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NUMERO 197 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2010
IL COMMERCIALISTA VENETO
Società di professionisti: reddito
di lavoro autonomo o d'impresa?
PROFESSIONE
MARCO GIAMPORCARO
Ordine di Trieste
C
on l’emanazione del Decreto Legge n.
223/2006 convertito in Legge n. 248/
2006 (c.d. Legge Bersani), come noto,
“sono abrogate le disposizioni legi-
slative e regolamentari che prevedono con rife-
rimento alle attività libero professionali e intel-
lettuali: (…) c) il divieto di fornire all’utenza
servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra pro-
fessionisti, fermo restando che l’oggetto sociale
relativo all’attività libero-professionale deve es-
sere esclusivo, che il medesimo professionista non
può partecipare a più di una società e che la spe-
cifica prestazione deve essere resa da uno o più
soci professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilità (…).
La legge in oggetto, dopo aver fornito tale possi-
bilità, non è stata seguita da decreti o interpreta-
zioni ufficiali che chiarissero i legittimi dubbi fatti
sorgere; primo fra tutti: una eventuale s.n.c. tra
professionisti a che tipo di qualificazione del red-
dito va incontro?
Tre sono state negli ultimi anni le Risoluzioni
dell’Agenzia delle Entrate che hanno trattato temi
similari a quello posto dalle nuove società tra
professionisti, la n. 118/E del 2003, la n. 56/E del
2006 e la n .363/E del 2007.
La Risoluzione 118/E del 2003 affronta il tema
delle società tra avvocati, specificatamente
regolamentate dal D.Lgs. n. 96/2001, affermando
che i redditi prodotti durante l’esercizio della pro-
fessione di avvocato in forma associata secon-
do il modello di cui al D.Lgs. n. 96/2001 (c.d. S.t.p.)
costituiscono redditi da lavoro autonomo ai sen-
si dell’art. 49 del TUIR (oggi art. 53 del TUIR) e,
come tali, soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi
dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
La Risoluzione n. 56/E del 2006, in risposta ad un
interpello avente a riguardo il trattamento fiscale
del reddito prodotto da una società di ingegneria
in forma di società di capitali, l’Agenzia si è espres-
sa in senso opposto da quanto detto nella Risolu-
zione n. 118/E del 2003, affermando che le società
di ingegneria, di cui all’art. 17, comma 6, lett. b),
della Legge n. 109/1994, costituitesi sotto forma di
società di capitali (nel caso di specie S.r.l.) produ-
cono reddito d’impresa ai sensi dell’art. 81 del
TUIR, essendo ininfluente che le società in que-
stione svolgano un’attività di tipo professionale.
Infine, con la Risoluzione n. 363/E del 2007, rela-
tiva all’identificazione fiscale delle indennità per-
cepite dai magistrati onorari che prestano la loro
opera nell’ambito di uno studio associato, l’Agen-
zia ha ribadito quanto espresso nella Risoluzio-
ne n. 118/E del 2003, ovvero che i redditi prodotti
durante l’esercizio della professione di avvocato
in forma associata (secondo lo schema della S.t.p.)
costituiscono redditi da lavoro autonomo ai sen-
si dell’art. 53 del TUIR.
C
onsiderata la specificità delle prime due
Risoluzioni (la terza Risoluzione non
fa altro che ribadire quanto già espres-
so nella prima del 2003) e le conclusio-
ni a cui l’Agenzia è giunta, l’inquadramento fi-
scale di una società tra professionisti presenta
tutt’ora delle incertezze.
La risposta del Direttore Regionale dell’Agenzia
delleEntrate del FriuliVeneziaGiulia, ad un’istanza
di interpello presentata ai sensi dell’art. 11 Legge
n. 212/2000, nel quale una società di ingegneria
costituita sotto forma di S.r.l., chiedeva, nel caso
di trasformazione in S.n.c., la corretta qualifica-
zione dei redditi prodotti nella successiva veste
di società di persone tra i due architetti ammini-
stratori iscritti regolarmente all’albo degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di residenza, fornisce un po’ di
chiarezza.
