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NUMERO 200 - MARZO / APRILE 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
Contratti di rete: la qualità dei programmi
è anche un obbligo fiscale
SEGUE A PAGINA 36
1. Il quadro normativo del contratto di rete.
Il 23 maggio 2011 si è conclusa la prima tornata di prenotazione dei fondi
destinati alle imprese riunite tramite un contratto di rete. Superata la prima
scadenza è opportuno considerare con attenzione le criticità dei progetti di rete,
messe in luce fra l’altro dal regime dei controlli fiscali.
A partire dalla sua introduzione avvenuta con l’art. 3, comma 4 ter del D.L. n.
5 del 10 febbraio 2009, dopo le sostanziali modifiche apportate dall’art. 42 del
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del
30 luglio 2010) e il via libera dalla Commissione Europea nel gennaio 2011, il
contratto di rete fra imprese è divenuto un argomento di successo sulla stampa
specializzata, nei convegni, nella proposta dei servizi di consulenza alle impre-
se. Sulla materia è già intervenuta l’Agenzia delle Entrate con proprie circolari n.
4/E del 15 febbraio 2011 e n. 15/E del 14 aprile 2011; da richiamare anche il
D.M. Economia e Finanze del 25 febbraio 2011, con il quale sono stati indivi-
duati i requisiti degli organismi che asseverano il programma comune di rete ai
sensi del comma 2 quater dell’articolo 42 del D.L. n. 78. Richiamando breve-
mente le tipicità del contratto di rete, nel testo normativo vigente “
con il con-
tratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individual-
mente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di
rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio
delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in
comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il con-
tratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la
nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso
”.
2. Il programma comune di rete.
Il comma 2 quater dell’articolo 42 del D.L. n. 78 stabilisce che il programma
comune di rete deve essere “preventivamente asseverato” da parte di “
organi-
smi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti pre-
visti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
”.
L’asseverazione del programma comune di rete comporta la verifica preventiva
da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del
contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che
lo hanno sottoscritto. Si tratta degli elementi e dei requisiti previsti dal comma
4 ter dell’articolo 3 del D.L. n. 5.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi distintivi previsti dal testo di legge
oggi vigente. Il contratto può essere redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, e deve indicare:
a)
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni parteci-
pante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b)
l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento
della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli
stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c)
la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei
diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizza-
zione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo
patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti inizia-
li e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito
dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447 bis,
primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costi-
tuito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d)
la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e,
se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’eserci-
zio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole
generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e)
se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo
comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri
di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario co-
mune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo co-
mune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, parteci-
panti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbli-
che amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per
l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale
nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordina-
mento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti
e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della
provenienza;
f)
le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni mate-
ria o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un
organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il
contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le
regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del pro-
F
RANCESCO
L
AZZAROTTO
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OBERTO
S
AMMARCHI
W
ARRANT
G
ROUP
gramma medesimo.
Richiamati gli elementi distintivi di legge, cerchiamo di tracciare un quadro
d’insieme che sia utile nel definire il programma comune di rete.
Le reti sono forme organizzative in cui la co-produzione di valore viene assun-
ta come progetto condiviso (programma comune di rete), da parte di un insie-
me di imprese che apportano risorse complementari. Si tratta di mettere in
rapporto imprese diverse e dare luogo al valore co-prodotto (Cfr. M. P
ORTER
E
M. K
RAMER
, Harward Business Review, gen.-feb. 2011) per tracciare una via di
co-innovazione tra imprese che sono in grado di riconoscere ed apprezzare le
proprie differenze complementari. Per fare questo occorre che sia definito un
“piano”, un programma comune di rete generato da un’idea motrice grazie alla
quale la rete nasce e si sviluppa. L’idea motrice consente ai singoli partecipanti
di “specializzarsi” reciprocamente, di “condividere le conoscenze”, di “co-
innovare” grazie alle competenze di ciascuno distribuendo l’investimento e il
rischio tra i soggetti partecipanti, di “allargare” la possibilità che una buona
idea sia trasferita da un luogo ad un altro, verso un altro settore, verso un’altra
applicazione, di “moltiplicare” il valore grazie a risorse connettive più estese
ed efficaci di quelle disponibili per la singola impresa.
