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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011

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IL COMMERCIALISTA VENETO

operatori che hanno la propria sede o domicilio in un paese comunitario. La «riabilitazione» di Cipro e Malta ad opera del decreto del 27 luglio 2010 15

ha ridotto ma non eliminato la possibilità che l’operatore nazionale sia tenuto, per la stessa operazione, ad inoltrare due diverse comunicazioni: una prima volta con il modello Intrastat, una seconda volta per adempiere gli obblighi di monitoraggio introdotti dalla normativa in esame. Rimane, infatti, un’area di sovrapposizione, costituita, dal punto di vista territoriale, dai paesi in relazione ai quali possono trovare ingresso entrambi gli adempimenti, e cioè Lussemburgo, Isola di Man, Principato di Monaco e, limitatamente alle cessioni di beni dall’Italia, la Repubblica di San Marino 16 .

AMBITOOGGETTIVO

Dal punto di vista oggettivo l’obbligo di comunicazione riguarda le cessioni di beni, le prestazioni di servizi rese, gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute, registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposi-zioni in materia di IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette . In merito alle operazioni “non soggette ad imposta”, ricadenti nell’obbligo di monitoraggio, è stato chiarito (art. 3 del D.M. 5 agosto 2010) che sono tali quelle carenti del requisito territoriale, da cui si deduce che negli elen-chi vanno riepilogatele solo le operazioni rilevanti ai fini IVA in quanto cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi, rispettivamente, degli arti-coli 2 e 3 del D.P.R. 633/72. Sono pertanto escluse 17 tutte le operazioni che non presentano questi presupposti come, ad esempio, le somme pagate a titolo di risarcimento o anticipate in nome e per conto del cliente 18 . Sono inoltre escluse le operazioni poste in essere dal personale in trasferta (spese per vitto e alloggio) quando i relativi documenti contabili sono successivamente iscritti tra i costi del personale.

Tra le prestazioni da indicare rientrano quelle non rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. La circolare include le prestazioni di servizi rese ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater, 7 quinquies e 7 sexies 19

del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché le altre prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list prive del requisito della territorialità. La disposizione contenuta nell’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010, trova applicazione per le sole prestazioni (“non soggette”) effettuate a partire dal 1° settembre 2010, confermando indirettamente la natura innovativa della norma. D’altra parte, è stato fatto notare, il provvedimento facendo espresso riferimento alle prestazioni di servizi ha inteso escludere dagli obblighi di monitoraggio le cessioni di beni quando si qualifichino come operazioni fuori campo IVA 20 .

Esemplificando, una cessione di beni mobili, fisicamente realizzata in Italia da parte di un operatore nazionale in favore di un operatore residente in un paese a fiscalità privilegiata, andrà inserita nella comunicazione, sempre che il cedente nazionale non possa avvalersi (e si avvalga) della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36 bis.

Ad analoga conclusione si perviene se la stessa operazione è posta in essere da un operatore non residente in favore di un soggetto passivo nazionale. Diversamente, se la cessione avviene materialmente fuori dallo stato italiano, andrà esclusa dagli obblighi di monitoraggio, in quanto non si tratta di un’operazione territorialmente rilevante ai fini IVA 21 .

Un discorso a parte meritano le importazioni. In proposito la circolare 53/E del 2010 afferma che “coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, il riferimento all’acquisto e alla cessione di beni contenuto nella normativa in commento deve intendersi comprensivo anche delle operazioni di acquisto e di cessione effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi posti al di fuori del territorio della Comunità Europea e, dunque, anche alle importazioni e alle esportazioni”.

Non dovrebbero tuttavia rilevare le operazioni che, pur configurando un’im-portazione o una esportazione, non riflettono operazioni di acquisto o di vendita, come accade nelle ipotesi di trasferimento di beni per lavorazioni, prestito d’uso o comodato (fermo restando l’obbligo di segnalare eventua-

li servizi sui beni stessi) 22 .

Infine, la circolare 2/E/2011 ha esonerato dall’obbligo di “tracciabilità” le operazioni poste in essere dai dettaglianti quando in relazione alle stesse operi la disciplina di favore prevista dall’art. 22 del decreto IVA che preve-de la possibilità di documentare le operazioni in parola per mezzo della ricevuta o dello scontrino fiscale.

ADEMPIMENTI

Il modello di comunicazione è stato approvato con il provvedimento del 28 maggio 2010 n. 85352. La norma non prevede franchigie per cui devono essere riepilogate tutte le operazioni rilevanti, indipendentemente dall’importo. Le informazioni da trasmettere sono quelle già enunciate all’articolo 4 del decreto 30 marzo 2010. A titolo esemplificativo, per ciascuna controparte, dovrà essere indicato l’importo complessivo delle operazioni attive e pas-sive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (con evidenziazione della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’IVA, al netto delle relative note di variazione 23 .

Tra i dati da fornire il contribuente nazionale dovrà indicare il codice fiscale ovvero altro codice identificativo attribuito all’operatore economico non residente da parte dello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato. Per le persone fisiche viene inoltre richiesta l’indicazione della data di nascita.

