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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
Le presunzioni legali caratterizzano, per esempio, le indagini bancarie, il
redditometro, gli studi di settore, e hanno la non trascurabile conseguenza
di rovesciare l’onere della prova sul cittadino o sull’impresa, che diventa-
no perciò
colpevoli fino a prova contraria
.
Ma vi sono presunzioni che in questo momento economico risultano par-
ticolarmente aberranti e ingiuste.
Sono quelle che interessano le cosiddette “società di comodo” o “
società
nonoperative
”.
La norma iniziale risale al 1994 e coinvolge le società che non riescono a
realizzare determinati livelli minimi di ricavi, calcolati in proporzione ai pro-
pri investimenti. Dal 2012 la presunzione di non operatività si applica anche
alle società in perdita per 3 anni consecutivi (o in perdita per 2 anni e con un
reddito insufficiente rispetto ai parametri di resa degli asset nel terzo anno).
Situazione oggi molto diffusa non per evasione o elusione fiscale, ma a
causa della fase di depressione economica.
Essere considerati “società di comodo” comporta di dover assolvere le
imposte sui redditi su un reddito minimo determinato applicando agli inve-
stimenti posseduti delle percentuali di redditività presunta e di dover con-
gelare l’eventuale credito IVA esistente (credito che viene perso al terzo
anno di non operatività).
Va stigmatizzato che la descritta normativa colpisca le società in perdita
sistematica e che preveda oggi parametri di rendimento degli investi-
menti su livelli impossibili da raggiungere, come il 6% preteso per terre-
ni e fabbricati.
* * *
R
ITENGOCHEVADANOCONDIVISE le finalità, e in parte le forme,
di questa
“legislazione di emergenza”
basata sulle presunzioni
legali che si è stata configurata in questi ultimi anni per il contrasto
dell’evasione.
Ripetendo le conclusioni dell’analogo intervento effettuato l’anno scorso,
oggi però penso che vadano inserite nel sistema almeno due
livelli di
tutela
.
Il primo livello consiste nella revisione da parte del Governo e del Parla-
mento del
processo di elaborazione della norme tributarie
, perché molte
storture attualmente presenti derivano dall’aver “appaltato” da parecchio
tempo la produzione normativa ad un organo tecnico come l’Agenzia, che
nella maggior parte dei casi è il vero autore delle disposizioni che è chiama-
ta poi ad applicare e che, ovviamente, dal suo punto di vista, le costruisce
in questa logica. In altre parole la “cabina di regia” in materia fiscale deve
tornare al Governo e al Parlamento.
Il secondo livello di tutela da pretendere, come cittadini, è l’inserimento nel
sistema di elementi che
potenzino gli strumenti di difesa del contribuente
,
elementi che possano tendenzialmente garantire un’equità sostanziale dei
procedimenti amministrativi e giurisdizionali che seguono agli atti di impo-
sizione tributaria. In sintesi, e per punti, ecco alcune proposte condivise
dalla categoria:
-
le disposizione contenute nello Statuto del contribuente dovrebbe-
ro essere elevate al rango di norme costituzionali, in modo che non possa-
no essere, come oggi sono, costantemente superate con semplici deroghe
contenuta nelle nuove leggi tributarie;
-
il procedimento di accertamento con adesione dovrebbe essere af-
fidato a un funzionario diverso da quello che ha emanato l’avviso di accer-
tamento, in modo da garantire un effettiva nuova valutazione delle ragioni
dell’ente impositore;
-
l’esame del reclamo e il tentativo di mediazione tributaria, ampliati
nel limite di valore delle controversie sottoposte, dovrebbero essere tra-
sferiti, come competenza, ad un ente terzo, convenientemente individuabile
nel Garante del Contribuente;
-
in generale sarebbe opportuno un rafforzamento dei poteri e dell’ef-
fettiva funzionalità del Garante dei diritti del contribuente;
-
è indifferibile il rafforzamento organizzativo delle Commissioni tri-
butarie, che consenta una crescita quantitativa della capacità operativa e
una maggior specializzazione della categoria giudicante.
C
oncludo auspicando un ottimo e proficuo anno di attività ai Giudici
tributari, ai Funzionari delle segreterie delle Commissioni e a tutti gli
operatori, pubblici e privati, attivi nel nostro sistema tributario.
