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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011 IL COMMERCIALISTA VENETO

DECORRENZAEPERIODICITÀ

Il nuovo adempimento riguarda tutte le operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 2010. Fanno eccezione le prestazioni non rilevanti in quanto prive del requisito territoriale per le quali gli obblighi di comunicazione decorrono per le operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2010. Per le operazioni a cavallo la circolare Assonime n. 35/2010 chiarisce che nel modello di comunicazione di luglio dovranno essere inserite soltanto le operazioni effettuate dal 1° luglio e registrate (anche solo in contabilità generale) nello stesso mese, mentre andranno escluse quelle effettuate a giugno (o in mesi precedenti) e registrate a luglio 30 .

La comunicazione va presentata per via telematica, direttamente o median-te intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al perio-do di riferimento (ad esempio, per le operazioni di ottobre la data ultima coinciderà con il 30 novembre). Sul sito dell’agenzia è disponibile il software per la compilazione e l’inoltro del modello.

Il primo invio per tutti gli operatori è scaduto il 2 novembre 2010. I soggetti trimestrali dovranno inviare l’elenco delle operazioni rilevanti registrate nel 3° trimestre 2010, mentre i contribuenti mensili gli elenchi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre. L’articolo 2 del decreto 30 marzo 2010, ricalcando le regole già previste per la presentazione dei modelli Intrastat, stabilisce che il modello di comunicazione deve essere trasmesso con riferimento:

– a periodi trimestrali per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

– a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nella suddetta condizione.

La dottrina si è domandata quale fosse l’esatto significato da attribuire al termine “categoria”. Alcuni autori ritenevano, infatti, che con questo termi-ne dovesse farsi riferimento alle singole voci comprese nei codici da A2 ad A35 del modello di comunicazione, come sembrava da una lettura attenta delle istruzioni nella parte dedicata alle “Operazioni passive” 31 .

La circolare 53/E ha fugato ogni dubbio affermando che il superamento della soglia dovrà essere accertato distintamente con riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate nei confronti di operatori economici stabi-liti in Paesi black list o ricevute dai medesimi soggetti, indicate nell’articolo 1 del D.M. 30 marzo 2010, vale a dire:

– cessioni di beni (comprese le esportazioni);

– prestazioni di servizi rese (anche a soggetti extracomunitari); – acquisti di beni (comprese le importazioni);

– prestazioni di servizi ricevute (anche da soggetti extracomunitari)”. Il superamento della soglia per una singola categoria determina l’obbligo di presentare la comunicazione per l’intero elenco di operazioni con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello di splafonamento. In tal caso, precisa la norma, le comunicazioni sono presentate, apposita-mente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.

Esemplificando, se successivamente al 1° luglio si dovesse superare per una qualsiasi delle categorie in precedenza citate la soglia dei 50.000 euro, a partire dal mese successivo a quello di splafonamento si passerà alla periodicità mensile, con la conseguenza che il 2 novembre dovranno esse-re presentate distinte comunicazioni, appositamente contrassegniate per i mesi (o il mese) anteriori al superamento.

Ai fini del conteggio del limite di euro 50.000, le operazioni imponibili van-no assunte al netto della relativa imposta.

In fase di prima applicazione, allo scopo di determinare la periodicità, la circolare stabilisce che per le cessioni di beni dovrà essere verificato il superamento (o meno) della soglia di 50.000 euro con riferimento ai quattro trimestri precedenti il 1° luglio 2010 (data di decorrenza dell’obbligo di segnalazione) e quindi, in ultima analisi, già a partire dal 1 ° luglio 2009. Per i servizi, per i quali le regole di territorialità sono state modificate con effetto dal 1° gennaio di quest’anno, il rispetto della soglia limite va accertato con riferimento ai due trimestri precedenti il 1° luglio 2010, ossia a far data dal 1° gennaio 2010 32 . Per coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 12 mesi è prevista la possibilità di inviare la comunicazione trimestralmente, purché non abbiano superato la soglia di 50 mila euro nei trimestri già trascorsi.

A tale riguardo si ritiene che l’inizio dell’attività coincida con l’attribuzione del numero di partita IVA al soggetto passivo 33 .

È fatta comunque salva la facoltà di provvedervi con periodicità mensile, per l’interno anno solare.

SANZIONI

Il trattamento sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 1, comma 3 del D.L. 40/2010. La circolare 54/E del 28 ottobre 2010 ha stabilito che l’Amministra-zione Finanziaria non applicherà sanzioni per gli errori commessi in sede di prima applicazione, a patto di trasmettere una nuova comunicazione inte-grativa delle precedenti entro il 31 gennaio del prossimo anno.

La soluzione prescelta ricalca quella già adottata in occasione del debutto dei modelli Intrastat per le prestazioni di servizi 34 .

La sanatoria riguarda, anche se la circolare non lo dice, ogni tipologia di errore fatta eccezione per la sola ipotesi di omessa trasmissione degli elen-chi (il che avrebbe, di fatto, richiesto una proroga del termine, soluzione quest’ultima scartata dall’Amministrazione Finanziaria) 35 .

