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NUMERO 197 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2010
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D. Lgs. 141/2010: introduzione al nuovo
titolo V del Testo Unico Bancario
NORME E TRIBUTI
LUCA CORRO'
Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA VENETO
I
n data 4 settembre 2010
è stato pubblicato
nel numero 207 della GU il decreto legislati-
vo 141 recante l’attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito al
consumo. L’occasione del recepimento della di-
rettiva è stato altresì utilizzata dal Legislatore per
introdurre una modifica strutturale del titolo V
del Testo Unico Bancario dedicato alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario.
L’emanazione del provvedimento
appare una tap-
pa evolutiva cruciale nel percorso di normazione
del settore dell’intermediazione finanziaria non
bancaria, quale settore strutturalmente in cresci-
ta nell’ultimo triennio e di crescente rilevanza
nell’ambito del mercato finanziario e del sistema
economico generale in cui il Legislatore ha inte-
so intervenire con finalità di regolamentazione
primaria a motivo della sua criticità ai fini del pre-
sidio della stabilità del sistema finanziario nazio-
nale e, più in generale, del sistema economico e
della tutela del pubblico.
Per dare un ordine di grandezza
delle dimensio-
ni del fenomeno, la composizione degli interme-
diari finanziari non bancari è molto articolata e
variegata con operatori iscritti all’elenco genera-
le (già ex art. 106 TUB) che - dato al 31.12.2009 -
ammontavano complessivamente a 1.411 soggetti
localizzati per oltre il 50% in non più di tre regioni
italiane; nell’ambito dei soggetti iscritti all’elen-
co speciale (già ex art. 107 del TUB) i soggetti
definiti come finanziarie ammontavano a 172 in
gran parte di emanazione bancaria; nelle apposi-
te sezioni dell’elenco generale (già ex art. 113
TUB) risultavano peraltro iscritti 19.000 sogget-
ti, cui andavano poi aggiunti le sezioni ex art.
155, comma 4, TUB con 753 confidi; i
cambiavalute e le casse peote ammontavano a,
rispettivamente, 453 e 127; i mediatori creditizi
erano dichiarati iscritti in 121.542 unità di cui 9.865
società; gli agenti in attività finanziaria ammon-
tavano a 67.585 di cui 4.952 erano costituiti in
forma societaria
1
.
Non è questo il luogo
della trattazione di diritto e
dottrina sul piano sistematico della figura di im-
presa o società finanziaria, basta qui ai nostri
fini, tuttavia, annotare un uso promiscuo, non
univoco e, persino, contraddittorio della termi-
nologia definitoria nelle espressioni di
“intermediazione finanziaria”, “intermediari finan-
ziari”, “società finanziarie”, “soggetti operanti nel
settore finanziario”
2
. Il riferimento alla disciplina
unitaria generale resta il “Testo Unico delle leggi
inmateria bancaria e creditizia” emanato con il D.
Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ove al tit. V regola-
va, senza carattere di esaustività, i soggetti ap-
partenenti a tale settore. L’attuale assetto
normativo interno che enuclea la disciplina delle
“attività finanziarie” tende ad articolarsi nella
nota tripartizione:
a)
attività bancaria-creditizia
disciplinata dal TUB e sottoposta a vigilanza di
Banca d’Italia;
b)
attività di intermediazione mo-
biliare disciplinata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 “Testo Unico delle disposizioni di
intermediazione finanziaria”, noto con TUF, sot-
toposta alla vigilanza di Banca d’Italia e Consob;
c)
attività assicurativa disciplinata dal decreto
legislativo 2 settembre 2005, n. 209, Codice delle
assicurazioni, sottoposta a vigilanza ISVAP. E’
solo il caso qui di precisare che tale tripartizione,
cui corrisponde sul piano normativo interno una
riserva di attività ed una disciplina oggettiva, non
corrisponde purtroppo nell’ordinamento ad una
tripartizione tipologica degli operatori ove le nor-
me citate -accanto a provvedimenti generali- det-
tano altresì discipline speciali settoriali per atti-
vità finanziarie tipiche riservate a soggetti spe-
cializzati (istituti moneta elettronica, sicav, sgr).