Giustizia Tributaria, Sistema Tributario
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avvenuta solo ad inizio giugno, circa 10 giorni prima della scadenza dei
versamenti annuali delle imposte sui redditi per le imprese, con tutta la
solita coda di proroghe e rinvii dell’ultimo minuto, che ha tenuto impegnati
gli studi professionali fino ad agosto inoltrato;
-
le continue incertezze sulle modalità di pagamento delle
imposte
sulla casa
, per esempio con esenzioni stabilite in misura diversa nel secon-
do semestre 2013 rispetto al primo semestre e con un’incertezza su quanto
doveva essere pagato fino a pochi giorni prima della scadenza del 17 di-
cembre; per poi prevedere, come sorpresa di fine anno, l’obbligo di pagare
talvolta un ulteriore conguaglio, la cosiddetta mini IMU entro i primi giorni
di gennaio;
-
gli obblighi di trasmissione telematica di
elenchi di tutte le fatture
emesse e ricevute
nel 2012 distinte per cliente e fornitore entro 2 date nel
mese di dicembre, anche in questo caso con software e precisazioni rila-
sciate in ritardo, con conseguente proroga al 31 gennaio 2014 “concessa”
all’ultimo minuto dall’Agenzia delle Entrate, per circolare anziché con un
provvedimento ufficiale;
-
ad analoga vicenda (chiarimenti tardivi e proroga per circolare) si è
assistito nel successivo mese di dicembre in occasione del nuovo adempi-
mento previsto dall’Agenzia, consistente nella trasmissione telematica di
una dichiarazione concernete eventuali beni e servizi che le società e le
imprese concedono in
uso ai soci e ai loro familiari
, estesa in ultimo a tutti
i versamenti e finanziamenti effettuati da questi soggetti alle società;
-
gli
acconti delle imposte sui redditi
, in particolare dell’IRES, aventi
scadenza a fine novembre sono stati aumentati e posticipati un paio di
giorni prima della scadenza quando molte imprese avevano già fatto i cal-
coli e versato.
Attiene più all’ambito della ideazione delle norme – che in questo settore
com’è noto di fatto avviene più in sede di pubblica amministrazione che in
sede parlamentare - che di loro applicazione, il recentissimo caso della
semplificazione riguardante il
monitoraggio dei trasferimenti
transnazionali.
La normativa sul monitoraggio dei trasferimenti effettuati dalle persone
fisiche e dagli enti non commerciali risaliva al 1991 e comporta la compila-
zione di una parte della dichiarazione dei redditi annuale, il quadro RW,
destinato all’indicazione di tutti i flussi annuali e degli stock di investimenti
posseduti all’estero, ed era presidiata da pesanti sanzioni non solo in caso
di evasione ma anche per il semplice mancato rispetto degli obblighi infor-
mativi. Per evitare un procedimento di infrazione alla normativa comunita-
rio il legislatore ha dovuto intervenire nel corso del 2013 contenendo gli
obblighi informativi e riducendo la misura delle sanzioni.
Ma per bilanciare queste semplificazioni ha previsto che le banche e gli
intermediari finanziari dal 1 febbraio 2014 dovessero intervenire applican-
do una nuova ritenuta d’acconto del 20% su tutti i capitali in entrata, salvo
prevedere in una circolare di fine dicembre che le banche avrebbero potuto
evitare la ritenuta a fronte di una autodichiarazione del contribuente
attestante che il flusso in entrata non era riferibile ad un reddito di capitale.
La cosa è durata poco, si presume a fronte della sollevazione del mondo
bancario e prospettandosi una ancora più grave violazione dei principi
comunitari sulla movimentazione dei capitali. L’Agenzia delle Entrate ha
così emanato un provvedimento del Direttore, che congela l’adempimento
fino al prossimo 1 luglio, in attesa di provvedimenti del futuro governo.
* * *
È
CHIARO CHE TUTTI QUESTI avvenimenti rendono ancora più
evidente quello che la nostra categoria professionale sta chiedendo
a piena voce da ormai molto, troppo tempo: è necessario trasfondere
le norme oggi contenute nella legge ordinaria definita
Statuto del contri-
buente
in una legge costituzionale, in modo da rendere non derogabili i
principi in essa contenuti.
* * *
P
ARLANDODI NORME SOSTANZIALI, rammento come in passato,
in analoghi interventi, la categoria ha denunciato la continua ed ec-
cessiva
proliferazione delle presunzioni legali
di cui l’Agenzia del-
le Entrate può avvalersi nell’attività di verifica e di accertamento.