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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
SPECIALE BORSE DI STUDIO 2014
FEDERICADEPIERI
Ordine di Venezia
Aspetti normativi e applicativi dell'
iter
di verifica
dell'usura su un conto corrente bancario
SEGUE A PAGINA 24
1.
L’usura bancaria: definizione e premessa normativa
La disciplina normativa dell’usura è contenuta nella Legge 7.03.1996, n. 108 (cd.
Legge sull’Usura) che ha modificato la normativa previgente contenuta nell’art. 644
c.p. e nell’art. 1815 c.c., introducendo una più chiara definizione della fattispecie
nonché una nuova prassi per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi
sono usurari e per la verifica del rispetto dello stesso.
In particolare, l’art. 644 c.p., così come novellato dalla Legge n. 108/96, prevede
che l’usura possa manifestarsi secondo due diverse fattispecie: l’usura “oggettiva”
(o “matematica”
1
), che si realizza automaticamente
2
ed indipendentemente dallo
stato del debitore ogni qual volta gli interessi superino il limite stabilito dalla legge
(cfr. art. 644 c.p.: “
la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari”
) e l’usura “soggettiva”, che invece si realizza quando “
gli interessi, anche
se inferiori a tale limite (fissato dalla legge), e gli altri vantaggi o compensi, avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o
di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione” e “chi li ha dati o promessi si trova
in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Il combinato disposto dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 della Legge n. 108/96 evidenzia
poi che “
il limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale aumentato della metà
3
" e che “
il Ministro del Tesoro,
sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il
tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli
interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (…) I valori medi
derivanti da tale rilevazione (…) sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale”
4
.
Infine, dalla lettera dell’art. 644 c.p. si evince che il reato di usura si configura come
“reato di pericolo” o “reato-contratto”.
Difatti, il comportamento civilisticamente e penalmente sanzionato consiste nel
farsi dare o promettere (…) interessi o altri vantaggi usurari
”. Non è necessario
che avvenga il pagamento degli interessi usurari, ma il reato
“si perfeziona con la
sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi
5
” da parte del
creditore.
Il momento rilevante ai fini della verifica dell’usura è dunque quello della
pattuizione
6
. Difatti l’art. 1815 c.c. valorizza esplicitamente il momento in cui
“sono convenuti interessi usurari”
ed in tal senso si è espresso anche il legislatore
con il D.L. 29.12.2000, n. 394 (conv. in Legge 28.02.2001, n. 24, nota come “Legge
di interpretazione autentica della normativa sull’usura”) dove ha statuito che “
ai
fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono
promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal mo-
mento del loro pagamento”
.
Ne consegue che un’esaustiva verifica dell’usura su un rapporto bancario prende le
mosse da un preliminare ed approfondito esame della documentazione contrattuale
riferita allo stesso, volto ad individuare la natura del finanziamento analizzato ed il
tasso soglia di riferimento.
I passaggi successivi sono poi il calcolo del TEG del conto corrente ed il confronto
di questo con il relativo tasso soglia. Di norma, il confronto viene effettuato trime-
stre per trimestre e, ove si evidenzino sforamenti della soglia, si procede al ricalcolo
delle competenze addebitate. Invero, la prassi e la giurisprudenza hanno manifesta-
to orientamenti differenti in merito a tali passaggi. Pertanto nei paragrafi seguenti si
procederà all’analisi degli stessi prestando particolare attenzione alle posizioni
assunte di volta in volta dai diversi tribunali, dai commentatori e dai tecnici.
2.
L’individuazione del tasso soglia di riferimento
Il tasso soglia da utilizzare ai fini della verifica dell’usura viene determinato molti-
plicando per 1,5 (sino al 2° trimestre 2011, poi per 1,25 + 4%) il Tasso Effettivo
Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente dal Ministro del Tesoro.
