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NUMERO 200 - MARZO / APRILE 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
cità di affrontare i problemi sul terreno delle soluzioni operative.
Ma quali caratteristiche deve possedere il giovane dottore commercialista
per essere ausiliario della giustizia?
È del tutto evidente che sarà fondamentale il possesso di un forte bagaglio di
conoscenze tecniche, affinato da un costante aggiornamento professionale
reso quanto mai necessario dal continuo mutare del quadro normativo di
riferimento. Ma le competenze tecniche non sempre sono sufficienti. Infat-
ti, proprio la valenza sociale del ruolo del dottore commercialista qui consi-
derato richiede anche il possesso di un forte rigore umano e di doti di equi-
librio e di imparzialità.
Molti sarebbero gli esempi. Si pensi al curatore fallimentare autorizzato
all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito. Egli, nelle cure della pro-
cedura, deve garantire, da un lato, l’ossequiosa osservanza della legge falli-
mentare con le sue regole (periodiche convocazioni del comitato dei creditori,
relazioni al giudice delegato, richieste di autorizzazioni, ecc.), dall’altro
deve rendere possibile il funzionamento dell’organizzazione aziendale nel
turbolento contesto economico. Pure, si pensi all’esecuzione, da parte di un
custode, di un ordine di liberazione di un immobile pignorato nell’ambito di
un’esecuzione immobiliare: se l’ausiliario deve eseguire prontamente l’or-
dine del giudice, è auspicabile che egli lo faccia con modalità tali da garantire
il rispetto della dignità degli occupanti che, non di rado, vivono il momento
DA PAGINA 9
Il giovane professionista
Il professionista
e il giudice
FRANCESCOPEDOJA
Presidente del Tribunale di Pordenone
IL COMMERCIALISTA E IL SISTEMA GIUSTIZIA
con comprensibile difficoltà.
Ancora, si consideri la terzietà richiesta al professionista che attesta la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di un piano di concordato ex art.
160 L.F.: egli, infatti, esenta il tribunale da disamine che potrebbero com-
promettere la rapidità del procedimento e, contemporaneamente, garanti-
sce una corretta e completa informazione dei creditori. Quanto necessaria
(oltre che obbligatoria), pertanto, è la capacità di un professionista di aste-
nersi da un incarico nell’ipotesi di conflitto di interessi!
La predisposizione del professionista a ricoprire tali incarichi, dunque, do-
vrebbe essere misurata sia sulla base del rigore morale con cui egli affronta
i problemi, sia in ordine alla sua attitudine professionale alla ricerca di
concrete soluzioni operative. Si può, quindi, affermare che l’amministra-
zione della giustizia necessiti di ausiliari che affrontino le problematiche
sottoposte al loro esame con capacità, concretezza, equilibrio e rigore.
La collaborazione con il mondo giudiziario può rappresentare, pertanto, un
ambito professionale di grande interesse per i giovani professionisti dal qua-
le, però, nella realtà presente essi restano spesso immotivatamente esclusi.
Se, infatti, il delicato sistema della giustizia richiede un innegabile
surplus
di competenze, è altrettanto evidente che anche alle giovani professionalità
dovrebbero essere assicurati, pur con la dovuta gradualità, l’accesso e l’inse-
rimento in tale importante contesto. Su questo fronte, va riconosciuto che
alcuni Tribunali, come quello di Padova, stanno dimostrando attenzione,
ma è forte l’auspicio che il fenomeno assuma dimensioni più ampie.
Una società aperta alle giovani professionalità, esigente con esse, ma che
non le escluda aprioristicamente anche da ruoli di responsabilità, infatti, è
una società che ha un futuro.
Ovvero: un professionista-giudice
e un giudice professionale
L
’attività giurisdizionale ha una assoluta necessità di “profes-
sionalità”: non esiste un giudice ottimo se non vi sono bravi
avvocati e selezionati professionisti.
La Giustizia è organizzazione dell’ufficio e collaborazione tra varie
competenze nel rispetto dei principi costituzionali di efficacia e terzietà
( l’indipendenza sussiste realmente se vi è professionalità ed il rispet-
to degli individui richiede che la Giustizia sia amministrata nel ri-
spetto processuale e sostanziale delle regole).
Tra i professionisti “ collaboratori” ( o stakeholders) riveste un ruolo
rilevantissimo il Professionista Commercialista sia nei processi civi-
le ordinario e fallimentare che nel processo penale involgente analisi
di elementi societari, concorsuali o comunque contabili.
Analizziamo in particolare le varie ipotesi di collaborazione.
