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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
PROFESSIONE
MAURIZIO POSTAL
Ordine di Trento e Rovereto
Evasione fiscale, corruzione e riciclaggio
Il ruolo del professionista come strumento di prevenzione
V
oglio innanzitutto ricordare
come i
dottori commercialisti siano una pre-
senza numericamente importante e
capillare sul territorio nazionale, con-
tando circa 115.000 professionisti operativi. Si
occupano, com’è noto, di economia aziendale, di
diritto dell’impresa e di revisione legale.
Una notevole parte dell’attività concretamente
svolta dagli studi attiene alle problematiche con-
tabili e tributarie, prevalentemente delle imprese
- medie, piccole e micro – e dei contribuenti pri-
vati. I dottori commercialisti sono – ritengo – la
più importante interfaccia tra i contribuenti e la
PubblicaAmministrazione, in primo luogo l’Agen-
zia delle Entrate, accanto alle Associazioni di ca-
tegoria e ai CAAF. Sono stati la categoria che più
ha supportato il passaggio dall’antico Fisco ba-
sato sulla carta all’odierno Fisco Digitale.
Immettono, come intermediari autorizzati dal-
l’Agenzia, ogni anno in formato digitale testato
preventivamente milioni di dichiarazioni
reddituali, IVA, anagrafiche e statistiche a fronte
di un corrispettivo simbolico. Quando non ope-
rano come intermediari sono comunque sentiti
come consulenti dalle aziende che provvedono
direttamente agli adempimenti fiscali. Sono inol-
tre i professionisti che più frequentemente af-
frontano le fasi amministrative dell’attività di ve-
rifica e di accertamento tributari e che più spesso
assumono la difesa dei contribuenti nelle com-
missioni tributarie di merito.
I dottori commercialisti sono quindi una parte
importante e indispensabile della macchina tri-
butaria, ma quel che ai più sfugge, spesso anche
al legislatore e alla P.A., è che i dottori commer-
cialisti sono i maggiori “mediatori culturali” del-
l’adempimento tributario.
Mediatori culturali nel senso che non solo spie-
gano ai contribuenti le nuove norme, i nuovi
adempimenti, le nuove tassazioni – e ce n’è stato
davvero bisogno in questi ultimi anni – ma si
trovano spesso a illustrare e a difendere presso il
pubblico (magari con occhio critico) le scelte del
Legislatore e dell’Amministrazione. Spesso a rin-
correre le persone in prossimità delle scadenze
perché adempiano e siano comunque consci del-
le conseguenze che derivano dagli
inadempimenti. Pochi giorni fa un importante lea-
der politico ha affermato che chi vuole evadere si
rivolge ai commercialisti. Può darsi. Qualche caso
evidentemente ci deve essere, visti i valori stati-
stici in ballo. Ma per converso si può dire, con
sicurezza, che un contribuente che vuole adem-
piere correttamente ai suoi obblighi si rivolge
necessariamente a un commercialista.
Nella mia esperienza comunque un evasore pic-
colo in genere fa le cose in proprio, nel segreto
della sua gestione diretta degli incassi e dei pa-
gamenti, senza bisogno di un consulente, men-
tre quello su scala sistemica ha uffici aziendali
molto strutturati e probabilmente dei consulenti
all’estero. In entrambi i casi tendono a non far
conoscere le scelte a professionisti che potreb-
bero divenire testimoni a carico, nel caso di inda-
gini tributarie o penali.
Va ricordato che il commercialista, in quanto iscrit-
to al proprio Ordine, è innanzitutto obbligato a
prediligere l’interesse pubblico rispetto a quello
proprio o del cliente. L’articolo 5 del Codice
Deontologico nazionale afferma:
1. Il professio-
nista ha il dovere e la responsabilità di agire
nell’interesse pubblico. 2. Soltanto nel rispetto
dell’interesse pubblico egli potrà soddisfare le
necessità del proprio cliente. 3. A causa del-
l’interesse pubblico, il professionista che ven-
ga a conoscenza di violazioni del presente Co-
dice da parte di colleghi ha il dovere di infor-
mare il Consiglio dell’Ordine competente delle
suddette violazioni.
