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NUMERO 197 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2010
IL COMMERCIALISTA VENETO
perizie e le C.T.U. di parte, il 2° c. riguarda le valu-
tazioni (anche svolte in forma di perizia) di beni,
diritti, partecipazioni, aziende.
– Il compenso orario per le revisioni conta-
bili, di cui all’art. 32, è fissato in misura non infe-
riore ad Euro 77,48 come lo sono le indennità per
assenza dallo Studio di cui all’art. 19.
– In caso di manifesta sproporzione tra le
prestazioni ed i compensi stabiliti, ora l’art. 4 pre-
vede l’intervento dell’Ordine professionale che
determinerà gli onorari secondo criteri e misure
di equità.
– Alla lettera e) dell’art. 19 è stata prevista
una nuova indennità per il deposito presso lo
Studio di libri, documenti, plichi, valori e simili da
concordarsi con il cliente.
– All’art. 47, che disciplina l’assistenza tri-
butaria, sono state introdotte nuove modifiche
in relazione a nuove funzioni svolte dal profes-
sionista e regolamentate con la tariffa per le do-
mande di agevolazioni o benefici, per le
certificazioni tributarie e le trasmissioni telemati-
che delle dichiarazioni.
– L’art. 8 prevede che la parcella si emetta
esclusivamente all’atto della conclusione della
pratica, fatta eccezione per gli “incarichi di dura-
ta indeterminata” (nuova locuzione) per i quali è
possibile emettere parcelle periodiche.
Dopo aver accennato ad alcune delle novità in-
trodotte, si vuole ricordare che il percorso
tariffario per la nostra professione non è ancora
ultimato, infatti:
– come detto in precedenza, non sono sta-
te aggiornate le tariffe dei curatori e quelle dei
C.T.U.;
– il decreto che approva la nuova tariffa non
stabilisce adeguamenti automatici ogni anno o
tra due o tre anni. Ci ritroveremo così sicuramen-
te tra 15/20 anni al punto in cui eravamo arrivati
ed alle difficoltà per farci riadeguare con il potere
di acquisto le nostre tariffe;
-
nel 2010 abbiamo già scontato la svaluta-
zione di tre anni, in quanto i riferimenti dell’indi-
ce FOI impiegato per l’adeguamento della tariffa
si ferma al 2007, come avevamo detto.
In sintesi la nuova tariffa ricalca in linea generale
la precedente, salvo gli onorari per le nuove atti-
vità introdotte con la nascita dell’Albo unico,
che vanno dalla riforma del diritto fallimentare a
quello societario fino alle disposizioni tributarie,
con l’adeguamento del 50% degli onorari e con
la reintroduzione del riconoscimento delle spese
generali di Studio della misura del 12,5%.
Il problema, diconomolti colleghi interpellati sul-
la nuova tariffa, non è avere una nuova tariffa ma
quello di applicarla e farsela riconoscere.
Forse di più non si poteva ottenere, dobbiamo
rendere merito a questo Consiglio Nazionale poi-
ché dopo vent’anni ed il succedersi di varie pre-
sidenze, qualcosa ha, come si dice, “portato a
casa”.
Aspettiamo però il collega Mellacina ed il Presi-
dente Siciliotti per le altre “battaglie” sulle tariffe
dei curatori e dei C.T.U., per chiarire il problema
della fatturazione del 4° c. dell’art. 37 come prima
accennato e sull’ottenimento, qualora fosse an-
cora possibile, dell’adeguamento automatico
delle tariffe legate alla nostra professione per
evitare ancora una volta il faticoso
iter
dell’adeguamento.
NORME E TRIBUTI
Dal 1 luglio 2011 cambierà completamente la
nostra visione
sulla tempistica della riscossione
nel caso di accertamenti emessi dall’Agenzia del-
le Entrate per IVA e imposte sui redditi. Relativa-
mente al periodo d’imposta 2007, e successivi,
l’avviso di accertamento terminerà con l’intima-
zione al pagamento di quanto dovuto, entro il
termine per la proposizione del ricorso (intima-
zione ad adempiere). Decorsi inutilmente 30 gior-
ni dal predetto termine, l’agente della riscossio-
ne potrà agire forzatamente nei confronti del de-
bitore, attraverso il fermo amministrativo del bene
mobile o l’ipoteca sul bene immobile. Di fatto si
profila una modificazione genetica della natura
giuridica dell’atto amministrativo che diventa a
tutti gli effetti una sorta di cartella di pagamento,
senza rappresentarne gli obblighi formali e di
notificazione.