Per i soggetti trimestrali l’esimente è concessa limitatamente all’elenco del-le operazioni rilevanti registrate nel 3° trimestre 2010, mentre per i contri-buenti mensili si estende anche agli errori commessi nella compilazione dei modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre da trasmettere, rispettiva-mente, a fine novembre e fine dicembre 36 .

Per quanto riguarda l’importo delle sanzioni, la mancata esposizione o l’in-dicazione in modo incompleto o non veritiero dei dati richiesti è soggetto ad un’ammenda da 516 a 4.130 euro per ogni singola irregolarità, senza la possibilità di poter beneficiare, per le violazioni ripetute, delle riduzioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 472/97 in tema di cumulo giuridico 37 . Qualora vengano commesse più violazioni dell’obbligo in esa-me, dunque, ciascuna di esse sarà autonomamente sanzionata, secondo la regola del cumulo materiale; ovviamente, se la medesima comunicazione risulta affetta da più irregolarità, la sanzione si applicherà una volta soltan-to, con riferimento all’inesattezza della comunicazione nella sua interezza. A parte il cumulo giuridico, dichiarato inapplicabile, restano salvi i principi generali dell’ordinamento, ad esempio la riduzione della sanzione in ipotesi di ravvedimento operoso 38 , la non punibilità delle violazioni meramente for-mali 39 , la definizione delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997 40 . La circolare 2/E/2011 ha sottolineato che nel caso in cui il contri-buente intenda rettificare o integrare la comunicazione originariamente pre-sentata potrà inviare una nuova segnalazione, senza applicazione di sanzio-ni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originario.

Scaduto il suddetto termine, torneranno invece applicabili le regole generali in tema di sanzioni, nonché l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’ar-ticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’omessa o errata indicazione delle informazioni richieste non dovrebbe pregiudicare l’eventuale diritto alla detrazione dell’imposta eventualmente assolta sulle operazioni di acquisto.

In proposito la Corte di Giustizia Ue ha recentemente stabilito 41 che nessun limite alla detrazione può essere imposto a un soggetto passivo che acqui-sta beni e servizi per effettuare operazioni imponibili, anche se i beni o servizi sono stati acquistati da un fornitore residente in un paese inserito in una black list. E anche quando la limitazione assuma carattere essenzial-mente sanzionatorio potrà essere considerata compatibile con il diritto co-munitario soltanto se non eccede il principio di proporzionalità.

Molte operazioni nel corso della gestione potrebbero far sorgere il dub-bio se debbano essere assoggettate o meno agli obblighi di monitoraggio. In tutti questi casi la regola da seguire, tenuto conto delle istruzioni delle Entrate (che hanno esteso i presupposti soggettivi e oggettivi di comuni-cazione), è quella di includere tali operazioni fra quelle da segnalare. Si ritiene, infatti, che se la mancata dichiarazione di un’operazione che anda-va inclusa configura certamente violazione sanzionabile, altrettanto non do-vrebbe essere per una comunicazione riguardante un’operazione che invece era esonerata. In quest’ultima ipotesi, infatti, risulterà applicabile la regola generale di non punibilità (articolo 6, comma 5 bis del D.P.R. 472/97) secondo cui non scattano sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio al controllo fiscale e non incide sull’imposta dovuta 42 .

29 Cfr. BENEDETTO SANTACROCE, Sulle black, op.cit., cfr. MATTEO MANTOVANI, Da fissare il periodo-base per il riepilogo , in Il Sole 24 Ore del 06/10/2010 pag. 33;

30 In senso conforme cfr. GIAMPAOLO GIULIANI, Conta il momento di registrazione, in Il Sole 24 ore del 01/11/2010, pag. 3;

31 Cfr. MARCO PIAZZA, ANTONELLA SCAGLIARINI, Necessario precisare le operazioni da registrare, in Il Sole 24 Ore del 29/06/2010 pag. 33;

32 Cfr. MATTEO MANTOVANI, BENEDETTO SANTACROCE, Black list con soglia a 50 mila euro , in Il Sole 24 Ore del 27/10/2010, pag. 39;

33 Cfr. NORBERTO VILLA, Fa fede la data di registrazione , in Italia Oggi del 25/10/2010 pag. 10;

34 Cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010;

35 Conclusione nuovamente confermata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 28/01/2011;

36 Cfr. RICCA FRANCO, Black lisi, tre mesi in più, in Italia Oggi del 29/10/2010, pag. 23;

37 Cfr. LUCA GAIANI, Su acquisti e vendite l’obbligo di segnalazione ordine alle Entrate , in Il Sole 24 Ore del 20/03/2010;

38 Cfr. LUCA GAIANI, Denuncia tardiva con sanzione ridotta, in Il Sole 24 ore del 05/11/2010, pag. 35;

39 Cfr. FRANCO RICCA, Frodi Iva, Omissioni punite una per una , in Italia Oggi 26/04/2010 p.15;

40 Cfr. DARIO DEOTTO, Obblighi Iva con supersanzioni , in Il Sole 24 Ore del 30/03/2010;

41 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 30 settembre 2010 causa C-395/09 e sentenza 29 luglio 2010 causa C-189-09;

42 Cfr. LUCA GAIANI, Sanzioni doppie per ogni dato incompleto, in Il Sole 24 Ore del 22/10/2010 , pag. 31;

SEGUE DA PAGINA 17

Gli obblighi di comunicazione per le operazioni black list

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