Il commercialista quale consulente tecnico nei settori di competenza
professionale ha una valenza specifica inquanto a lui è demandata per
legge nel rito civile ordinario e nell’A.T.P. la funzione conciliativa
(ancor più nell’A.T.P. conciliativo di cui all’art. 696 bis C.P.C.) in
materia contabile; il consulente ha pertanto non solo la funzione di
esplicitare al giudice i fatti, la loro interpretazione tecnica e le regole
sottostanti, ma altresì di comporre la lite proprio in forza della sua
competenza professionale.
Al commercialista è richiesta pertanto una preparazione non esclusi-
vamente tecnica in ordine alle materie di sua competenza ( scritture
contabili, bilanci, ecc…) ma anche una formazione in qualche modo
conciliativo – giudiziaria ( in questo senso egli è un professionista –
giudice). Se poi passiamo ad esaminare il processo concorsuale si
manifesta ancor più la valenza giudiziale della figura del commercia-
lista ( maggiormente ampliata dalla Riforma fallimentare).
Al curatore oggi è richiesta una attività di iniziativa responsabile sia
sostanziale ( gestoria e liquidatoria) che processuale ( accertamento
dello stato passivo, concordato fallimentare, ecc.) amplissima ed auto-
noma rispetto al G.D. ed al Tribunale ( ai quali sono riservati compiti di
vigilanza, controllo e risoluzione dei conflitti).
Autonomia vuol dire responsabilità e professionalità; di qui l’onere di
una preparazione e di un aggiornamento continui – cui devo dire gli
Ordini professionali sono molto sensibili -.
Nel Concordato preventivo- strumento che ha avuto un impulso note-
vole da parte del Legislatore della Riforma – il professionista assume
vari ruoli, tutti egualmente importanti: il commercialista presentato-
re della domanda e del piano concordatario, il commercialista
attestatore di detto piano, il commercialista commissario giudiziale e
il commercialista liquidatore giudiziale o volontario.
Ogni specifica figura richiede una particolare professionalità, che va da
quella creativa aquella valutativa, daquella critica aquella operativa.
Mi soffermo in particolare sulla nuova figura dell’attestatore: nello
sviluppo legislativo e giurisprudenziale tale figura acquista una sem-
pre maggiore importanza che va di pari passo alla sua rilevante re-
sponsabilità per il processo valutativo che l’attestazione comporta per
i terzi creditori in sede di votazione e per il Tribunale in sede di ammis-
sione ( responsabilità in qualchemodo compensata dal riconoscimento
legislativo espresso della natura prededucibile del credito relativo alle
sue spettanze professionali).
Impegno non facile e rischioso quello dell’attestatore che deve altresì
garantire – come fondante della sua credibilità ed affidabilità – la
propria terzietà, quasi di natura giudiziale.
Il ruolo del commissario giudiziale è infine emblematico di ogni di-
scussione sulla figura del professionista – giudice: egli esprime da
garante valutazioni finalizzate ad un corretto esercizio informato del
voto da parte dei creditori, chiamati ad approvare o meno il piano
concordatario; inoltre il commissario è chiamato ad esprimere unmo-
tivato giudizio di fattibilità sia interlocutorio ( in sede di adunanza) che
finale ( in sede di omologa), con obbligo eventuale di costituirsi nel
relativo giudizio come parte ( sostanziale o formale?).
Nel settore penale è indubitabile il ruolo del curatore fallimentare
chiamato a redigere la relazione ex art. 33 L.F.:
Al professionista sono richieste attività di investigazione e di valuta-
zione penalistica dei comportamenti dei falliti in spirito collaborativo
con laMagistratura inquirente. Inoltre al commercialista può essere
richiesta una attività collaborativa peritale sia da parte del PMche da
parte del giudice (GIPoTribunale).
Diversi naturalmente gli scopi e le metodologie della perizia penale e
della consulenza civilistica, circostanza che ancor più sottolinea la
molteplicità e poliedricità della preparazione e prestazione professio-
nale del commercialista.
Va considerato anche il lato “negativo” di una ampliata responsabilità
professionale che si riverbera non solo in sede di colpa professionale
di valenza civilistica, ma assume anche valenze penalistiche dal con-
corso in reati propri ( es. fallimentari) alla responsabilità specifica per
falso: come dicevano i Latini “
ubi commoda ejus et incommoda”.
Conclusivamente è auspicabile una sempre maggiore attività
collaborativa non solo processualema anche culturale traOrdini pro-
fessionali eMagistratura al fine di formare una “comune” formazione
professionale, attività già in atto da anni con risultati ampiamente posi-
tivi e di reciproca soddisfazione.
Andiamo avanti così!