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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011 IL COMMERCIALISTA VENETO

in giudizio una generica asserzione secondo una formula del tipo: “da un controllo effettuato, la scrivente Direzione (provinciale/regionale) ha ri-conosciuto l’effettiva sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate ed ha attivato la procedura di rimborso. Chiede per-tanto che codesta Onorevole Commissione di-chiari la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46D.P.R. 546/92".

E’ necessario non farsi prendere da facili entu-siasmi perché, all’interno di questa formula di maniera redatta in perfetto “burocratese” moder-no, dietro all’apparenza di una assoluta ed in-condizionata “calata di braghe”, si nascondono in realtà due trappole potenzialmente letali che vanno immediatamente disinnescate, per non ingenerare nel Giudice errati convincimenti che potrebbero portare a pronunce assolutamente sfavorevoli.

Prima trappola : l’Ufficio afferma che “ha ricono-sciuto il diritto al rimborso richiesto” di solito senza citare, né tanto meno allegare, l’atto in cui tale riconoscimento è avvenuto: è necessario chiedersi quale sia e dove sia questo atto e, so-prattutto, quando sia stato adottato!

La questione non è irrilevante giacché l’atto im-pugnato innanzi alla Commissione è, nella totali-tà dei casi, un “silenzio rifiuto”. Dalle affermazio-ni dell’Amministrazione Finanziaria, peraltro pri-ve di alcun riscontro probatorio, sembrerebbe invece che vi sia una disposizione già favorevo-le al Contribuente e conseguentemente non esi-stesse un atto di silenzio rifiuto contro cui questi sia legittimato a ricorrere. Tale fatto, che compor-terebbe l’inammissibilità del ricorso, ovviamente non sussiste ed è importante che venga sottoli-neata dal difensore in modo che il Giudice ne sia perfettamente consapevole.

Seconda trappola : la richiesta dell’Ufficio è di di-chiarare la cessata materia del contendere in quan-to “ha attivato la procedura di rimborso”. Qui occorre prestare massima attenzione in quan-to lo scopo dell’Amministrazione non è solo quel-lo di non vedersi addebitare le spese di giudizio ma, come vedremo, anche altro: quand’anche questo atto di riconoscimento di debito fosse stato adottato, ed è irrilevante il momento, il fatto che l’Ufficio abbia “avviato la procedura” per l’erogazione del rimborso, non autorizza il Giudi-ce Tributario a dichiarare la cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/92. L’avvio della procedura di rimborso è un atto meramente inter-no all’Amministrazione Finanziaria che non ha, né può avere, alcuna rilevanza esterna. Ciò in quanto il principio affermato è che l’obbli-gazione dell’Amministrazione Finanziaria è as-solta non a seguito di una “dichiarazione di in-tenti”, ma solo nel momento in cui la stessa mette materialmente a disposizione del Contribuente le somme dovute ed indebitamente riscosse; in tal senso, in merito a pronunce che non a caso ri-guardano l’istituto del “Giudizio di ottemperan-za” - sopra riassunto per sommi capi - ex art. 70 D.Lgs. 546/92, si è consolidato ormai da tempo l’orientamento della Cassazione ( ex plurimis sent. 01/03/2004 n.4126) e anche della CTR di Trieste (Sez. IV n.307 del 15/04/1997 e Sez. VIII n.77 del 30/07/2001).

L’ordine di indirizzo della circolare 49E sopra ri-

portato pare riassumere in sé una serie di conclu-sioni: se l’Agenzia ha riconosciuto in corso di giu-dizio la spettanza al rimborso delle imposte indebi-tamene versate (e di solito vi è solo la dichiarazio-ne della stessa Agenzia senza evidenza di un tan-to), la direttiva prevede di “ effettuare il rimborso

per evitare un giudizio di ottemperanza”. Quindi, se il contribuente può instaurare un giu-dizio di ottemperanza, significa che, fintanto che l’Agenzia non ha eseguito materialmente il rim-borso, appare evidente che non si possa dichia-rare la “cessata materia del contendere”, così come invocato dalla parte resistente.

Infatti, ribaltando il ragionamento, se il Giudice dichiarasse la cessata materia del contendere in base a quella che è una mera dichiarazione di intenti, si arriverebbe al risultato che l’Agenzia potrebbe non effettuare mai il rimborso, riman-dandolo sine die, posto che non vi è a suo carico un termine di legge entro cui adempiere (atten-zione: il termine di 90 giorni riguarda i maggiori versamenti effettuati dal contribuente in seguito ad atti impositivi e riconosciuti indebiti dalle Com-missioni – art. 68D. Lgs. 546/92 – e non i rimborsi richiesti e rifiutati ex art.69 – cfr Circ. 49 sopra cit.) e il Contribuente, a quel punto, non avrebbe più alcuna tutela, non essendoci una sentenza a lui favorevole in forza della quale pretendere l’adem-pimento da parte dell’Amministrazione Finanzia-ria tramite l’istituto del giudizio di ottemperanza. In altri termini, se venisse dichiarata la cessata materia del contendere, l’Agenzia potrebbe tran-quillamente non effettuare alcun rimborso e nes-suno potrebbe costringerla a farlo!!!!

4) Conclusioni

L’atteggiamento dell’Amministrazione Finanzia-ria, di fronte a richieste di rimborso che oggi, per consolidata giurisprudenza, sono assolutamen-te accoglibili, è quello di adottare ogni metodo dilatorio possibile per costringere il Contribuen-te a ricorrere all’Autorità giudiziaria con conse-guente aggravio di costi, già di per sé primo deterrente per ogni azione giudiziale; il fatto è che la misura è ormai colma ed anche i piccoli contribuenti, vessati in ogni modo, non sono più disposti a lasciar correre di fronte alla possibilità concreta di ottenere, non solo una soddisfazio-ne personale - che lascia il tempo che trova - ma anche un tangibile risultato finanziario. Il comportamento dell’Agenzia, inoltre, appare in palese contrasto con lo “Statuto del Contri-buente” e, in particolare, con le disposizioni rela-tive alla tutela dell’affidamento e al dovere di comportamento secondo buona fede.

Se è assolutamente condivisibile l’impostazione iniziale delleCommissioni, orientata nei primi tem-pi a decretare la compensazione delle spese data la novità della materia, adesso ciò non è più so-stenibile ed è pertanto auspicabile che i Giudici tributari si conformino alla sistematica condanna alle spese di giudizio anche nei confronti del-l’Amministrazione Finanziaria.

Nell’attesa di vedere lo Statuto del Contribuente elevato a rango di legge costituzionale, così come auspicato dal nostro Presidente nazionale, Clau-dio Siciliotti, ribadisco quanto già affermato in precedenti interventi relativamente all’IRAP: spe-ro che il Governo ci liberi una volta per tutte da questa imposta iniqua, assurda e, ormai è acclarato, in molti casi applicata fuori dalla legge. Come le altre volte e, forse, ora più che mai, sono molto scettico.

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