La società istante, citando le due Risoluzioni in
conflitto, rilevava la specificità della Risoluzione
n. 118/E del 2003, riferita alle società di avvocati
di cui al D.Lgs. n. 96/2001 (c.d. S.t.p.), e costi-
tuenti un
unicum
nel nostro ordinamento.
Prendendo a riferimento l’altra Risoluzione, la 56/
E del 2006, ne sottolineava il rimando esplicito
alle disposizioni relative al reddito di impresa, da
qualsiasi fonte esso provenga, delle società in
nome collettivo ed in accomandita semplice, come
testualmente dispone l’art. 6, comma 3 del TUIR.
La soluzione prospettata era quindi quella di clas-
sificare il reddito del nuovo tipo societario quale
reddito di impresa. Evidenti appaiono i vantaggi
derivanti da questa interpretazione per il contri-
buente, che nel caso di specie temeva l’accumu-
lo di crediti erariali in seguito alle ritenute subite,
qualora il reddito fosse stato trattato come reddi-
to di lavoro autonomo.
Non si può d’altronde dimenticare anche la sem-
plicità derivante dalla determinazione del reddito
per competenza anziché per cassa: semplificazio-
ne che probabilmente appare gradita, in quanto
portatrice di certezza erariale al di là degli incassi
e pagamenti, anche all’Amministrazione Fiscale.
La risposta dell’Agenzia non è tardata, e si è con-
formata alla soluzione prospettata dal contribuen-
te, adducendo motivazioni logiche del tutto
condivisibili.
L’Agenzia sottolinea nella risposta il fatto che il
problema in esame si inserisca in un ampio dibat-
tito, in cui si sono trovate, con opinioni contra-
stanti, dottrina e giurisprudenza riguardo la cor-
retta qualificazione del reddito prodotto da un’at-
tività professionale intellettuale qualora questa
perda il carattere prettamente personale.
Giustamente l’Agenzia pone l’accento sulla pe-
culiarità della Risoluzione n. 118/E del 2003, rife-
rita alle S.t.p. tra avvocati, caso unico nel novero
delle società presenti nel nostro ordinamento, a
cui applicare la disciplina dettata per le associa-
zioni senza personalità giuridica.
Posizionata la lente di ingrandimento sulla Riso-
luzione n. 56/E del 2006, l’Agenzia ha sottolinea-
to come nell’interpretazione in oggetto il reddito
prodotto da un soggetto costituito in veste giu-
ridica societaria viene considerato di impresa per
il solo fatto di essere prodotto appunto da tale
soggetto.
Di conseguenza una S.n.c. (società di persone
con personalità giuridica e non associazione sen-
za personalità giuridica né S.t.p.),
“dovrà conti-
nuare a determinare il reddito secondo le nor-
me di cui agli artt. 55 e segg. del TUIR, qualifi-
cando il reddito prodotto come reddito d’im-
presa”.
Da rilevare che, prendendo posizione in relazio-
ne ai propri iscritti a seguito dell’emanazione del-
la c.d. Legge Bersani, il Consiglio nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori, con la determinazione n. 1 del 2007 aveva
ritenuto che
“ gli iscritti al medesimo settore e
sezione dell’albo possano esercitare in comune
l’attività professionale o le determinate presta-
zioni rientranti nella sfera di competenza della
categoria secondo i tipi della società semplice
e della società in nome collettivo, ordinati nel
rispetto dei requisiti di forma stabiliti dall’art.
1, comma 1, della legge n. 1815/1939 e preve-
dendo che tutti i soci siano amministratori e
illimitatamente responsabili”
.
Alla luce del trattamento
ormai sempre più simi-
le tra reddito di impresa e di lavoro autonomo,
l’Agenzia nella risposta si è forse adeguata ad
un trend oramai in atto, che sfocia in un
apparentamento sempre più frequente delle nor-
me relative all’impresa e ai professionisti. Una
situazione tutta nuova e da decifrare non poteva
che avere una soluzione in linea con i progressi
normativi.