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NUMERO 197 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2010
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Adeguata la tariffa professionale
Dottori Commercialisti Esperti Contabili
PROFESSIONE
EZIO BUSATO
Ordine di Padova
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 24
S
u proposta del nostro
Consiglio Nazio-
nale e dopo il parere positivo del Consi-
glio di Stato, in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n. 242
del 15.10.2010 è stato pubblicato (finalmente!) il
Decreto ministeriale del 2 settembre 2010 n. 169
dal titolo: “
Regolamento recante la disciplina
degli onorari, delle indennità e dei criteri di
rimborso delle spese per le prestazioni profes-
sionali dei dottori commercialisti e degli esper-
ti contabili
”.
Non è un aumento
È ormai da qualche anno che il nostro Giornale si
occupa dell’adeguamento della tariffa professio-
nale (vedi Il Commercialista Veneto nn. 184/2008
e 192/2009) inadeguata da tempo. Si badi bene,
che la tariffa non è stata aumentata, come più
volte si sente dire, ma è stata solo aggiornata del
50% con la rivalutazione monetaria espressa dal-
l’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le
Famiglie di Operai ed Impiegati) dal 1994 al 2007.
Vi è da dire che è pur vero che la nostra tariffa è
stata pubblicata nel 1994, ma è anche vero che la
stessa era stata elaborata già nel 1991 e quindi
era dal 1991 che doveva decorrere l’adeguamento
monetario e non dal 1994. Sono perciò passati
ben 19 anni e non 16 come scrivono i giornali.
Inoltre, va osservato che la misura
dell’adeguamento del 50%, è al di sotto di 8,7 pun-
ti percentuali rispetto a quello effettivo del 58,7%,
relativo al periodo di riferimento preso come base
per la rivalutazione e cioè dal 1994 al 2007, che il
nostro Consiglio Nazionale aveva correttamente
proposto al Ministero competente.
Non si capisce pertanto il motivo di questa ridu-
zione, oltre tutto la rivalutazione è stata riferita al
2007 e non al 2009 od al 2010, anno in cui è stata
approvata. Il 2007 era in effetti l’anno di riferi-
mento della proposta del nostro Consiglio Na-
zionale in data 20.02.2008, ma il 2007 poteva pren-
dersi in considerazione solo se la tariffa fosse
stata approvata nel 2008, come ci aspettavamo e
non nel 2010.
Inoltre ci chiediamo perché non sono state rivi-
ste, vista l’occasione, anche le vecchie tariffe dei
compensi spettanti ai curatori fallimentari, risa-
lenti al D.M. 28.7.1992 n. 570 e quelle dei C.T.U.
del D.M. 30.05.2002?
Se è richiesta dal “pubblico” professionalità e
responsabilità per rivestire il ruolo di curatore,
non certo la si può ottenere con i compensi oggi
previsti per i curatori sia per procedure che han-
no zero di attivo che per quelle che hanno attivi
decorosi, né si può pretendere che un giovane
professionista si possa specializzare in questa
materia se non ha i mezzi per sostenere l’impe-
gno e coltivare la formazione specifica profes-
sionale.
In proposito abbiamo letto i numerosi interventi
su questo giornale del nostro ex direttore e colle-
ga Giuseppe Rebecca di Vicenza sui compensi
“indecorosi”, per usare un eufemismo, spettanti
ai curatori e le statistiche dei compensi medi li-
quidati ai curatori per procedure concorsuali che
mediamente durano dai 7 ai 9 anni.
Novità ed entrata in vigore
Veniamo ora ad alcune tra le più significative
novità introdotte dal nuovo testo della Tariffa le
cui disposizioni si applicano dal 30 ottobre 2010.
Va precisato che gli onorari graduali, le spese ed
indennità, sono determinati sulla base della tarif-
fa in vigore nel momento in cui si è verificato il
presupposto per la loro applicabilità,
mentre gli onorari specifici si appli-
cano secondo la nuova tariffa (art.
56 Disposizioni transitorie).
Dobbiamo premettere che la nostra
tariffa ha una funzione di “orienta-
mento” sia per noi che per i nostri
clienti e di “garanzia” per la qualità
delle prestazioni professionali svol-
te, come ha più volte sottolineato
anche il nostro Presidente naziona-
le Claudio Siciliotti.
Vale sempre comunque il principio
che i compensi possono essere de-
finiti tra le parti.
Anche i “minimi” di tariffa non più
vincolanti, per effetto del decreto
Bersani del 2006, vanno interpretati
come punto di riferimento soprattut-
tonella liberacontrattazione tra leparti,
in particolare per i giovani colleghi
che entrano nel mercato del lavoro.
