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IL COMMERCIALISTA VENETO
NUMERO 200 - MARZO / APRILE 2011
11
Nuovi ruoli: dalle attestazioni alla cessione di quote
IL COMMERCIALISTA E IL SISTEMA GIUSTIZIA
GIULIAPUSTERLA*
Consigliere Nazionale CNDCEC
N
egli ultimi anni l’attività legislativa è stata a dir poco imponente.
Una serie di interventi di riforme, negli ambiti maggiormente stra-
tegici per la nostra professione, si sono susseguiti a distanza
ravvicinata comportando per un verso nuove occasioni di lavoro e nuo-
ve opportunità di specializzazione per i colleghi, per altro verso dotando
la professione di una centralità nel sistema e nell’ordinamento, sia in
funzione di “ausiliario”della giustizia sia come consulente delle parti,
finora sconosciuta. L’iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili si trova oggi a svolgere un ruolo determinante in tipiche
attività rispetto alle quali o non esistevano riserve ovvero esistevano
riserve solo appannaggio di altre categorie professionali. Ciò, tradotto in
termini economici, significa la creazione di un mercato delle professioni
regolamentate nell’ambito del quale viene accentuata la trasversalità del-
le competenze necessarie per il corretto funzionamento del sistema.
In quest’ottica, allora, si inquadrano i molteplici e recenti interventi che
hanno profondamente inciso la materia della crisi di impresa, la materia
della conciliazione e della mediazione, la procedura delle vendite nelle
esecuzioni immobiliari, l’amministrazione dei beni sequestrati e confisca-
ti alla criminalità organizzata, la tematica della cessione di quote di s.r.l.
Ambiti questi ultimi in cui il ruolo dell’iscritto al nostro albo è rafforzato.
Queste attività rappresentano senza alcun dubbio significative opportu-
nità anche per i giovani, che nell’ambito della propria formazione profes-
sionale dovrebbero privilegiare percorsi specializzanti finalizzati ad ac-
quisire competenze precipue in tali settori. Tralasciando i tradizionali in-
carichi delle CTU, mi sembra che l’attenzione debba essere rivolta alle
attività a cui accennavo
supra
e dunque,
in primis
, agli incarichi svolti
nell’ambito della crisi di impresa. Oltre alle curatele, infatti, gli iscritti agli
albi che siano al contempo iscritti al registro dei revisori legali vengono
chiamati in qualità di attestatori delle relazioni di ragionevolezza dei piani
di risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), L.F., delle relazioni sulla
attuabilità degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e delle rela-
zioni sulla fattibilità del piano di concordato preventivo.
La modifica è di importanza strategica per la nostra professione, consi-
derata l’attuale situazione di crisi in cui versa l’economia. Ritengo, in-
fatti, che si tratti di una riforma epocale e dunque di una occasione
storica per la professione con positivi effetti anche per il futuro, dal
momento che le soluzioni alternative al fallimento introdotte a seguito
della riforma enfatizzano il ruolo della composizione negoziale della cri-
si attribuendo (direttamente o indirettamente) al professionista un ruo-
lo fondamentale sotto molteplici vesti: quella del consulente dell’im-
presa incaricato di predisporre i piani di risanamento e di ristrutturazione
dopo aver raggiunto le intese con i creditori e quella dell’attestatore
chiamato a vagliare la fondatezza delle scelte, delle ipotesi e delle
metodologie indicate nel piano.
Sotto questi profili, mi pare opportuno sottolineare la circostanza che la
nomina dell’esperto è demandata all’impresa (anche eventualmente di
concerto con i creditori): ciò contribuisce a favorire l’emersione di un
nuovo mercato professionale composto da professionisti esperti nella
crisi di impresa e nelle valutazioni delle strategie aziendali e parzialmen-
te differente da quello finora interessato all’assunzione di incarichi
strettamente giudiziari.
Mi sembra peraltro ragionevole presumere che i nostri iscritti guardino
con favore a queste nuove tipiche competenze e, nell’ottica di estende-
re l’ambito dell’attività professionale, ritengo che dovrebbero essere
privilegiate forme associative tra professionisti in grado di supportare
al megl io l’imprendi tore assicurandogl i contribut i di elevata
specializzazione.
Non mi sembra casuale, infatti, la previsione contenuta nell’art. 28 L.F.,
a cui rinvia l’art. 67 comma terzo lett. d) per la qualificazione professio-
nale dei soggetti da nominare, che oltre agli iscritti persone fisiche
annovera le associazioni professionali e le società tra professionisti
(quelle esistenti sono solamente le s.t.p., vale a dire le società di avvo-
cati) nella cui compagine risultino iscritti ad albi professionali.
