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NUMERO 200 - MARZO / APRILE 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
Carneade, chi era costui?
L'attività del Collegio Sindacale tra novità e conferme
SEGUE A PAGINA 19
GRAZIANO G. VISENTIN
Ordine di Treviso
Quando ho iniziato a fare questa professione, oltre 20 anni sono già passa-
ti, vedevo i colleghi fare i sindaci e dedicarsi alle pratiche tipiche del
collegio sindacale rendendomi allora già conto, con quel poco che sapevo,
che quel compito era parte naturale del nostro lavoro e delle nostre compe-
tenze.
Quando, nel concepimento del numero 200 del CV, il comitato di redazione
della rivista ha voluto identificare i temi “forti” della professione per il
futuro, mi sono nuovamente imbattuto nella revisione come
nuovo
ambito
per il futuro della professione. Pensando al Don Abbondio di manzoniana
memoria, ho sorriso e, come lui, mi sono chiesto “Revisione legale dei
conti, ma di cosa stiamo parlando?”; ma quale disciplina professionale
nuova è questa?
In verità, non c’è alcun dubbio che la “storica” revisione contabile sia nel
nostro
DNA
professionale ed altrettanto chiaro appare che il decreto legi-
slativo n. 39/2010 sia una sorta di rivoluzione copernicana del settore:
mentre, infatti, prima si procedeva con competenza, prassi e normativa in
un settore libero da metodi prestabiliti, oggi, a me pare, ci venga chiesto di
mettere al centro della revisione legale dei conti il metodo, o meglio, una
nuova metodologia con forti caratteri di standardizzazione su cui costruire
il nuovo compito.
Stiamo davvero diventando europei e, secondo una prassi anglossassone,
più che latina, la standardadizzazione della pratica professionale dedicata
alla revisione debba trovare maggiore oggettività, prassi uniformemente
condivise, norme di comportamento applicate seriamente, un ampio utiliz-
zo di fogli di lavoro, la costituzione costante di prove di efficacia dell’azio-
ne di revisione: una cultura, quindi, delle “
buone pratiche
” la quale ci
avvicina ai nostri colleghi europei che, nella dizione anglosassone, sono i
“practitioners” la cui parola ha un significato nobile di professionisti che
regolano le prassi operative di una professione intellettuale
1
.
La revisione legale dei conti può davvero costituire una nuova area di
attività per la futura professione del dottore commercialista? I tre illustri
colleghi che ho coinvolto in questa riflessione mi pare ne siano convinti,
non nascondendoci, tuttavia, che la nuova revisione necessita davvero di
un cambio culturale.
Luciano Berzè interviene quale Consigliere delegato del Consiglio Nazio-
nale per i principi contabili e di
revisione nonché membro del
Comitato di gestione dell’OIC;
il suo, mi pare, un messaggio
rassicurante ove il rischio del-
la nuova fase costituisce cer-
tamente un’opportunità per chi
saprà coglierla. Michele Testa,
che è il Presidente della Com-
missione per lo studio e la
statuizione dei principi di revi-
sione del Consiglio Nazionale,
nel suo intervento sollecita un
accoglimento condiviso ma,
prima di tutto, responsabile per
colui che sceglierà di fare il re-
visore dei conti. Il terzo inter-
vento rispetta le intenzioni che
questo doveva avere nell’eco-
nomia della sezione: con il con-
1
Mi permetto qui di rinviare alle “Considerazioni finali 2010” del Governatore della Banca d’Italia, pag. 17, che sia pur in tema di vigilanza bancaria, fa le seguenti considerazioni
ben adattabili al nostro tema: “senza forti prassi operative, senza un’azione serrata ed efficace, le crisi non si evitano. L’esperienza di tempi drammatici lo ha messo in piena luce”.
