
di merito conferma che l’emissione di un avviso
di accertamento anticipato emesso in difetto o
carenza di motivazioni che comprovino la pecu-
liare urgenza del provvedimento comporta l’in-
validità dell’atto
6
. In primo luogo, tale indirizzo è
stato avvalorato dall’ord. C. Cost. 24 luglio 2009,
n. 244, ed in seguito dalla sen. Supr. C. Cass. 3
5
Così G. Nanula, op. cit., 4964; C. Sozzi,
Contraddittorio anticipato e motivazione dell’atto di accertamento
, in Rass. Trib., 6/2008, 1746; G. Bertamelli,
Avviso di
accertamento notificato prima del termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente
, in Riv. Dir. Trib., 7-8/2009, 598; E. De Mita,
Al
contribuente occorre garantire il tempo per la difesa
, in Il Sole 24 ore, Milano, 14 febbraio 2010; S. Trovato,
Termine rigido per gli avvisi
, in Il Sole 24 ore, Milano,
19 febbraio 2011; F. Provenzano,
Notazioni a margine della giurisprudenza di merito sul rispetto del termine dilatatorio di 60 giorni per le deduzioni del contribuente
riguardo alle operazioni di verifica e per l’emissione dell’avviso di accertamento
, in Boll. Trib., 8/2011, 633. La Circ. Comando gen. della Guardia di Finanza 17 agosto
2000, n. 250400, e la Nota Dir. Centr. dell’Agenzia delle Entrate 14 ottobre 2009, n. 142734, avallano questa tesi.
6
Cfr. CTP Brescia 7/3/02, sez. IX, n. 12; CTP Roma 30/10/02, sez. XX, n. 556; CTP Siracusa 4/4/03, sez. III, n. 44; CTP Caltanissetta 10/2/04, sez. III, n. 15; CTP
Sassari 8/3/03, sez. V, n. 97; CTP Bari 16/7/04, sez. VII, n. 75; CTP Treviso 28/2/05, sez. VII, n. 7; CTP Treviso 9/3/05, sez. I, n. 14; CTP Siracusa 20/4/05, sez. IV,
n. 68; CTR Lazio 10/5/05, sez. XXXIX, n. 359; CTP Udine 18/10/05, sez. I, n. 41; CTP Cosenza 5/1/06, sez. II, n. 158; CTP Siracusa 31/1/06, sez. I, n. 4; CTP Genova
23/2/06, sez. XI, n. 15; CTP Viterbo 29/5/06, sez. I, n. 141; CTP Modena 14/12/06, sez. VI, n. 223; CTR Lombardia 27/7/07, sez. VII, n. 61; CTP Roma 13/9/07, sez.
XXXVIII, n. 197. Per la tesi opposta cfr. CTP Pordenone 28/9/05, sez. V, n. 61; CTR Sicilia 20/6/06, sez. IV, n. 60; CTR Lazio 27/11/06, sez. X, n. 181; CTR Puglia
11/7/08, sez. XIV, n. 67.
7
Cfr. altresì con CTP Milano 10/5/10, n. 126. In senso opposto la CTR Piemonte 14/4/11, sez. XXXIV, n. 27.
8
Cfr. sen. Supr. C. Cass. 10 dicembre 2002, n. 1
novembre 2010, n. 22320, superando la prece-
dente posizione sostenuta nell’ord. Supr. C. Cass.
18 luglio 2008, n. 19875. Le recenti sentenze
summenzionate hanno consentito di uniformare
l’esito delle successive decisioni di merito, spo-
stando il
focus
del dibattito sull’ammissibilità di
estensione dell’art. 12, settimo comma, anche ad
atti differenti rispetto al processo verbale di con-
statazione. Invero, la sentenza della Comm. trib.
prov. di Trento, sez. V, n. 7 del 7 febbraio 2011, di
cui si fa cenno in premessa, dà per acquisito
l’orientamento dell’annullabilità dell’avviso di ac-
certamento. Inoltre, la Corte prosegue afferman-
do che, secondo l’interpretazione letterale delle
parole, la disposizione dovrebbe essere ritenuta
applicabile «a tutte le verifiche fiscali, nessuna
esclusa,
ivi
comprese, perciò, anche quelle ese-
guite in luoghi diversi dai locali destinati all’eser-
cizio di attività commerciali, industriali, agricole,
artistiche o professionali»
7
. Si noti, poi, che l’or-
gano giudicante pone particolare attenzione alla
rubrica della disposizione, valorizzandola quale
discriminante ai fini della decisione stessa.