La forma associativa tra professionisti potrebbe agevolmente coprire dif-
ferenti aree di intervento, destinando al caso concreto la professionalità
migliore e maggiormente adatta.
Personalmente, infine, ritengo che, pur tacendo la legge sul punto, il
professionista attestatore, chiamato a giudicare la ragionevolezza e la
fattibilità del piano di risanamento o a vagliare l’attuabilità dell’accordo
di ristrutturazione - e dunque il piano ad esso sottostante – debba essere
indipendente rispetto a colui che tale piano ha redatto. In assenza di
norme che disicplinino specifiche ipotesi di incompatibilità per tali sog-
getti, la considerazione origina dall’esistenza di una regola deontologica,
quella dell’indipendenza e dell’imparzialità, che dovrebbe orientare l’in-
tera attività del professionista e garantire certezza nelle sue valutazioni a
quanti risultino direttamente o indirettamente interessati.
Tralasciando la materia della crisi impresa, come accennavo sono molte-
plici i settori del comparto giustizia in cui può intervenire l’iscritto al
nostro albo. Il pensiero corre al delegato nelle esecuzioni immobiliari,
ovvero al nuovo impegno nella conciliazione e nella mediazione, agile
strumento ideato per lo snellimento della giustizia e per favorire la risolu-
zione di liti col minimo aggravio per le parti. Come dispone il D. Lgs. n. 28/
2010, il procedimento di mediazione non può superare 4 mesi e si svolge
in assenza di formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o in
altro luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
La mediazione garantisce celerità nella risoluzione delle controversie e
alcuni vantaggi fiscali (alle parti che corrispondono l’indennità ai sog-
getti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organi-
smi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’im-
posta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cin-
quecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è
ridotto della metà). A garanzia delle parti che aderiscono al tentativo, il
professionista incaricato é tenuto ad uno specifico dovere di riservatezza
rispetto a quanto è venuto a conoscere durante la mediazione (procedi-
mento e sessioni separate) ed é tenuto al rispetto del segreto professio-
nale. Tutto ciò si somma al rispetto delle regole di deontologia a cui
ciascun iscritto all’albo è tenuto. Non solo.
Non va infatti dimenticata la nuova figura professionale dell’amministra-
tore giudiziario di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizza-
ta, istituita ai sensi del D.L.4 febbraio 2010 n. 4 convertito in legge
dall’art. 1, comma 1, L. 31 marzo 2010 n.50. Anche nel caso di specie si
tratta di soggetti altamente specializzati, dal momento che l’iscrizione
nell’albo è consentita solamente agli iscritti negli albi professionali dei
dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati e che quando
si tratta di gestione di intere aziende si richiede una specifica competenza
in tal ramo o nella gestione di crisi aziendali acquisita nei cinque anni
precedenti all’assunzione dell’incarico. Sono previsti, inoltre, specifici
requisiti di onorabilità, come anche particolari ipotesi di incompatibilità
relative per lo più a situazioni di coniugio, affinità e parentela.
In chiusura, mi sembra che questi pochi esempi confermino l’intensa e
proficua attività del Consiglio Nazionale nel cd. “comparto giustizia” e
l’inquadramento a pieno titolo della nostra categoria tra le professioni
economico – giuridiche. Se qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio al
riguardo, basterebbe menzionare il ruolo che l’ordinamento assegna al-
l’iscritto nella sez. A del nostro albo nel procedimento del trasferimento
di quote di s.r.l. equiparandolo, quanto a funzioni, al notaio.
Non si tratta di incarico svolto esclusivamente in qualità di ausiliario del
giudice, dal momento che il professionista è nominato dalle parti, bensì di
incarico svolto nell’interesse delle stesse parti e a sostegno dell’attività
degli uffici del Registro delle Imprese. Come anche l’Antitrust ha recente-
mente ribadito, quello curato dall’iscritto alla sez. A è un procedimento
alternativo a quello previsto nell’art. 2470 c.c. - gestito dal notaio
autenticante - dove l’atto di trasferimento può essere sottoscritto
con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è deposi-
tato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro delle Imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura dell’interme-
diario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quater, della legge 24
novembre 2000, n. 340. In definitiva, mi sembra ipotizzabile che chiun-
que si soffermi a ragionare sulla nostra professione e sulle sue pro-
spettive di sviluppo possa difficilmente negare che i nostri iscritti
sono e saranno utili al Paese.
* Delegata alle procedure concorsuali, alla crisi e risanamenti d’imprese