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NUMERO 217 - GENNAIO / FEBBRAIO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
SAVERIOBARTOLI
Avvocato in Firenze
L'atto di destinazione
ex art. 2645 ter c.c.
SEGUE A PAGINA 26
1. Premessa
In sede di conversione del Decreto Legge 30.12.2005 n.273
1
, la legge 23.2.2006 n.
51 vi ha inserito un’art. 39 bis il quale ha determinato l’introduzione nel nostro
codice civile dell’art. 2645 ter
2
, con l’evidente intento di porre a disposizione degli
operatori un negozio – l’atto di destinazione
3
- interamente regolato dal diritto
italiano e, come tale, alternativo al trust interno
4
, negozio quest’ultimo la cui
ammissibilità è controversa
5
ed il cui utilizzo richiede la scelta (e, dunque, la cono-
scenza) di una legge regolatrice straniera. Alla stessa stregua del trust, infatti, l’atto
di destinazione consente di creare, per attuare varie finalità
6
, un patrimonio separa-
to avente ad oggetto uno o più beni
7
e sul quale possono soddisfarsi soltanto i
soggetti il cui credito abbia fonte in attività inerenti alla destinazione stessa
8
.
Al di là di tali generali considerazioni, però, la nuova norma (la cui pessima formu-
lazione non ha mancato di trovare aspre critiche
9
) ha forse finito per creare più
problemi di quello (cioè l’assenza di un alternativa di diritto interno al trust interno)
che essa intendeva risolvere
10
: alla sintetica esposizione dei detti problemi (o quan-
to meno di quelli più rilevanti) è – appunto - dedicata la parte successiva del
presente lavoro.
2. Se l’art. 2645 ter c.c. preveda un nuovo istituto giuridico
ovvero sia solo una norma sulla pubblicità
La questione in esame si è posta a seguito di una pronunzia del Tribunale di
Trieste
11
secondo la quale tale norma non introduce affatto nel nostro ordinamento
un nuovo tipo di atto a effetti reali...un nuovo negozio la cui causa è quella
finalistica della destinazione del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di
tutela
”, ma soltanto “
un particolare tipo di effetto negoziale, quello di
destinazione...accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui
può accompagnarsi
”.
Una possibile alternativa al trust interno?
Si evidenzia che detto Tribunale ha ribadito la suesposta tesi anche in una succes-
siva pronunzia
12
e che essa è stata seguita anche da talune successive decisioni
giudiziarie
13
. Tale approccio ermeneutico appare, però, non persuasivo, tanto è
vero che ha attirato su di sé un coro di critiche da parte di larga parte della dottrina
14
,
la quale non dubita, infatti, che la nuova norma, lungi dall’avere una portata
meramente pubblicitaria, introduca un nuovo istituto giuridico. L’orientamento
della suaccennata dottrina è stato fatto proprio anche da varie decisioni giudiziarie
15
.
Tanto premesso, appare preferibile ritenere che la nuova norma preveda una nuova
figura negoziale, qualificabile come ‘‘
atto (o negozio) di destinazione
’’.
3. Se sia ammissibile un atto di destinazione testamentario
La generica espressione utilizzata dall’art. 2645 ter c.c. (‘‘
atti in forma pubblica
’’)
non chiarisce se sia ammissibile anche un negozio di destinazione avente forma
testamentaria.Afavore della tesi negatrice, la quale è stata recentemente accolta anche
da una pronunzia giudiziaria
16
, appaiono invocabili gli argomenti che seguono:
a) come si è detto, la nuova norma tace in ordine al testamento
17
;
b) l’espressione usata dal legislatore (‘‘
atti in forma pubblica’’
), pare più immedia-
tamente evocativa di un atto pubblico
inter vivos
18
;
c) l’art. 2645 ter c.c. è collocato fra due norme entrambe relative a negozi
inter
vivos
, cioè gli artt. 2645 bis e 2646 c.c., concernenti rispettivamente il contratto
preliminare e la divisione
19
;
d) l’art. 2648 c.c., non essendo stato modificato, non menziona l’ipotesi di acquisto
mortis causa
ex art. 2645 ter c.c., né consta l’inserimento di una norma
ad hoc
(sulla
falsariga dell’art. 2647 ultimo comma c.c., dettato in tema di fondo patrimoniale)
prevedente la trascrizione di detto acquisto
20
;
1
Si trattò dell’ennesimo ‘‘
decreto milleproroghe
’’, recante ‘‘
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio
di deleghe legislative
’’)
2
Tale norma, intitolata ‘‘
Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni,
o ad altri enti o persone fisiche
’’, dispone quanto segue: “
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo
non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art.1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibili ai terzi il vincolo di
destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti
possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, primo comma, solo
per debiti contratti per tale scopo.
3
Si vedrà, però, nel § 2 come vi sia chi esclude che la norma abbia previsto una nuova figura negoziale.
4
Visto il tenore dell’art. 13 della Convenzione de L’Aja 1.7.1985 relativa alla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento (ratificata dall’Italia con Legge n. 364 del 1989
ed entrata in vigore in data 1.1.1992; d’ora in avanti: la Convenzione), per “
trust interno
” si intende il trust che è fonte di un rapporto giuridico i cui “
elementi significativi
” (per
tali dovendosi intendere sia - com’è pacifico - il luogo in cui i beni sono ubicati e quello in cui lo scopo del trust deve essere perseguito, sia – come parrebbe affermare la tesi
prevalente - la cittadinanza e residenza del disponente e dei beneficiari: sulla questione v.
amplius
L. CONTALDI,
Il trust nel diritto internazionale privato italiano
, Milano,
2001, 156 ss.; S. Bartoli,
Il trust
, Milano 2001, 599 ss.) sono localizzati all’interno del nostro ordinamento ed i cui unici elementi di internazionalità sono quindi costituiti: a)
indefettibilmente, dalla legge regolatrice del trust (essendo quest’ultima – per definizione – una legge straniera); b) eventualmente, anche dal luogo di amministrazione del trust
e da quello di residenza abituale del trustee.