Se questo in breve appare
il contesto generale,
tornando ad un sintetico tentativo di definizione
di ente finanziario, si deve risalire alla direttiva
89/646/CE che ha dato dell’ente finanziario una
funzione ancillare rispetto alla banca come
“un’impresa diversa dall’ente creditizio” la cui
attività principale consiste nell’assunzione di
partecipazioni o nell’esercizio di una o più attivi-
tà secondo il dettato della lettera f) del comma 2
dell’art. 1 del TUB. Aseguito di tale direttiva ori-
ginaria, l’ordinamento italiano avviò una
normazione non sistematica, direi d’urgenza, da
cui è emersa la netta differenza tra una visione
unitaria di ente finanziario e la congerie
farraginosa degli operatori nel settore finanziario
dell’ordinamento interno, ribadendosi la non
universalità della nozione - solo in apparenza uni-
taria - dell’ente finanziario nell’ambito dello stes-
so ordinamento comunitario. Da questo stato di
cose, la necessità di armonizzazione della disci-
plina dei soggetti del settore finanziario portò
all’emanazione del TUB nel quale la classifica-
zione adottata tende astrattamente ad individua-
re sul piano sistematico cinque operatori: a) le
banche; b) gli istituti di moneta elettronica
(IMEL); c) le società finanziarie; d) i soggetti
operanti nel settore finanziario ex Tit. V; e) i sog-
getti operanti ex art. 155, commi da 2 a 6.
Nell’ambitodella categoria subd)
, entriamoquin-
di nel merito della portata del nuovo dettato del
D. Lgs. 141/2010; ciò è possibile tuttavia solo se
prima si precisa che la categoria identificava, nel
previgente testo, due sottotipologie di operato-
ri: gli intermediari finanziari ed i soggetti non
operanti nei confronti del pubblico secondo cui,
i primi derivano dalla definizione del previgente
art. 106 cui era riservato l’esercizio nei confronti
del pubblico ed in via esclusiva delle attività di
assunzione delle partecipazioni, di concessione
di finanziamento sotto qualsiasi forma, di presta-
zione di servizi di pagamento e di intermediazione
in cambi; i secondi, invece, appartenevano ad
un’aggregazione di natura residuale, i soggetti
operanti nel settore finanziario, categoria non uni-
taria i cui operatori risultavano nettamente distinti
tra loro per natura, disciplina e tipo di attività.
La regola base nell’ambito
della categorizzazione
in esame è, in via sintetica, data da due criteri
distintivi generali: l’operatività nei confronti del
pubblico, l’esclusività e tassatività delle attività
finanziarie esercitate. Sulla base di questi due
parametri si erano in passato declinati “elenchi”
che nella nomenclatura pre-riforma rubricavano i
soggetti iscritti ex art. 106, piuttosto che quelli ex
art. 107, o ancora, quelli iscritti nell’apposita se-
zione ex art. 113 piuttosto che, infine, quelli ex
art. 155. Derivava da questa macroarticolazione
una serie di differenze sostanziali, direi in verità
costitutive, in ordine ai temi cruciali dell’iscrizio-
ne agli elenchi con i relativi requisiti, alla
regolamentazione in tema di vigilanza prudenziale
e regolamentare, alle norme pertinenti l’adegua-
tezza patrimoniale ed alle segnalazioni, all’orga-
nizzazione amministrativa e contabile, alla strut-
tura dei controlli interni, alla gestione dei rischi,
all’attività di controllo ispettivo da parte degli
organi preposti, alla normazione delle situazioni
di crisi e dei provvedimenti sanzionatori.
3
Il nuovo titolo V fa piazza pulita
delle vecchie
codifiche (ex 106, 107, 113) producendo una pro-
fonda e penetrante revisione degli intermediari,
di fatto, alzando l’asticella della rilevanza ai fini
1
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali; Relazione su “gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi, generale e
speciale, previsti dagli artt. 106, 107 del TUB e i soggetti del canale distributivo; audizione del Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d’Italia, dott.
Roberto Rinaldi, 12 maggio 2010.
2
In ordine alle trattazioni in dottrina ed all’apparato sistematico e definitorio mi sono avvalso in particolare, tra le tante pubblicazioni, di M.R. La Torre,
Intermediari finanziari
e soggetti operanti nel settore finanziario
, Cedam, 2010
3
Il ristretto ambito di tale intervento consente solo una citazione dei temi che hanno ampio e crescente spazio nella produzione dottrinale, legislativa e regolamentare; in ordine a tali
tematiche si veda tra le tante altre: intervento della dott.ssa A. M. Tarantola, direttore centrale vigilanza creditizia e finanziaria di Banca d’Italia, workshop “il ruolo del sistema dei
controlli nella gestione del rischio di conformità negli istituti finanziari”, Università Cattolica Sacro Cuore, Milano ottobre 2007; ancora, le disposizioni di vigilanza n. 688006 del
10.07.2007; in ordine alle pubblicazioni, solo le più recenti sono: Atrigna 2009, Anolli-Rajola 2010, Musile-Tanzi 2010, Baravelli-Leone 2010.
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