È necessario richiamare l’aspetto innovativo che caratterizza la cooperazione
in rete, dunque quali nuove opportunità di sviluppo devono essere alla base del
programma comune di rete. Tale forma di cooperazione è oggi più che mai
funzionale alle imprese leader di filiera, agli innovatori radicali che propongono
idee motrici, ai territori che cercano di riposizionarsi in modo riconoscibile a
livello globale. È da notare come il cooperare in rete agisca su diversi campi di
innovazione, fondamentali per l’incremento della capacità competitiva del-
l’impresa. Sono a tal proposito da richiamare sia l’
upgrading
del valore qualità
del prodotto-servizio offerto al cliente, sia l’effetto moltiplicatore che si gene-
ra mettendo a fattor comune competenze e risorse complementari. La rete
offre inoltre il vantaggio di poter incrementare l’investimento in
asset
immateriali
grazie alla condivisione del rischio. È inoltre favorito lo sviluppo
di innovazioni di tipo organizzativo, perseguendo nuovi modelli per lo svilup-
po delle reti nelle relazioni con le altre imprese, con il mercato e con altri
soggetti (sistema bancario, istituzioni, ecc.).
Il programma comune di rete dovrà necessariamente avere una sua connotazione
innovativa; l’idea motrice, per potersi sviluppare e generare valore, necessita
di una definizione dei tempi di realizzazione, dei ruoli dei singoli, della defini-
zione di regole e delle necessarie risorse finanziarie. Il programma comune di
rete dovrà quindi presentare i seguenti elementi distintivi:
1. definizione puntuale degli obiettivi intermedi e obiettivi finali. Occor-
rerà definire un piano di lavoro, presentando le risorse umane e tecniche utiliz-
zate, prevedere una lista dei risultati del programma in relazione agli eventi ed
alle fasi previste;
2.
tempi di esecuzione;
3.
ruoli specifici dei singoli partecipanti alla rete in termini di apporti
(attività) per il raggiungimento degli obiettivi di programma e ruoli generali dei
singoli soggetti in quanto appartenenti all’entità “Rete”. Tutto ciò richiede un
opportuno assetto organizzativo. L’organizzazione a rete prevede una colla-
borazione durevole tra soggetti diversi. Occorre dunque che vi sia il manteni-
mento tra i “nodi” di un legame abbastanza forte, tale da consentire a ciascuno
di essi di utilizzare la conoscenza degli altri in modo da pensare ed agire come
parte di un sistema più grande. Essere in rete significa accettare una situazione
di “interdipendenza”, per questo serve un’organizzazione che consenta di
accettare il rischio. Significa inoltre stabilire opportuni meccanismi che garan-
tiscono fiducia e garanzia reciproca, un’efficace gestione della logistica (i nodi
possono essere fisicamente molto distanti tra loro), ed un’opportuna modalità
di comunicazione. In concreto, si tratta di definire una proposta gestionale, con
una chiara descrizione della struttura organizzativa del partenariato, un profilo
dei soggetti proponenti e loro esperienza nelle attività del programma e la
definizione di un piano di management;
4. definizione del piano finanziario di programma in capo a ciascun par-
tecipante, ove siano definiti gli apporti di ciascuno in base alle attività ed ai
ruoli previsti e le modalità di gestione e di utilizzo del fondo patrimoniale
comune;
5.
tutela e modalità di valorizzazione del patrimonio comune funzionale
al raggiungimento degli obiettivi. Ciò significa individuare gli opportuni stru-
menti che consentano di porre a fattor comune elementi che ciascun compo-
nente della rete mette al servizio degli altri per il raggiungimento degli obiettivi
finali del programma, quali: conoscenze specifiche di settore, know-how, bre-
vetti, licenze, persone, idee, mercati, clienti. È importante prevedere anche una
definizione di un accordo relativo alla proprietà ed all’utilizzo dei risultati del
programma;
6. definizione di opportuni meccanismi di controllo e verifica periodica
dei risultati raggiunti. In particolare occorrerà identificare analisi e modalità di
gestione dei rischi e delle criticità del programma;
7. definizione qualitativa e quantitativa dei benefici attesi dalla realizza-
zione del programma comune di rete. Ciò significa fornire una chiara indicazio-
ne del valore che verrà co-prodotto, con l’indicazioni dei vantaggi competitivi