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NUMERO 197 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2010
IL COMMERCIALISTA VENETO
SE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
complessivo concorrono redditi
prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della
quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il
reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta
ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli
previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione
relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al
quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamen-
to a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il
pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto
dal comma 7.
5. Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione
o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la
detrazione può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se
il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della
facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle
dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è
avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito d’impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso
Paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito ecceden-
te la quota d’imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un
credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italia-
na rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso
reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso
in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza
dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio succes-
sivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca
l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo
stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui
al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si
applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società
partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso
paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6.
7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero
ha concorso a formare l’imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquida-
zione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si
opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l’accertamento, la
detrazione è limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare
del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presen-
tata.
9. Per le imposte pagate all’estero dalle società, associazioni e imprese di cui
all’articolo 5 e dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli
115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla forma-
zione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura
corrispondente.
SE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
complessivo concorrono redditi
prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall’imposta netta fino alla concorrenza della quota d’im-
posta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il
reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammes-
se in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate
a titolo definitivo. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale
il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata, si
procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito
estero e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui
si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine
per l’accertamento la detrazione è limitata alla quota dell’imposta estera propor-
zionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in
Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presenta-
ta.
5. Per le imposte pagate all’estero dalle società, associazioni e imprese indicate
nell’art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella
proporzione ivi stabilita.
Il Diritto Tributario internazionale
SEGUE DA PAGINA 11
Il credito d’imposta in Italia (art. 165 TUIR)
PREVIGENTE SISTEMA (art. 15 TUIR)
Testo vigente dal 01/01/1988 al 31/12/2003
SISTEMA post-riforma 2003 (Art. 165 TUIR)
Testo vigente dal 01/01/2004 con modificazioni del
D.Lgs. 18/11/2005 n. 247 art. 11 con effetto dal 02/12/2005
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