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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011 IL COMMERCIALISTA VENETO

co dell’istituto disciplinato dal citato D.Lgs. sia la mancanza di conoscenza . Per quanto si è po-tuto vedere molte critiche che poi si trasformano anche in aperta ostilità, che sono state ad esso rivolte dipendono da pregiudizi che poggiano in definitiva su una conoscenza sommaria. Va pertanto attribuita una grande importanza alla formazione nella quale la nostra categoria pro-fessionale si troverà ora ad investire.

Una volta emanato il D.M. 180/2010 (entrato in vigore il 4/11/2010), che contiene il regolamento procedurale al quale debbono attenersi gli Or-ganismi che intendono gestire le mediazioni, il quadro normativo è sufficientemente completo per approcciare l’argomento; è evidente la ne-cessità di prepararsi al cambiamento, a prescin-dere dagli aspetti di criticità che troveranno so-luzione con la progressiva applicazione dell’isti-tuto della mediazione.

A parere di chi scrive, il mutato contesto legisla-tivo obbligherà il professionista a far proprie le competenze richieste, in quanto solo così potrà essere offerta al mercato una consulenza aggior-nata ed appropriata: in altri termini l’entrata in vigore di una norma rende obbligatoria la cono-scenza della stessa, se si vuole stare sul mercato. Si pensi alla consulenza in materia di contratti

ma anche alla stesura degli statuti societari in cui si dovrà essere in grado di proporre soluzioni adeguate alle esigenze della clientela valutando l’inserimento della clausola di conciliazione (con-ciliazioni concordate). Fra l’altro, con il prolifera-re, in regime di concorrenza, degli Organismi di conciliazione, nello svolgimento del nostro lavo-ro quotidiano la categoria del commercialisti avrà un punto di osservazione privilegiato per poter aiutare il cliente a scegliere l’Organismo che dia maggiori garanzie di serietà ed efficienza nella ge-stione dei procedimenti di mediazione. Si ricorda infatti che la scelta dell’Organismo a cui le parti intendono rivolgersi è libera, non ha, per esempio, vincoli legati alla residenza o alla sede delle parti. E’ utile sapere che la figura del mediatore è stata catalogata dal legislatore nell’ambito delle profes-sioni non protette. Il mediatore nello svolgimento della propria attività è assoggettato al rispetto di canoni deontologici e sarà tenuto al rispetto di ulteriori obblighi e divieti, previsti in particolare dall’art. 14 del D.Lgs. 28/2010, quali ad esempio l’imparzialità, non potrà percepire compensi dalle parti, assumere incarichi, anche successivi, dalle parti medesime, non potrà esercitare pressioni sulle parti nel corso della mediazione.

Abbiamo accennato al problema della criticità dell’assistenza tecnica alle parti, problema su cui l’Ordine forense sta dibattendo da tempo. Stante così com’è la norma, l’assistenza tecnica alle parti in mediazione non è obbligatoria ma non è nemmeno vietata. Questo dovrebbe tra-dursi in un vantaggio in quanto si ritiene che, in casi di mediazione particolarmente complessi, sarà la parte stessa che pretenderà di essere assistita da uno o anche più consulenti che saranno dalla medesima pagati mentre, nelle liti di più modesto valore, la presenza obbligatoria di un professio-nista va vista contraria ad uno dei motivi ispiratori della norma che è appunto l’economicità del pro-cedimento. Si pensi infatti che è possibile ricor-rere agli Organismi di mediazione anche per le liti, cosiddette “bagattellari” ovvero quelle di così modesto valore che, alla data odierna, non ven-

gono nemmeno portate all’attenzione di un lega-le perché non superano l’analisi costi/benefici. Si noti che il primo scaglione per il calcolo dei compensi all’Organismo si ferma ai 1000 euro di valore della lite: è esperienza comune che per pretese di così modico valore, il ricorso al Tribu-nale non sia neanche da prendere in considera-zione. E’ pensabile invece che queste liti possano emergere con questo strumento che, nella fattispecie, prevederebbe un importo a carico di ciascuna parte di Euro 65 che sarebbero fra l’altro rimborsate in dichiarazione dei redditi con il mec-canismo del credito di imposta di cui si è detto. Va poi fatta una breve considerazione anche sul-la possibilità, per la parte, di ricorso al patrocinio, identificando con tale termine la fattispecie in cui la parte non voglia essere fisicamente presente nel procedimento di mediazione ma preferisca delegare un terzo a rappresentarla. Per quello che si è potuto constatare questa è una possibilità che la norma prevede ma si ritiene doveroso in-terrogarsi sull’effettiva utilità di questo passag-gio. In effetti, il rappresentante della parte, pro-prio perché terzo rispetto al conflitto sorto, sarà sicuramente in grado di difenderne la posizione

