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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011

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La Conciliazione: un'opportunità

per i cittadini e la professione

NORME E TRIBUTI

ANTONELLA PIGAT

Ordine di Pordenone

IL COMMERCIALISTA VENETO

SEGUE A PAGINA 12

L

a mediazione è un tema di grande at-tualità poiché il legislatore ne ha previ-sta, con il D. Lgs. 28/2010, sia la possibi-lità di utilizzo per tutte le liti inerenti i diritti disponibili sia l’obbligo di utilizzo ponen-dola come condizione di procedibilità in materie ad alta conflittualità.

Nel tessuto economico italiano, all’interno del quale opera la nostra professione, vi è un forte interesse alla mediazione anche come strumento di crescita culturale: infatti la mediazione è un metodo di gestione delle liti complementare al tradizionale ricorso alle aule dei tribunali. Al fine di poter operare in questo mercato, vuoi come conciliatore vuoi come assistente tecnico alle parti, il commercialista dovrà acquisire una preparazione tecnica e giuridica, intraprendendo un percorso formativo che comprenda, oltre agli aspetti di conoscenza delle nuove norme, anche aree come l’analisi del conflitto e delle sue dina-miche, la comunicazione verbale e para-verbale, l’utilizzo delle diverse tecniche negoziali, lo svi-luppo della leadership e della creatività, ecc.. In tale contesto il commercialista, per le cono-scenze che caratterizzano il suo percorso di studi può, con una formazione integrativa, svolgere al meglio questo ruolo, e ciò per un senso di re-sponsabilità civica ma anche per esplorare nuovi

SERGIO CECCOTTI

Ordine di Gorizia

settori di business da inserire utilmente nel pros-simo futuro della professione.

RESPONSABILITÀ CIVICA

Con la mediazione disciplinata dal D. Lgs. 28/ 2010, il legislatore ha offerto alla società civile un momento di crescita e quindi, in primis come cit-tadini, lo strumento va accolto favorevolmente. L’aver mantenuto, fra i criteri ispiratori della nor-ma, l’obiettivo della economicità e della tempe-stività del procedimento fa si che si debba guar-dare alla procedura di mediazione con estremo interesse.

Questi due aspetti sono stati trasferiti nel corpus

normativo per esempio, dove si parla di tariffe calmierate che gli Organismi di Conciliazione sa-ranno tenuti ad applicare, tariffe che sono onnicomprensive del ristoro delle spese generali dell’Organismo e del compenso per il mediatore, ma anche dove è stato previsto il credito di impo-sta, disciplinato dall’art. 20 del decreto, che il legislatore riconosce alle parti che conci-liano con un massimo di Euro 500 ridot-to al 50% nel caso in cui la mediazione non si concluda con una concilia-zione.

Va evidenziato che il legislato-re, nella scelta del meccani-smo del credito di imposta per indennizzare le parti che ricorreranno a questa procedura, ha inteso con-sentire l’agevolazione fi-scale solamente a coloro i quali siano titolari di reddi-to ed a fronte di detto red-dito emerga un'imposta a debito. Realizzate que-ste condizioni, la compensazione può avere effetto, sebbe-ne differita almomen-to della compilazione della dichiarazione dei redditi dell’anno suc-cessivo.

Per rimanere nell’ambi-to delle facilitazioni di ca-rattere tributario, introdot-te dalla nuova normativa sulla mediazione si evidenzia altresì l’esenzione dal-l’imposta di bollo e da ogni spesa, tas-sa o diritto, per tutti gli atti, documenti e provvedimenti, relativi al procedimen-to di mediazione. Viene inoltre prevista l’esenzione dall’imposta di registro per il ver-

bale di accordo (cioè della conciliazione), entro il limite di valore di Euro 50.000,00.

La velocità del procedimento poi è prevista da un termine ordinatorio contenuto nell’art. 6 del Decreto, ove si dispone che esso abbia una du-rata non superiore ai quattro mesi e non è sog-getto a sospensione feriale; la nomina del media-tore deve avvenire da parte dell’Organismo en-tro 15 giorni dalla domanda inoltrata dalla parte. Queste previsioni temporali vanno senz’altro confrontate con la durata media di un processo civile in Italia: stando ai dati diffusi dal Ministero della Giustizia, per la chiusura definitiva del giu-dizio il tempo medio di durata di una causa legale è di 10 anni.

Solamente a seguito dell’applicazione delle pre-dette novità normative, quindi fra qualche anno, si vedrà se questi termini saranno ritenuti congrui dalla prassi oppure sarà necessario un loro am-pliamento. Secondo alcuni commentatori 15 giorni per la nomina, considerando anche le competen-ze di area chieste al mediatore al fine, ove possi-bile, di evitare il ricorso alle consulenze tecniche o alla co-mediazione, potrebbe non essere congruo, soprattutto in certi periodi dell’anno visto anche la mancata previsione della sospen-sione feriale.

Secondo altri, in alcune aree del Paese, ove sem-bra che decollino più lentamente sia la formazio-ne dei conciliatori sia la costituzione degli Orga-nismi, almeno nella fase di avvio delle nuove norme, potrebbero ingolfarsi da subito gli spor-telli di conciliazione, premesso che in queste aree potrebbero essere numericamente elevate le liti in materia, per esempio, di “risarcimento del dan-no derivante dalla circolazione di veicoli” che, come noto, è una delle materie per cui l’esperi-mento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Avere però a disposizione uno strumento, alter-nativo al ricorso al Tribunale, che costi poco e che sia veloce è, al momento, un’alternativa appetibile per il cittadino (privato o impresa) che stia valutando quale strumento approcciare per risolvere un conflitto attuale o potenziale. Come già evidenziato non possiamo nasconderci che gli effetti (confidando siano essi positivi) che potran-no derivare dalle norme di recente introduzione in tema di mediazione, saranno valutabili decorso un arco temporale sufficientemente lungo. D’evidenza che il testo normativo può essere cri-ticato, e, ove possibile, migliorato, come peraltro richiesto da gran parte dell’Avvocatura. Tra gli aspetti maggiormente criticati dal mondo forense vi sono l’obbligatorietà dello strumento della mediazione per determinate categorie di contro-versie e la mancata previsione dell’assistenza dell’avvocato nel corso delle diverse fasi della procedura.

SCENARIO POSSIBILE PER LA PROFESSIONE

A questo proposito si ritiene che il peggior nemi-

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