La stessa interpretazione estensiva dovrebbe
potersi rinvenire con riguardo dell’atto impositivo
da cui scaturisce la pretesa tributaria: il contri-
buente avrebbe, così, la possibilità di impugnare
sia gli avvisi di accertamento che gli avvisi di
liquidazione.
4.
Considerazioni conclusive
Pur non essendo espressamente previsto, sia dot-
trina che giurisprudenza tendono a valorizzare la
necessità di statuizione di un contraddittorio tra
Amministrazione Finanziaria e contribuente, pre-
ventivo rispetto all’emissione dell’avviso di ac-
certamento, quale forma di tutela volta ad instau-
rare un rapporto di collaborazione tra le parti.
Il termine ex art. 12, settimo comma, dovrebbe,
quindi, essere considerato una garanzia fonda-
mentale per il contribuente, che ha, così, la pos-
sibilità di esprimere le proprie osservazioni con
modalità che consentono una maggiore
ponderazione. Oltretutto, l’Agenzia delle Entrate
avrebbe a disposizione un maggior lasso tempo-
rale per effettuare esami analitici su determinati
aspetti della fattispecie accertata, non rilevabili
icto oculi
dai verificatori.
Si ritiene che, in mancanza di un’ulteriore pro-
nuncia del giudice di legittimità, la disposizione
de qua
dovrebbe essere interpretata
estensivamente, poiché la Corte di Cassazione
ha stabilito che nel dubbio interpretativo o
applicativo si dovrebbe far riferimento alla solu-
zione più favorevole al contribuente
8
.
L’articolo apparso su “Il Sole 24 Ore”
del 25/06/2011 “Le Casse alla conquista
di iscritti: praticanti contesi fra dottori e
ragionieri” che riferisce della questione
su cui dibattono con animositàAnedda e
Marcello, persone che “di Cassa” ne
sanno molto, mi costringe a scrivere per
lenire la mia insofferenza ed il mio
disagio di fronte a simili “acuti” assunti.
E cercare di liberarmi inmodo catartico
della delusione che provo e che speravo
avesse potuto dissolversi in conseguenza
di comportamenti piùpropositivi che
avrebbero potuto rimuovere posizioni di
acredine che danneggiano la nostra
professione. Insomma può essere che
dopo esserci logorati per giungere alla
unificazione delle professioni contabili,
continuiamo a farci del male, nel voler
tener separate due Casse per una stessa
professione?
Per non dire poi che i laureati che si
approcciano alla nostra professione non
sanno a quale Cassa iscriversi! E che
dire della contribuzione disomogenea e
disallineata prevista dalle due Casse.
Nonmi addentro nelle problematiche
attuariali che sottendono ai ragionamenti
che vengono fatti e sono consapevole che
siano alquanto pregnanti e costituiscano
il discrimine prospettico; però penso che
sia assurdo avere due Casse per una sola
professione. Se poi vi dicessi che arrivo a
pensare ad una unica cassa per tutte le
professioni, sono convinto che credereste
di aver a che fare con una persona che fa
dell’utopia e forse che non ragiona più.
Ma tant’è.
Le mie riflessioni e considerazioni
giungono a queste conclusioni: e credo
che il tempomi darà ragione.
Rimanendo, tuttavia, per adesso nei
nostri ambiti dico che tutti devono fare la
loro parte per pensare e realizzare un
percorso sensato e strategicamente
orientato ad evitare che la nostra profes-
sione continui ad essere logorata da
contrapposizioni sterili, che ci fanno
perdere di vista obiettivi ben più
pregnanti e indifferibili.
Paolo Fabris
(Ordine di Pordenone)
Casse
previdenziali
uniche
per le professioni
Una riflessione
La tutela del contribuente
ex art. 12, comma 7
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