La rilevazione dei TEGM viene effettuata dagli intermediari finanziari attenendosi
alle Istruzioni appositamente emanate dalla Banca d’Italia che stabiliscono come i
dati debbano essere classificati, calcolati e da ultimo comunicati alla Banca d’Italia.
Più precisamente, le operazioni di finanziamento vengono suddivise annualmente
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in categorie omogenee secondo la
natura, l’oggetto, l’importo, la durata, i rischi e le garanzie connessi a ciascuna
tipologia. Le categorie sono numerose e negli anni hanno subito molteplici variazio-
ni sia nella quantità sia nella natura, talchè ricondurre l’operazione esaminata alla
categoria corretta può non risultare facile
7
.
Al riguardo, occorre dunque innanzi tutto considerare che il conto corrente è un
contratto ontologicamente diverso da quello di apertura di credito in conto corrente
e che oggetto di verifica ai fini dell’usura non è mai il conto corrente
di per sè
(che,
difatti, può configurarsi come semplice “deposito”) ma l’apertura di credito con-
cessa sulla stesso.
In secondo luogo, bisogna rammentare che gli affidamenti concessi in conto corren-
te possono essere di diversa natura e che i tassi soglia variano in modo rilevante a
seconda della categoria e dell’importo finanziato.
A titolo esemplificativo, i TEGM rilevati per la categoria “apertura di credito in
conto corrente” sono molto più elevati di quelli per la categoria “anticipi e sconti”.
Similmente, i tassi soglia riferiti alle aperture di credito sino a 5.000 euro sono
superiori a quelli riferiti alle aperture di credito oltre i 5.000 euro.
Pertanto, è fondamentale classificare correttamente l’operazione oggetto di esame,
in quanto diversamente l’accertamento dell’usurarietà rischia di condurre a risultati
errati
8
. Il riferimento fondamentale per tale analisi dovrebbe comunque essere sem-
pre la documentazione pattizia disponibile.
In alcuni casi è però possibile evincere tali informazioni anche dagli estratti conto e
dai documenti contabili (ciò accade ad esempio se le linee di credito sono indicate
nei prospetti scalari e/o nei prospetti riepilogativi delle competenze).
3.
I metodi per il calcolo del TEG
La determinazione del Tasso effettivo del conto corrente da confrontare con il tasso
soglia anti-usura ha sollevato, almeno sino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis della
1
SANGIOVANNI V.,
Contratto di apertura di credito, calcolo del TAEG medio e usura civilistica costituzionale
(2013)
2
FERRO LUZZI P. e SEVERINO P.
Massimo scoperto con giudici troppo creativi
, in Il Sole24Ore del 6.03.2011
3
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 5, lett. D) del D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito in Legge 12.07.2011, n. 106, il tasso soglia è ora fissato “nel tasso medio
aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali”. “La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore ad otto punti
percentuali”.
4
Essendo attribuito alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi da cui estrapolare i tassi soglia vigenti in ciascun trimestre, l’art. 644 c.p. è considerato una “norma penale
parzialmente in bianco”.
5
Cass. Pen., sez. II, sent. 8.09.2011, n. 33331
6
FRESCURA G.
L’accertamento dell’usura nei finanziamenti bancari
(2010) dove l’autore scrive che “la prova principale dell’usura è nel contratto” e che “il reato di usura
sussisterà in quanto esiste un contratto usurario”.
7
Al riguardo, è stato peraltro osservato che l’aumento delle categorie in cui sono suddivisi i tassi soglia ha avuto la conseguenza di rendere meno “stringenti” i limiti imposti dagli
stessi (MARCELLI R.)
8
Tale problema risulta ancora più rilevante e complesso in presenza di “conti correnti misti”, vale a dire quando sul medesimo conto corrente esistono sia un’apertura di credito
sia un affidamento per anticipi e sconti.
Pubblichiamo nel presente numero
i quattro elaborati risultati vincitori
del Concorso per Borse di Studio denominato
“Il Commercialista Veneto 2014” indetto dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie