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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011

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IRAP e professionisti:

arrivano i rimborsi

NORME E TRIBUTI

ENRICO PRETE

Ordine di Udine

IL COMMERCIALISTA VENETO

SEGUE A PAGINA 10

1) Premessa

La diatriba IRAP, per i professionisti e gli im-prenditori individuali che operano senza una au-tonoma organizzazione, iniziata quasi dieci anni fa e giunta alle conclusioni che la Giurisprudenza ha elaborato e consolidato negli ultimi anni, co-mincia a produrre i primi frutti concreti dal mo-mento che l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a corrispondere materialmente i rimborsi delle im-poste indebitamente pagate dai contribuenti per gli anni dal 1998 al 2003.

Il contenzioso ovviamente, nel frattempo, è stato instaurato dai contribuenti anche per gli anni successivi, soprattutto in presenza di sentenze favorevoli in primo grado e, a maggior ragione, in secondo grado. Come è naturale immaginare, la stragrande maggioranza di questi ultimi sono ancora pendenti presso le Commissioni Tributa-rie nei vari gradi di giudizio e, quindi, siamo an-cora in attesa di conoscere le determinazioni dei giudici di merito, tuttavia, a fronte di giudizi posi-tivi ottenuti negli anni precedenti, si è completa-mente modificato l’atteggiamento dell’Ammini-strazione Finanziaria la quale ha adottato una li-nea operativa che, di seguito, cercheremo di de-scrivere non senza aver prima fatto un brevissi-mo excursus su come sia stato possibile ottenere materialmente i rimborsi di cui sopra.

2) L’istituto del Giudizio di ottemperanza In un precedente intervento, abbiamo avuto modo di analizzare compiutamente l’argomento in oggetto e disciplinato dall’art.70 del D.P.R. 546/ 92 pertanto, in questa sede, riporteremo solo gli elementi essenziali.

Come si evince dalla lettura della norma, per in-staurare un giudizio di ottemperanza, devono essere verificate due condizioni fondamentali: 1. l’esistenza di una sentenza passata in giu-dicato (e quindi non più impugnabile); 2. la decorrenza del termine previsto per l’adempimento da parte dell’Ufficio soccombente che, ai sensi del 2° comma, può essere: a) la scadenza del termine prescritto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo derivante dalla sentenza, ovvero, in assenza di detto termine, b) il decorso di trenta giorni dalla messa in mora, a mezzo ufficiale giudiziario, dell’Ufficio tenuto ad adempiere al disposto della sentenza. Dalla lettura della norma emergono, in particola-re, le seguenti peculiarità procedurali:

1. non viene seguita la procedura “classi-ca” del contenzioso tributario che prevede la notificazione del ricorso alla controparte con la successiva costituzione in giudizio entro i termi-ni perentori stabiliti dalla legge; infatti, il ricorso in oggetto viene depositato in duplice originale direttamente presso la Segreteria della Commis-sione tributaria competente 1 la quale provvede a trasmetterne uno all’Ufficio dell’Amministrazio-

ne Finanziaria obbligato ad adempiere; 2. nel ricorso deve essere chiaramente indi-cata la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza: sembra invece che la mancata produzione della copia della sentenza ovvero dell’atto di messa in mora non comporti l’inammissibilità del ricorso 2 ; 3. la legge non stabilisce un termine di de-cadenza entro cui si debba provvedere ad in-staurare il giudizio di ottemperanza: una volta trascorsi i termini “minimi” evidenziati nel para-grafo precedente, deve ritenersi che la parte è in grado di agire in ogni momento e fino a quando il suo diritto non risulti prescritto 3 ;

4. i tempi del giudizio sono molto brevi: in-fatti, l’Ufficio convenuto ha tempo venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra per presentare eventuali osservazioni, dopo di che il Presidente provvede ad assegnare il ricor-so, si noti, alla medesima sezione che ha emesso la sentenza. Inoltre, il termine (ordinatorio) per la trattazione assegnato non può eccedere i novan-ta giorni dal deposito del ricorso stesso; 5. il giudizio di ottemperanza non costituisce strettamente un particolare “grado” del giudizio tributario e il difensore quindi, deve necessaria-mente essere munito di un nuovo mandato 4 ; 6. l’udienza si svolge in camera di consiglio, ma con la presenza delle parti che il collegio sen-te in contraddittorio tra loro (in guisa di ciò, la mancata comunicazione alle parti nel termine di dieci giorni di cui al comma 6 dell’art.70 deve ritenersi un’inosservanza delle norme processuali che incide sul diritto di difesa delle parti): non esiste quindi la “pubblica udienza” né, sembra, la possibilità di richiederla.