I codici deontologici delle professioni
ordinistiche, associati all’esistenza di un potere
disciplinare e sanzionatorio interno alla profes-
sione, sono una caratteristica che spesso il di-
battito politico o sociologico o economico ha
valutato come una qualità inutile e non coerente
con il libero mercato, una sorta di relitto del
diciannovesimo secolo. I codici deontologici in
realtà offrono un importante limite etico ai com-
portamenti degli operatori interessati, e penso
vadano valorizzati nell’attuale fase di generale
ripensamento delle regole in base alle quali i mer-
cati devono operare. La loro esistenza sicura-
mente favorisce un ruolo di prevenzione dell’eva-
sione, e della criminalità economica in genere, da
parte delle categorie professionali.
Su un piano diverso, non di carattere etico ma
attinente alle conseguenze sanzionatorie, va ram-
mentato che, al di là delle ipotesi di concorso
nella commissione di reati tributari, di cui il pro-
fessionista potrebbe essere chiamato a rispon-
dere, sul consulente possono incombere anche
le responsabilità amministrative previste dal D.
Lgs. 472/1997. Il relativo art. 9 prevede l’ipotesi
di concorso di più persone nel compiere la viola-
zione tributaria di carattere amministrativo e su
questa base il consulente può essere sanzionato
se “
abbia istigato il contribuente stesso o sia
stato con lui d’accordo per violare la norma
tributaria (dolo) o versi in colpa grave
” (C.M.
180/Edel 13.07.1998).
Analogamente, sotto il profilo penale la Corte di
Cassazione ha affermato che: “
Un professioni-
sta può essere coinvolto in reati tributari in
concorso con il contribuente se ricorrono gli
elementi soggettivi del dolo o della colpa gra-
ve
” (Cassaz. 28.10.2011, n. 39239). Nel caso il con-
sulente potrebbe essere colpito non solo con la
sanzione penale diretta, ma anche con la confi-
sca del profitto illecito e con altre pene accesso-
rie interdittive. Patirebbe infine le conseguenze
disciplinari presso l’Ordine di appartenenza.
Conclusivamente si può affermare che esiste un
complesso di norme etiche, disciplinari, ammini-
strative e penali che rendono il professionista
iscritto senz’altro un soggetto che dovrà essere
molto attento, non solo a non prestare collabora-
zione ad eventuali attività di evasione o di crimi-
nalità economica, ma anche a non poter essere
associato ad ambienti che praticano tali condot-
te illecite.
Vorrei richiamare anche l’importante ruolo svolto
dai colleghi quando siedono nei collegi sindacali
o negli altri organi di controllo delle società di
dimensione “non micro”, funzione che li pone in
prima linea nella verifica, per così dire “
in itinere
”,
della legalità della gestione dell’impresa, fungen-
do da deterrente preventivo contro eventuali il-
legalità e anche contro l’evasione, il riciclaggio e
la corruzione. Funzione di verifica
ex ante
, anzi-
ché di intervento successivo di carattere repres-
sivo, che resta una interessante peculiarità del
modello di
governance
tradizionale del nostro
diritto societario.
Va considerato che in presenza di rilevante eva-
sione e/o elusione fiscale anche il bilancio del-
l’impresa–evasore risulterà probabilmente fal-
sato, per assenza di un adeguato stanziamento
a fronte dei debiti o dei rischi tributari. Quindi,
anche la funzione di revisione legale dei conti
svolta dai commercialisti, in quanto revisori, è
di evidente argine alla presenza di comporta-
1
Intervento del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Trento e Rovereto, dott. Maurizio Postal, al Convegno “Evasione fiscale,
corruzione e riciclaggio“, organizzato dall’Agenzia delle Entrate – Dipartimento provinciale di Trento e dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento e tenutosi a
Trento il 1° febbraio 2013.
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