La nuova disciplina è stata salutata da importan-
te dottrina
1
come una auspicata riforma dell’or-
mai vetusto meccanismo dualistico, tutto italia-
no, tra accertamento e riscossione. In nessun
altro stato moderno ci troviamo di fronte a
siffatto doppio adempimento per il recupero del-
le imposte accertate. Gli autori citati precisano
inoltre che nel nostro paese, finalmente, si pas-
serà da un tempo medio di esecutività dell’accer-
tamento di circa un anno, decorrente tra il mo-
mento della notifica dell’avviso e quello di notifi-
cazione della cartella di pagamento, a 90 giorni;
dopo vi sarà solo spazio per l’esecuzione forza-
ta. Senza mancare di prestare la dovuta attenzio-
ne ai concetti provenienti da così illustre dottri-
na, personalmente ritengo che, più che una
auspicata innovazione, volta a modernizzare il
nostro sistema tributario, e ad allinearlo a quello
degli altri paesi sviluppati, la riforma sia figlia
di una insopprimibile necessità istituzionale di
velocizzare i tempi di incasso delle imposte;
anche a costo della compressione del diritto
alla difesa del contribuente e al suo legittimo
sindacato sull’operato della Pubblica Ammini-
strazione.
Ciò risulta tanto più chiaro alla luce del fatto che
le innovazioni apportate alcuni anni fa al quadro
di riferimento del procedimento di riscossione,
con il rafforzamento, e la maggiore articolazione,
L'immediata esecutività
dell'avviso di accertamento:
la fine di un anacronismo
nella riscossione?
MICHELE SONDA
Ordine di Bassano del Grappa
1
R. Lupi e G. Ingrao,
Dopo la concentrazione della riscossione nell’accertamento, quali spazi per il ruolo di
riscossione?
Dialoghi Tributari, n. 5/2010.
2
Ci si riferisce, per esempio, al camaleontico mutare delle metodologie di accertamento in relazione agli elementi di
prova che l’ufficio intende via via utilizzare (l’ufficio inizia la sua attività con un accertamento da studi di settore per
concludere il suo lavoro con l’applicazione del redditometro) oppure la scarsa efficacia dell’accertamento con
adesione quale momento per rappresentare all’ufficio le criticità o la scarsa fondatezza di un’attività accertativa.
3
Come sottolineato anche alla C.M. 26/E del 2010, in tema di obbiettivi dell’Agenzia delle Entrate nella gestione del
contenzioso tributario.
4
Anche ultimamente la Corte di Cassazione ha precisato che l’estratto di ruolo è un atto autonomamente impugnabile
(Ordinanza n. 724/2010).
dei poteri dell’agente della riscossione, hanno
portato i tempi di incasso delle imposte accertate
a una misura ragionevole.
D’altra parte, l’aziendalizzazione delleAgenzie Fi-
scali e il loro approccio budgetario alla definizio-
ne della maggiore pretesa tributaria, ormai en-
trato profondamente nel corredo genetico del-
l’Amministrazione Finanziaria (tanto da creare so-
vente un vero e proprio scollamento tra il
quantum
legittimamente
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accertabile e l’importo,
nei fatti, conclusivamente riscosso), non posso-
no che costituire elementi di inquietudine per il
contribuente (anche il più attento e rispettoso
dei precetti contenuti nell’art. 53 della nostra
Costituzione).
Si noti inoltre che l’accelerazione della fase ese-
cutiva non farà altro che incentivare la definizio-
ne degli avvisi di accertamento in sede di adesio-
ne. Ormai sembra di capire, infatti, che questo
momento del procedimento di interazione tra fi-
sco e contribuente debba assurgere a momento
principe dove chiudere il procedimento
accertativo
3
, mentre il contenzioso tributario, che
invece dovrebbe essere il luogo deputato al va-
glio delle ragioni delle parti, mediante l’interven-
to di un organo giurisdizionale terzo, sarà relega-
to a procedimento residuale.
Infine vi è una questione che ritengo particolar-
mente importante.Attualmente l’iscrizione a ruo-
lo e l’emissione della cartella di pagamento rap-
presentano due distinti passaggi amministrativi
giuridicamente rilevanti e autonomamente
impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/
92
4
. Dopo la riforma, tutta l’attività amministrati-
va successiva all’emissione dell’avviso di accer-
tamento, che verrà comunque esplicata dai vari
organi dell’Amministrazione Finanziaria (o da sue
appendici), diventa interna al procedimento e
quindi non si manifesterà in atti amministrativi
(controllabili ed eventualmente censurabili).
Per concludere, pare che la nuova disciplina rap-
presenti un ulteriore momento di pressione nei
confronti del cittadino contribuente, già schiac-
ciato tra un sistema giurisdizional-tributario spes-
so non in grado di rappresentare un vero mo-
mento di Giustizia e le agenzie fiscali sempre più
focalizzate sugli obiettivi di budget.
La nuova tariffa
professionale
SEGUE DA PAGINA 23