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NUMERO 197 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2010
IL COMMERCIALISTA VENETO
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L 25 marzo 1991 n. 102 di conversione del DL 28 gennaio 1991 n. 27
che istituiva una “imposta sostitutiva” del 25% << commisurata all’ ammontare delle plusvalenze
conseguite nel periodo di imposta, al netto delle minusvalenze>> e conteneva un embrione, invero rozzo, dell’attuale imposizione sul
capital gain
.
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Sarebbe interessante, ma mi porterebbe troppo lontano, discutere se l’inciso “diverse da quelle immobiliari e finanziarie” comportasse l’inesistenza di una disciplina della
determinazione delle plusvalenze da cessione di quota di società di persone aventi oggetto immobiliare o finanziario o, invece, avesse l’effetto che l’importo di quelle
plusvalenze si quantificava semplicemente quale differenza tra ricavato e costo senza nessuna correzione di quest’ultimo; l’inciso scompare solo nella versione entrata in
vigore il 1° gennaio 2004.
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Data in cui entra in vigore il D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 contenente la regolamentazione organica dell’imposizione sul
capital gain
.
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Gian Giuseppe Pecorella,
Persone fisiche - Profili di incostituzionalità nella determinazione “verticale” del reddito complessivo
, La Settimana Fiscale, edizione n. 23
del 07 giugno 2007 che, senza affrontare la questione della determinazione delle plusvalenze, conclude per l’illegittimità costituzionale della limitazione ai redditi “relativi”
dello scomputo delle perdite d’impresa e delle società di persone in sede di determinazione del reddito complessivo annuo.
imputati al cedente per trasparenza.
La “svista” del legislatore comincia a venir cor-
retta, a partire dal 30 marzo 1991
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aggiungendo
all’allora art. 82 TUIR il comma 1 bis che suona
<< Per le partecipazioni nelle società di cui all’ar-
ticolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanzia-
rie
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, i redditi imputati al socio ai sensi del medesi-
mo articolo si aggiungono al costo fiscalmente
riconosciuto della quota posseduta da ciascun
socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli
utili distribuiti si scomputano dal costo fiscal-
mente riconosciuto delle predette quote.>> che
aggiunge al costo i redditi, ma non toglie le per-
dite.
Per arrivare all’attuale formula (quella che aggiun-
ge al costo i redditi già tassati e, basandosi sul
falso presupposto che sicuramente abbiano di-
minuito l’imponibile complessivo del socio,
scomputa le perdite) bisogna attendere il 1° lu-
glio 1998
9
.
Quindi, quando nel 1995 il legislatore limita ai
“redditi relativi” lo scomputo dal reddito com-
plessivo delle perdite delle società di persone, ai
fini del
capital gain
il regime è quello stabilito
dalla legge 102 del 1991, per il quale al costo si
aggiungono i redditi imputati al socio, senza però
togliere le perdite e ciò potrebbe rozzamente spie-
gare la distrazione. Distrazione che diventa inve-
ce inspiegabile quando, nel 1997, si arriva al te-
sto attuale.
Sembra che la questione non abbia mai suscitato
particolari preoccupazioni, tanto che non ho tro-
vato precedenti né in dottrina (salvo un inter-
vento che affronta una questione connessa, ma
diversa
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), né in giurisprudenza.
Le conseguenze
Per realizzare una tassazione delle plusvalenze in
questione coerente col sistema (oltre che col buon
senso e la Costituzione) occorrerebbe riformulare
il sesto comma dell’attuale art. 68 TUIR introdu-
cendovi le parole che segnalo in grassetto <<Per
le partecipazioni nelle società indicate dall’ arti-
colo 5, il costo è aumentato o diminuito dei reddi-
ti e delle perdite
già dedotte dal reddito comples-
sivo
imputate al socio e dal costo si scomputano,
fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli
utili distribuiti al socio.>>, ma appare molto ar-
duo che ciò possa avvenire in sede di interpreta-
zione.