ma è difficile pensare che lo stesso sia anche in grado di esprimerne gli interessi (che non sono solo quelli di natura economica o patrimoniale ma includono altri bisogni come per esempio: autostima, bisogno di scuse, conservazione dei rapporti umani, riservatezza, ecc.) con ciò meno-mando fortemente il lavoro che il mediatore può svolgere con le parti. Ciò in quanto il procedimen-to di mediazione viene inquadrato (come corretta-mente dovrebbe essere) nell’ambito di un attività sempre negoziale tra le parti, trattandosi di una fase precontenziosa, alternativa al giudizio. L’introduzione di questa normativa nel tessuto legislativo italiano e la fiducia ad essa riservata dalla nostra Amministrazione, dato anche l’ele-vato grado di pubblicità che ne viene fatto, ha avuto senz’altro il pregio di sviluppare la cono-scenza delle tecniche di risoluzione dei conflitti, argomento questo ovviamente non trattato nel corpo della norma ma lasciato alla preparazione del mediatore. Circostanza questa che potrebbe per i professionisti coinvolti aprire anche mercati interessanti quale quello delle conciliazioni fa-coltative o conciliazioni ad hoc .

FORMAZIONECONTINUAOBBLIGATORIA

Per affrontare con successo la procedura di me-diazione è di fondamentale importanza l’appren-dimento delle tecniche di mediazione, nonché il possesso in capo al mediatore di determinati re-quisiti che vengono così sinteticamente riassunti:

A

nche per l'anno 2011 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi - rispettivamente di Euro 1000, 750, 500 - sono destinati ai giovani dottori commer-cialisti iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del nostro giornale. Collaborate con Il Commercialista Veneto e per qualsiasi ulteriore infor-mazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

Ricchi premi per giovani autori

Requisiti del mediatore:

a) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, o essere iscritto ad un Ordine professionale;

b) possesso di una specifica formazione ed aggiornamento da assolvere con periodicità bien-nale, presso enti di formazione iscritti nell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia;

c) requisiti di onorabilità;

d) conoscenze linguistiche nel caso di me-diatori che operino nell’ambito delle controver-sie internazionali.

Obbligo formativo

a cui deve sottostare il mediatore:

a) corsi della durata non inferiore a 50 ore;

b) corsi teorici e pratici aventi ad oggetto determinate materie, tra le quali la normativa e le tecniche per la gestione dei conflitti e di comuni-cazione;

c) prove pratiche nel corso delle quali ven-gono simulate le sessioni

d) prova valutativa finale della durata di al-meno 4 ore;

e) corsi di aggiornamento, da assolvere nel-l’arco di ciascun biennio, della durata complessi-va minima di 18 ore;

Requisiti del Formatore di mediatori: a) docenti di corsi teorici: avvenuta pubblica-zione di almeno n. 3 contributi scientifici inmateria di mediazione o risoluzione delle controversie;

b) docenti di corsi pratici: aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di media-zione in almeno n. 3 procedure;

c) aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione o risoluzione alternativa delle controversie presso Ordini pro-fessionali, enti pubblici e loro organi, università;

d) partecipazione presso i medesimi enti di mediazione ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di ciascun biennio;

e) requisiti di onorabilità.

A tale proposito si segnalano i percorsi formati-vi, aventi ad oggetto la materia della mediazio-ne, che sono stati pianificati per l’anno 2011, già a partire dal mese di gennaio, da parte del-l’ Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie , ente ac-creditato presso il Ministero della Giustizia per la formazione in materia di conciliazione, che opera nell’ambito della formazione professio-nale continua a favore degli iscritti agli Ordini aventi sede nel predetto territorio e che ha av-viato, anche in questa materia interessanti per-corsi formativi.

La Conciliazione: un'opportunità

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