5
La questione di cui al testo presuppone l’analisi della controversa portata dell’art. 13 della Convenzione. Fra i più estesi contributi dottrinali cfr., per la tesi dominante
favorevole ai trusts interni, M. Lupoi,
Trusts
, Milano, 2001, spec. 533 ss.; S. Bartoli,
Il trust
,cit., spec. 597 ss.; L.F. RISSO-D. MURITANO,
Il trust: diritto interno e Convenzione
de L’Aja. Ruolo e responsabilità del notaio
, in Trusts e attività fiduciarie (d’ora in avanti, per brevità: Trusts), 2006, 459; S.M. CARBONE,
Trust interno e legge straniera
, in
Trusts, 2003, 333; ID.,
Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell’Aja del 1985
, in Trusts, 2000, 145;
R. Luzzatto,
Legge applicabile e riconoscimento di trusts secondo la Convenzione dell’Aja
, in Trusts, 2000, 7; S. BUTTÀ,
Effetti diretti della Convenzione dell’Aja
nell’ordinamento italiano
, in Trusts, 2000, 551; per la tesi contraria cfr. invece G. BROGGINI,
Trust e fiducia nel diritto internazionale privato
, in Eur. dir. priv., 1998, 411 ss.;
C. Castronovo,
Trust e diritto civile italiano
, in VN, 1998, 1323 ss.; ID.,
Il trust e sostiene Lupoi
, in Eur. dir. priv., 1998, 448 ss.; L. Contaldi, Il trust, cit., 123 ss.; F. Gazzoni,
In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato
(lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle), in RN, 2001, 1247; ID.,
Tentativo dell’impossibile (osservazioni
di un giurista “non vivente” su trust e trascrizione)
, in RN, 2001,11; ID.,
Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust
, in RN, 2002, 1107. Quanto alla
giurisprudenza, anch’essa è in genere favorevole all’istituto (poiché l’elenco di tali pronunzie favorevoli è ormai nutritissimo, ci si limita a rinviare a quella che costituisce la
summa
” di tale orientamento: cfr Trib. Bologna 1.10.2003, in
Trusts
, 2004, 67; il numero delle pronunzie contrarie, invece, è più o meno pari a quello delle dita di una mano:
cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.) 14.7.1999, in Trusts, 2000, 51; Trib. Belluno (decr.) 25.9.2002, in Trusts, 2003, 255; Trib. Napoli (decr.) 1.10.2003, in Trusts, 2004,
74; Trib. Velletri 29.6.2005, in Trusts, 2005, 577.
6
Si vedrà al § 5, però, come sia assai controverso se sia sufficiente una finalità meramente lecita ovvero occorra una finalità particolarmente meritevole di tutela.
7
Si vedrà al § 4, però, come sia assai controverso se oggetto del negozio possano essere anche beni diversi da quelli (immobili e mobili registrati) cui la norma fa espresso riferimento.
8
Sono dunque escluse le attività esecutive sia dei creditori del disponente (cioè di colui che ha posto in essere l’atto di destinazione), sia di quelli del soggetto gestore dei beni
destinati cui il disponente abbia trasferito (analogamente a quanto può accadere in tema di trust) la titolarità dei medesimi (si vedrà al § 7, però, come l’ammissibilità di una siffatta
figura sia controversa), sia di quelli dei beneficiari (si vedrà al § 6, però, che se è pacifica l’ammissibilità di soggetti aventi diritto a ricevere le utilità economiche dei beni destinati
durante la vigenza della destinazione, vi è chi esclude che possano esservi beneficiari “
finali
”, cioè soggetti cui i beni – analogamente a quanto può accadere nel trust – dovranno
essere attribuiti alla fine della destinazione).
9
Cfr. ad esempio G. Petrelli,
La trascrizione degli atti di destinazione
, RDC, § 1.
10
A qualcuno dei suddetti gravi problemi ermeneutici hanno già fatto fugace cenno le precedenti note 3, 6, 7 e 8.
11
Trattasi di Trib. Trieste -Giudice Tavolare (decr.) 7.4.2006, in Trusts 2006, 417.
12
Cfr. Trib. Trieste - Giudice Tavolare (decr.) 19.9.2007, Trusts 2008, 42.
13
Cfr Trib.Urbino 11.11.2011, in Trusts 2012, 401; Trib.Reggio Emilia 22.6.2012, in Trusts 2013, 57.
14
Cfr. M.Lupoi,
Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari
, Padova 2008, 242; S. Bartoli,
Riflessioni sul “nuovo” art.2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di
destinazione di diritto interno e trust
, in Giur.It 2007, 1297.
15
Cfr. Trib. Genova -Giudice tutelare (decr.) 14.3.2006, in Trusts 2006, 415; Trib. Genova- Giudice Tutelare (decr.) 17.6.2009 Trusts 2009, 531; Trib. Reggio Emilia (decr.)
4.12.2006 e Trib. Reggio Emilia (decr.) 26.3.2007, entrambe in Trusts 2007, 419; Trib.Milano 20.1.2012, in Trusts 2012, 490.
16
Cfr Trib.Roma 18.5.2013 inedito.
17
Cfr A. Merlo,
Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione ai sensi dell’art.2645 ter
, in Riv.Not. 2007, 510.
18
Cfr. S. Bartoli,
Riflessioni
cit.
19
Cfr. G.Petrelli,
La trascrizione
cit., § 2.
20
Cfr G. Petrelli,
La trascrizione
cit., § 2.