Epilogo
Al legislatore non spetta l’indulgenza che si tri-
buta ai poeti; i suoi pisolini fanno arrabbiare come
accadeva a Orazio per quelli omerici.
Il legislatore, quindi, rendendosi conto di aver
responsabilità ben diverse da quelle dei poeti e
dei romanzieri e, soprattutto rendendosi conto di
non essere un genio, deve decidersi a cospar-
gersi il capo di cenere, chiedere scusa al contri-
buente e correggere la svista emendando il TUIR.
SEGUE DA PAGINA 15
Indignor quandoque bonus dormitat Homerus
Mentre scrivo questo intervento, non so ancora quale sarà la data di
effettiva entrata in vigore della nuova tariffa professionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
Tuttavia il testo (ormai definitivo) della nuova tariffa è stato già pub-
blicato. Mi sono pervenute alcune richieste da parte di colleghi circa
l’applicazione delle nuove norme tariffarie in vista della
predisposizione delle parcelle per i compensi
ai collegi sindacali che prossimamente pre-
senteremo alle società nostre clienti.
Tutto ciòmi fa pensare che sia necessaria una
precisazione.
Va, prima di tutto, chiarito che se l’incarico di
sindaco di società è stato accettato a fonte di un
onorario fisso per il triennio, non c’è nulla da
dire. Si applicherà l’importo definito dall’as-
semblea, come è ovvio. Diverso il caso in cui la
deliberazione assembleare di nomina preveda
l’applicazione della tariffa professionale. Che
potrebbe far riferimento al minimo tariffario,
o anche semplicemente alla “tariffa professio-
nale”.
In questo caso, è bene fare attenzione all’arti-
colo 56 della nuova tariffa, che regola il periodo transitorio fra la
vecchia e la nuova tariffa. Questo articolo dice:
Per le prestazioni in corso al momento dell’entrata in vigore della
presente tariffa i compensi sono determinati:
a)
per gli onorari specifici secondo le norme previste nella pre-
sente tariffa;
b) per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese di cui al titolo II
e per le indennità di cui al titolo III, secondo le norme previste dalla
tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per
la loro applicabilità
.” Il che significa:
-
Gli onorari di cui alla lettera b) del primo comma (controlli sul
bilancio di esercizio e redazione e sottoscrizione della relativa rela-
zione) vanno determinati secondo la
vecchia
tariffa, in quanto i con-
trolli e la relazione erano attinenti al bilancio 2009; infatti l’onorario
specifico riguarda una prestazione completata nel periodo di vigenza
della tariffa precedente.
- Gli onorari di cui alla lettera a), relativi
alle verifiche periodiche, considerato che si
tratta di una prestazione ancora in corso si
commisureranno alle previsioni della nuova
tariffa.
La nuova tariffa sarà invece applicabile, con
riferimento agli onorari specifici di cui alla
lettera c), per le riunioni del consiglio di am-
ministrazione o dell’assemblea, che nonporti-
no all’ordine del giorno l’esame del bilancio,
che si tengano
dopo
l’entrata in vigore della
nuova tariffa. Come pure per le indennitàpre-
viste dall’articolo 19. Per le prestazioni prece-
denti, si applicherà la tariffa precedente.
È ovvio che le osservazioni che ho esposto ri-
guardano società con esercizio coincidente con l’anno solare.
Se una società chiudesse il bilancio di esercizio il 30 settembre, po-
trei applicare la nuova tariffa per la lettera b), inquanto la relazione al
bilancio viene redattadopo la sua entrata invigore. Sempre supponen-
do che entri in vigore entro il mese di novembre. Così anche per le
verifiche trimestrali, in quanto prestazioni concluse in vigenza di
essa.
GiancarloManzonetto
Ordine di Treviso
SI DEVE APPLICARE LAVECCHIA TARIFFA
PER I COMPENSI RELATIVI AI CONTROLLI DI BILANCIO
COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE PER IL 2010