tributo di un professionista di lunga e alta esperienza, quale GrazianoVisentin
è, senza tanti giri di parole, ci si concentra sui temi operativi forti quali la
struttura di studio, i fogli di lavoro, le prove documentali. In verità, nella
seconda parte del suo intervento, il collega fa seguire una riflessione sul-
l’altra grande area di lavoro che il sindaco-revisore dovrà cogliere relativa
al ruolo di “controllore di controllori”. Nella duplicazione, meglio, moltipli-
cazione delle figure dedicate alla vigilanza -in senso lato- questi infatti
dovrà assicurare il coordinamento dell’analisi del rischio e della conformità
delle pratiche aziendali, evitando sfilacciamenti e perdite di controllo che,
purtroppo nella prassi, le autorità preposte non hanno avuto modo di scu-
sare, orientamento questo che mi risulterebbe in via di consolidamento.
Vorrei concludere lasciandoVi agli interventi dedicati a questa sezione ma
consentitemi un ultima contaminazione, citando l’intervista che nel nume-
ro 182 del CV del 2008, il collega Ezio Busato ha fatto al grande Giorgio
Brunetti che ben mi pare si adatti al tema nuovo e certamente del futuro
della revisione legale dei conti: accountability come responsabilità, traspa-
renza e merito quali regola della famiglia professionale.
(L.C.)
I
colleghi professionisti che si cimentano nell’attività di revisione
legale dei conti, in quanto affidata al Collegio Sindacale, hanno
accolto con favore le innovazioni che il Legislatore ha introdotto a
mezzo del D.Lgs. 39/2010.
Condettoprovvedimento, è statonovellato l’impiantonormativoconcer-
nente l’attività di revisione legale dei conti e sono stati dettati principi
a cui si deve ispirare tale attività. Alcune indicazioni possono essere
tratte, inparticolare, anche dal contenuto della “relazione di revisione”,
disciplinata dall’art. 14 del decreto testé citato; ivi, viene sancito che la
relazione di revisione, deve comprendere, tra l’altro, “
...una descrizione
della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei princi-
pi di revisione osservati
” (art. 14, secondo comma, lett. b).
Nelle poche righe che seguono, si vuol evidenziare che, al fine di poter
attestare nella citata relazione le attività che il Collegio ha svolto, oc-
corre che venga posta in essere – sia nel corso delle verifiche periodi-
che, che in sede di verifica del bilancio - una serie di controlli, che, pur
se eseguiti “a campione” (non potendo il controllo essere esteso all’in-
tera “popolazione” delle voci) devono in ogni caso risultare estesi ed
approfonditi.
Le verifiche devono, pertanto, interessare l’intera realtà aziendale e,
perché le stesse siano efficaci, occorre che i professionisti apprestino
dei mezzi rilevanti, in termini di risorse umane e tempo dedicato, che
devono evidentemente risultare adeguati per l’esecuzione di tutti gli
approfondimenti che la legge richiede.
La granmole di lavoro svolta deve trovare riscontro in appositi “fogli di
lavoro”, nei quali vengono riportate in dettaglio le attività svolte.
Nella malaugurata ipotesi si dovesse essere chiamati a dimostrare la
correttezza e la compiutezza dell’attività del sindaco [
rectius
: reviso-
re], tale documentazione costituisce la “prova” della valenza delle atti-
vità svolte. In ogni caso, tale documentazione va esibita, ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 39/2010, in sede di ispezione da parte dell’Istituto di
Vigilanza.
Vista la delicatezza dell’attività posta a carico del revisore, ciascun
collega dovrà attentamente valutare se è in grado di adempiere a detti
compiti. Con ciò, non si vuol certomettere in discussione le conoscen-
ze tecniche del professionista, ma porre in evidenzia la mole di mezzi
che occorre apprestare, ancorché per lo svolgimento dell’incarico si
possa ricorrere anche alla figura dell’ausiliario, di cui all’art. 2403
Acura di
Luca Corrò
, redattore dell'
Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA E IL SISTEMA REVISIONE