Va detto che, a parere di chi scrive, il vero punto di forza da sfruttare in questo istituto giuridico consiste nel potere persuasivo del fatto che l’Am-ministrazione Finanziaria è sempre stata condan-nata al pagamento delle spese di giudizio; ciò comporta, dal punto di vista del funzionario pub-blico responsabile, che configurandosi nel caso specifico un “danno erariale” quantificabile non solo dalle spese del giudizio, ma anche dagli in-teressi passivi e dall’eventuale compenso rico-

nosciuto al commissario ad acta nominato dalla Commissione Tributaria, egli può essere chiama-to a risponderne personalmente nei confronti della stessa Amministrazione di appartenenza. Se a questo si aggiungono i possibili risvolti pe-nali, connessi all’omissione di atti di ufficio e sui quali non appare il caso di soffermarsi in questa sede, è evidente che, di fronte a tale prospettiva, i funzionari dovrebbero risultare particolarmente “motivati” a procedere all’erogazione del rimborso. Per costringere l’Agenzia a provvedere all’ese-cuzione materiale dei rimborsi, è quindi assoluta-mente necessario tenerla “sotto pressione” arri-vando ad attivare anche l’ultimo passaggio del giudizio di ottemperanza.

3) I ricorsi recenti

Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate di fronte a istanze di rimborso per anni dal 2004 in poi, pre-sentate da contribuenti che già si erano visti dare ragione in sede di contenzioso per gli anni prece-denti, non ha cambiato il metodo di lavoro basa-to sullo scopo di perdere (o guadagnare dal suo punto di vista) più tempo possibile: la domanda viene chiusa in un cassetto, molto probabilmen-te senza essere degnata di lettura, nell’attesa che il contribuente stesso presenti il conseguente ricorso che verrà posto in trattazione all’incirca dopo un anno dalla costituzione in giudizio (il che, unitamente al tempo tecnico di 90 giorni per la formazione dell’atto di “silenzio rifiuto”, con-sente all’Agenzia un “margine operativo” di al-meno un anno e mezzo).

Quando ciò avviene invece, la nuova linea difen-siva adottata dall’Agenzia prevede, purché ne ricorrano le condizioni, una “ritirata strategica” così come indicato dalla circolare 49 E del 01/10/ 2010, la quale, prendendo atto dell’orientamento ormai consolidato delle Commissioni Tributarie nonché della Corte di Cassazione, ha dato l’ordi-ne di indirizzo che di seguito si riporta:

“Qualora la Direzione provinciale o regionale abbia riconosciuto, in pendenza di causa, la spet-tanza del rimborso deve di conseguenza provve-dervi ( a effettuare il rimborso non ad “attivare la procedura”, che è un atto meramente interno n.d.r. ) sollecitamente, con conseguente abban-dono del contenzioso in ogni stato e grado del giudizio, anche in assenza di sentenza. Occorre quindi che la Direzione parte in giudizio si attivi prontamente per l’erogazione del rimborso in tutte le ipotesi in cui ne abbia riconosciuto la spettanza in corso di giudizio ..(omissis)…, al fine di evitare giudizi di ottemperanza o proce-dure di esecuzione forzata della sentenza sia di ridurre gli oneri per interessi”

Da un punto di vista operativo, la varie Direzioni provvedono inserendo nell’atto di costituzione

1 Che può essere la CTP, se la sentenza passata in giudicato è stata da questa pronunciata, ovvero la CTR. L’inciso “in ogni altro caso” deve intendersi in senso stretto: la CTR Campania sez.XXXI sent. n. 364 del 11/12/2000 ha stabilito la competenza delle CTR anche per l’ottemperanza di sentenze emesse dalla Commissione Centrale.

2 Comm. Trib. I grado Trento n. 57 del 04/05/2000.

3 Art.2953 c.c.: i diritti che derivano da una sentenza passata in giudicato si prescrivono in 10 anni.

4 A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, pag. 890 : gli Autori sostengono che, siccome nell’art. 70 non è prevista alcuna disciplina in deroga, si rende applicabile il disposto dell’art.12 (assistenza tecnica).

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