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NUMERO 197 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2010
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IVA nei trasporti CEE, extra CEE
e la rappresentazione vettoriale
NORME E TRIBUTI
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 10
C
on la costituzione dell’unione economica e monetaria del 1993
furono abolite le dogane per permettere la libera circolazione
delle merci all’interno dei paesi europei aderenti alla convenzio-
ne. Questo ha comportato la necessità, da parte delle autorità
comunitarie di individuare quale fosse il miglior sostituto della Dogana che
permettesse la raccolta delle informazioni riguardanti i trasferimenti ve-
nendo meno il punto di controllo. L’idea è stata quella di decentrare le
attività doganali alle aziende gravandole di ulteriori adempimenti prima
svolti da Autorità Governative.
Per questo motivo le aziende hanno assunto maggiori
oneri amministrativi e contabili.
Se i primi sono stati determinati dalla delega as-
segnata per la raccolta e la trasmissione dei dati
concernenti le transazioni (modelli intrastat) i se-
condi riguardano gli adempimenti contabili per
rilevare l’IVA.
Per tale ultimo adempimento furono stabilite re-
gole transitorie che trovano ora sistemazione
definitiva nella Direttiva Cee del 12.02.2008 n.
2008/8/C recepita poi dal legislatore italiano.
Quindi, la riforma comunitaria dell’IVA ha tro-
vato finalmente il suo assetto definitivo con
la modifica dei requisiti relativi la
territorialità dei servizi e delle presta-
zioni connesse ai tra-
sporti.
La modalità discri-
minante per appli-
care l’IVA è da ri-
cercarsi nel luogo
in cui ha il domici-
lio il committente o
cessionario sog-
getto IVA, valendo
le vecchie regole
transitorie per le
cessioni ai privati e
o per altri casi specifici.
La nuova impostazione è quel-
la di far corrispondere il luogo in cui le
operazioni siano rilevanti ai fini IVA con il
luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio distinguendo due
categorie in base alle caratteristiche dell’utilizzatore finale:
* Se il servizio è reso a un soggetto passivo IVA, con il così detto
rapporto BtoB ( Business to Business); avrà rilievo il paese di residenza o
il domicilio del committente, cessionario;
* Mentre, se il servizio è reso ad un privato, con il così detto rappor-
to BtoC ( Business to Customer); assumerà rilievo il paese di residenza del
prestatore.
La prestazione di servizi scambiata con i soggetti esteri si considera
effettuata nel momento dell’ultimazione, salvo l’eventuale pagamento
anticipato.
Se la prestazione è invece continuativa e periodica, si riterrà conclusa alla
data della maturazione del corrispettivo o, se di durata ultra annuale, alla
chiusura dell’anno a meno di pagamenti anticipati.
Focalizzando l’attenzione al rapporto B to B, c’è da notare che l’adempi-
mento comunicativo (intrastat) è stato esteso anche alle prestazioni di
servizio e che quindi sia il cliente Cee che il fornitore Cee dovranno
adempiere all’onere per la stessa transazione referendosi al medesimo
periodo per poter dare alle competenti Autorità la possibilità di rilevare
gli scambi avvenuti e permettere un controllo tempestivo.
Il dato che collega le due imprese è costituito dalla partita IVA comunitaria
DONATO BENEDINI
Ordine di Verona
indicata sempre in fattura.
La semplificazione sta nel fatto di applicare una sola regola per l’operazio-
ne di trasporto di merci per conto di imprese che individua quale luogo
della prestazione il paese del committente cessionario ai fini della territorialità
dell’IVA rendendo tutta l’operazione fuori campo IVA allorquando il com-
mittente cessionario é ubicato fuori dall’Italia - considerato Paese Estero –
non essendo più necessaria la distinzione tra Paese Cee ed Extra Cee.
Il soggetto passivo che riceve una prestazione da un soggetto estero è
titolare degli obblighi d’imposta che dovrà assolvere attraverso il meccani-
smo dell’inversione contabile.
La modalità si estrinseca mediante integrazione e successiva registrazione
della fattura fornitore, sia nel registro IVA acquisti che in quello vendite,
per rilevare la compensazione IVA tra cre-
dito e debito avendo assunto
l’onere degli adempimenti
contabili del fornitore.
Il costo viene registrato
in contabilità dalla
rilevazione della fattura
o documento contabile
originario.
Un autotrasportatore o
una società di gestio-
ne dei trasporti si tro-
va come interlocutore
un fornitore od un
cliente con residenza
o domicilio in altro
Paese appartenente
o non appartenente
alla Comunità Euro-
pea per trasporti che
hanno inizio e fine
nei diversi Paesi.
A seconda del luogo di
inizio e fine trasporto e
della sede in cui è ubicato
il committente si avranno
diversemodalità di emis-
sione e registrazione
dei documenti
contabili.
La descrizione di
come comportarsi alla pre-
senza dei diversi casi possibili può avvenire attraverso una descrizione
scritta, tabellare, diagrammatica o con una rappresentazione vettoriale più
adatta nel trattare situazioni dinamiche come quelle dei trasporti.
La freccia
indica il verso dell’emissione della fattura o del documento
contabile dal prestatore del servizio al cliente, mentre quelle verticali indi-
cano il Paese di inizio e fine del trasporto.
Per la lettura degli schemi
che trova nella pagina seguente il lettore
dovrebbe posizionare il suo punto di vista sull’impresa italiana (Imp. I) che
emette le fatture di vendita e riceve le fatture di acquisto da corrispondenti
italiani, Cee, Extra Cee per prestazioni di trasporto aventi inizio o fine in
Italia, in Paesi Cee o in quelli Extra Cee.
Tale modalità schematica potrebbe essere utilizzata con una disposizione
diversa delle frecce anche per rappresentare transazioni complesse come
quelle triangolari (committente diverso dal consegnatario, consegne per
lavorazioni, ecc) o coinvolgenti soggetti entranti nell’operazione a diverso
titolo ( committente con stabile organizzazione e non) che però nel presen-
te non sono state illustrate.