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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011 IL COMMERCIALISTA VENETO

versa localizzazione delle varie tipologie di inte-resse (economici, patrimoniali, affettivi, sociali), si debba far riferimento al luogo ove sono con-centrati i legami affettivi del soggetto. In una recente sentenza 6 , la Corte di Cassazione ha, infatti, confermato che “ il centro degli affari e interessi – e quindi il domicilio – prescinde dalla presenza fisica in Italia del soggetto pas-sivo d’imposta, essendo sufficiente la volontà di stabilire e conservare nel territorio statale la sede principale dei propri affari e interessi, non solo patrimoniali ma anche morali, socia-li e familiari secondo criteri quantitativi (per gli interessi economici) e qualitativi (per gli interessi di natura non economica) ”. Secondo una precedente Risoluzione dell’Am-ministrazione Finanziaria 7 , nel caso in cui un sog-getto sia iscritto all’AIRE e la sua famiglia abbia mantenuto la dimora in Italia durante l’attività lavorativa all’estero del soggetto in questione, o, comunque, esistano fatti tali da indurre a rite-nere che egli abbia mantenuto in Italia il centro dei suoi affari e interessi, lo stesso soggetto sarà considerato residente in Italia.

Lo stesso orientamento è stato assunto dalla Corte di Giustizia europea, secondo cui “ nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua normale residenza, stabilito nell’am-bito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente de-gli interessi di tale persona. (…) nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la pre-minenza dei legami personali 8 .

In definitiva, anche in mancanza di iscrizione anagrafica, l’esistenza di tali legami affettivi e fa-miliari collegano inevitabilmente il soggetto ad un territorio.

1.4 La residenza

Il terzo criterio di collegamento, anch’esso di ca-rattere sostanziale, prevede che il soggetto sia considerato residente qualora abbia nel territo-

6 Cass. 19 maggio 2010, n. 12259.

7 Risoluzione 14 ottobre 1988, n. 8/1329.

8 Corte di Giustizia CE, 12 luglio 2001, causa C-262/99 (sentenza Louloudakis).

9 Sentenza 5 febbraio 1985, n. 791 della Corte di Cassazione. Più recentemente, si veda la sentenza Cass. 9-16.04.2010, n. 14170: la Corte afferma che “la nozione di residenza cui si riferisce la legge n. 69/2005 (…), non prende in considerazione il dato formale anagrafico, ma pretende che il soggetto residente abbia un radicamento reale e non estemporaneo con il territorio italiano“.

La Corte continua suggerendo che “tra gli indici necessari per assumere la sussistenza della residenza vi sono: (…) l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della presenza; la sede principale e consolidata degli interessi lavora-tivi, familiari ed affettivi (…)“.

10 M. RUSSOTTO, Residenza estera fittizia: onere della prova «in bilico» fra contribuente e Fisco , Fiscalità Internazionale, settembre-ottobre 2010 (pag. 417).

CRITERIO DI COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO ITALIANO

ARTICOLI DI RIFERIMENTO

NOTE E DEFINIZIONI

1 ISCRIZIONE ANAGRAFICA ART. 2, 2°c., Tuir PRESUNZIONE ASSOLUTA

2 DOMICILIO AI SENSI DEL C.C.

ART. 2, 2°c., Tuir   ART. 43 C.C.

LUOGO OVE LA PERSONA HA STABILITO LA "SEDE PRINCIPALE DEI SUOI AFFARI E 

INTERESSI" (art. 43 C.C.)

3 RESIDENZA AI SENSI DEL C.C.

ART. 2, 2°c., Tuir   ART. 43 C.C.

LUOGO OVE IL SOGGETTO HA LA SUA DIMORA ABITUALE (art. 43 C.C.)

rio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.

Ai sensi dell’art. 43 c.c., la residenza è il luogo dove “il soggetto ha la sua dimora abituale”: tale disposizione aggiunge al concetto di dimora, in-tesa come presenza fisica di un soggetto in de-terminato luogo, il requisito dell’abitualità di tale presenza e l’elemento soggettivo della volontà del soggetto di rimanere in quel luogo. Così, in-fatti, si è espressa la giurisprudenza, chiarendo che “ la residenza è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luo-go sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti uni-voci evidenzianti tale intenzione, è normalmen-te compenetrata nel primo elemento 9 . L’elemento soggettivo (intenzione-volontà), si noti, non è autonomamente rilevante, poichè la residenza va individuata in base ad elementi di fatto, come “le consuetudini di vita e lo svolgi-mento delle normali relazioni sociali” 10 .

1.5 Conclusioni

In conclusione, il nostro legislatore tributario ha previsto tre alternativi criteri di collegamento con il territorio dello Stato per individuare in Italia la residenza delle persone fisiche.

Tali criteri, elencati dall’art. 2, comma 2TUIR, sono l’iscrizione anagrafica, il domicilio e la residenza ai sensi del Codice Civile.

La nozione tributaria di “residenza” è, dunque, più ampia rispetto a quella civile, poichè può di-scendere anche da elementi diversi dalla dimora abituale, di cui all’art. 43 c.c.

Da ultimo si ricordi che ai fini dell’individuazione della residenza in Italia, non è possibile utilizza-re lo strumento dell’interpello. La valutazione dello status di residente fiscale in Italia può essere effettuata solo in fase di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria: non si tratta, infatti, di questioni attinenti all’interpre-tazione delle norme, bensì di questioni di fatto, che riguardano relazioni di natura diversa con il Paese.

Storia, storie

Mi è venuto in mente di raccontarvi una storia che è presente, in più versioni e con diversi finali, sia nella mitologia greca, che in quella latina. E’ la storia di Callisto.

Callisto era una meravigliosa giovane fanciulla che aveva dedicato la sua vita a Diana, dea della caccia, impegnandosi ad una assoluta castità, e offrendole, come da copione, la sua verginità A Giove, che passava le sue giornate guardando cosa succedeva sulla terra, la giovane fanciulla non era passata inosser-vata e aveva deciso di possederla. Aveva cercato in tutte le maniere, con messaggi e con promesse, di invitarla nella sua villa dell’Olimpo. Aveva chiesto anche l’intervento di una giovane consi-gliera della regione, ma Callisto non cedeva.

Potete immaginarvi l’ira, l’ansia, la voglia e lo stato d’animo di Giove che, essendo molto potente, decide di trasfor-

CALLISTO

marsi in Diana e di riavvicinarsi alla giovane Callisto che, ignara, si fida della dea alla quale ha dedicato la vita. In breve tempo, subdolamente, Giove possie-de la bella Callisto che rimane incinta. Giunone, venuta a sapere del fattaccio, invece di mandare una lettera al direttore di un importante giornale dell’Olimpo, tranquillamente decide di uccidere sia Callisto, sia Arcade, il figlio del peccato. Giove, scartata l’idea di scomodare il Faraone, che a quei tempi in Egitto c’era veramente, per salvare i due malcapitati, decide di trasformare Callisto nell’orsa maggiore, e il figlio Arcade nell’orsa minore.

Sono lì anche oggi e ci salutano nelle notti stellate.

PaoloLenarda

Ordine di Venezia

La residenza delle persone fisiche

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