Al di là dell’adeguamento del 50%,
tra le principali novità della tariffa si
segnalano:
– i nuovi compensi spettanti in
relazione alle attività per le relazioni
previste dalla legge fallimentare di
cui al 3° c. lett. d) dell’art. 67 L.F., del 3° c. dell’art.
161 e dell’art. 182 bis c. 1 L.F. e per le relazioni
degli esperti in presenza di operazioni di
“leveraged by out” di cui all’art. 2501 bis del c.c.;
– i nuovi onorari specifici introdotti all’art.
47 riguardanti l’assistenza tributaria, l’elaborazio-
ne di domande di agevolazioni o di benefici fiscali,
per il rilascio di certificazioni tributarie e per le tra-
smissioni telematiche delle dichiarazioni;
– è stato reintrodotto il “rimborso spese
generali di Studio” nella misura del 12,5% con il
limite di Euro 2.500,00= per ciascuna parcella (art.
17) ed eliminata la maggiorazione del 10%previ-
sta nel precedente art. 23;
– gli onorari per le funzioni di sindaco (art.
37) maturano in via separata in relazione di cia-
scuna specifica prestazione come, per esempio:
a)
l’espletamento delle verifiche periodiche
si considera effettuato al termine dell’esercizio in
cui sono state eseguite o al termine dell’incarico,
b)
la redazione della relazione al bilancio del-
l’esercizio precedente maturano al momento del-
la sottoscrizione,
c)
le partecipazioni alle riunioni degli organi
sociali maturano al termine di ciascuna riunione.
Inoltre alla lettera a) dello stesso articolo è stato
eliminato il riferimento alle verifiche trimestrali
ma richiamate le attività del 1° c. dell’art. 2404 del
c.c.; alla lettera b) è stato eliminato il riferimento
ai controlli sul bilancio ed introdotto il riferimen-
to alla redazione della relazione al bilancio del-
l’esercizio precedente di cui all’art. 2429 del c.c.;
alla lettera c) sono stati disciplinati gli onorari
per la partecipazione alle riunioni degli onorari
societari e delle riunioni del Collegio per il con-
trollo di operazioni straordinarie.
L’onorario per la partecipazione alle assemblee
ed ai Consigli di cui alla lettera c) è
pari a quello massimo previsto dalla
lettera e), punto I della tabella con-
tenuta nell’art. 26 della tariffa. Su
quest’ultimo punto sarebbe neces-
sario un chiarimento dal
C.N.D.C.E.C., come già rilevato dal
Consigliere nazionaleMellacina de-
legato alla tariffa in quanto si è cre-
ato un problema interpretativo se
fatturare o meno anche le riunioni
delle Assemblee e del C.d.A. che
portano all’O.d.G. l’approvazione del
bilancio annuale. Infatti nella parte
iniziale dell’art. 37, riprendendo la
vecchia tariffa, si dice che ai sindaci
spettano gli onorari di cui al 3° c.
solo per la partecipazione alle riu-
nioni dell’Assemblea e C.d.A. che
non portino all’O.d.G. l’approvazio-
ne del bilancio.
Tale affermazione viene completa-
mente smentita al successivo 4° c.
sempre dell’art. 37, dove viene
espressamente previsto invece, che
ai sindaci spettano gli onorari gra-
duali di cui alla lettera c) del 1° c. per
la “partecipazione a ciascuna riunio-
ne del Consiglio di Amministrazione o dell’As-
semblea che porti all’Ordine del giorno l’approva-
zione del bilancio annuale d’esercizio spettano gli
onorari massimi previsti alla lettera e), punto I,
della tabella contenuta nell’art. 26 e il valore della
pratica è determinato in misura pari al capitale so-
ciale sottoscritto della società”. Pertanto i due
commi si contraddicono ed il problema va risolto.
– È stato inoltre introdotto l’onorario sul
bilancio consolidato e sui bilanci straordinari di
cui alla lettera b) che viene determinato con una
riduzione dal 10% fino al 50%.
– Le novità (c. 2 e 3 art. 37) riguardano an-
che la determinazione degli onorari dove viene
chiarito che gli onorari fissi indicati per ciascun
scaglione non rappresentano gli onorari minimi e
massimi ma gli onorari spettanti per l’estremo in-
feriore e superiore dello scaglione di riferimento.
Gli onorari vanno quindi calcolati con il metodo
dell’interpolazione lineare.
– La nuova tariffa (art. 31) tiene separate le
attività professionali derivanti da perizie da quel-
le sulle valutazioni. Il 1° c dell’art. 31 riguarda le