L’indicazione di tali è sempre obbligatoria, tuttavia la loro mancata indicazio-ne al momento non è di ostacolo all’inoltro telematico del modello. Sicuramente l’inserimento del codice fiscale o, in mancanza, di altro codice identificativo dell’operatore estero «black list», in alcuni casi risulta imprati-cabile, non solo per la mancata indicazione di qualsiasi codice nei documenti ricevuti dall’operatore nazionale e/o per l’irreperibilità della controparte este-ra ma anche perché può accadere che il soggetto non residente ne sia sforni-to (tra gli altri, è il caso di taluni operatori collocati in Svizzera) 24 . Ad ogni modo, date le difficoltà evidenti nel reperire ex post questo tipo di informazioni è stata evidenziata l’opportunità di richiedere sin dall’inizio l’indicazione in fattura o nel documento di spesa delle infor-mazioni utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in esame 25 . La comu-nicazione va presentata per via telematica, direttamente o mediante in-termediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento 26 .

Per quanto riguarda il momento in cui segnalare le operazioni rilevanti la circolare 53/E del 2010 considera la data di prima registrazione in contabi-lità (si tratti della contabilità IVA o di quella generale) sempre che non intervenga in precedenza il pagamento, nel qual caso prevale quest’ultimo. Esemplificando, una prestazione con obbligo di fatturazione (per esempio, un servizio generico reso a un operatore Ue black list) rileverà in relazione alla data di registrazione della fattura emessa, mentre una prestazione este-ro su estero non fatturata in carenza del relativo obbligo (per esempio, un servizio connesso a un immobile situato in un paradiso fiscale) va inclusa quando iscritta in contabilità generale ovvero all’atto del pagamento (da parte del committente) se precedente 27 .

Per gli enti locali il momento rilevante non potrà che coincidere con l’iscri-zione dell’operazione nei registri IVA 28 ovvero con il momento del paga-mento (che coinciderà, salvo rare eccezioni, con l’emissione del relativo mandato) se precedente. La circolare 53/E ricorda ancora che le operazioni per le quali l’imposta è assolta con il meccanismo dell’inversione contabi-le, dovranno essere inserite tra le sole operazioni passive, in ragione del regime IVA previsto dalla normativa italiana.

Infine, autorevole dottrina suggerisce, per evitare possibili contestazioni, di procedere sempre (quando possibile) a documentare e registrare in IVA le operazioni poste in essere, anche laddove questi adempimenti non fos-sero obbligatori allo scopo di individuare in modo univoco il momento rilevante per l’inclusione negli elenchi delle operazioni da segnalare 29 .

SEGUE DA PAGINA 16

Gli obblighi di comunicazione per le operazioni black list

15 Si tratta della cancellazione di questi Paesi dalla lista degli Stati a fiscalità privilegiata.

16 Cfr. FRANCO RICCA, Black list, doppi adempimenti , in Italia Oggi del 20/08/2010 pag. 21;

17 Cfr. BENEDETTO SANTACROCE, Comunicazioni black list allargate a tutto campo , in Il Sole 24 ore del 22/10/2010, pag. 31;

18 Si pensi ancora a tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo, quali ad esempio l’invio di campioni gratuiti, le riparazioni in garanzia, alcuni tipi di omaggi o, ancora, i prestiti di personale a fronte del quale viene versato solo il rimborso del relativo costo.

19 Si rileggano in proposito le considerazioni effettuate in precedenza.

20 Cfr. Agenzia delle entrate, circolare 2/E del 28/01/2011;

21 Cfr. BENEDETTO SANTACROCE, Comunicazioni, op.cit., pag. 31;

22 Cfr. GIOVANNI VALCARENGHI, La segnalazione telematica include anche le importazioni, in Il Sole 24 Ore del 01/11/2010, pag. 3;

23 Cfr. FRANCO RICCA, Scambi black list, partenza sprint , in Italia Oggi del 20/04/2010 pag. 23;

24 Cfr. FABRIZIO G. POGGIANI, La black list costa cara , in Italia Oggi del 27 ottobre 2010, pag. 31;

25 Cfr. BENEDETTO SANTACROCE, La black, op.cit., pag. 32. Se poi l’operatore non lo comunica o indica di essere sprovvisto di codice identificativo, sarà necessario conservare copia della comunicazione al fine di dimostrare a posteriori la correttezza del proprio comportamento in relazione all’esatto adempimento degli obblighi in parola. Cfr. LUCA GAIANI, L’invio black, op. cit., pag. 35;

26 Cfr. FRANCO RICCA, Paesi black list, via al countdown , in Italia Oggi del 24/06/2010, pag. 23;

27 Cfr. BENEDETTO SANTACROCE, Sulle black list decide l’iscrizione , in Il Sole 24 Ore del 23/10/2010;

28 Sono infatti rarissime le amministrazioni locali che hanno istituito e tengono sistematicamente una contabilità economico-patrimoniale al loro interno, mentre l’obbligo riguarderà esclusivamente le operazioni “commerciali” poste in essere con una controparte black list non residente.

29 Cfr. BENEDETTO SANTACROCE, Sulle black, op.cit., cfr. MATTEO MANTOVANI, Da fissare il periodo-base per il riepilogo , in Il Sole 24 Ore del 06/10/2010 pag. 33;

SEGUE A PAGINA 18

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