Page 15 - CV

Basic HTML Version

NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012
15
La responsabilità
degli amministratori
senza deleghe
DIRITTO SOCIETARIO
ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza
IL COMMERCIALISTA VENETO
L
a riforma del Diritto Societario
(D.Lgs.
6/2003) ha modificato il quadro normativo
dei doveri degli amministratori delle so-
cietà, regolamentando in modo più completo le
responsabilità degli amministratori con delega, e
distinguendole più nettamente da quelle degli
amministratori senza delega. In questo breve in-
tervento, esamineremo l’analisi che è stata fatta
di queste novità dalla Cassazione, con la sua re-
cente sentenza n. 42519 depositata il 02/11/2012.
La Cassazione evidenzia come, nel nuovo siste-
ma, ci sia questa correlazione: da una parte, c’è il
criterio dell’ “agire informato” per gli amministra-
tori senza delega, e dall’altra parte c’è l’obbligo
informativo, a carico del presidente del consiglio
di amministrazione
e degli amministra-
tori delegati, che
devono fornire pe-
riodicamente ade-
guate “notizie”
sulla gestione.
La riforma ha alleg-
gerito gli oneri e le
responsabilità de-
gli amministratori
privi di deleghe,
che ora sono re-
sponsabili verso la
società solo entro
certi limiti. E’stato rimosso l’ “obbligo di vigilan-
za sul generale andamento della gestione” a cari-
co del consigliere di amministrazione, ed è stato
sostituito dal (più leggero) onere dell’ “agire in-
formato”. Dunque non esiste più a carico all’am-
ministratore “non operativo” un obbligo di vigi-
lanza sull’amministratore “delegato”.
Ciascun amministratore ora ha il “potere/dove-
re” di chiedere e di ottenere informazioni. Più
precisamente, può chiedere agli organi delegati
di fornire informazioni in consiglio. E si può arri-
vare a configurare per lui addirittura un vero e
proprio “obbligo di attivarsi” per ottenere que-
ste informazioni, se egli riscontra anomalie. Le
scelte degli amministratori insomma devono es-
sere “informate e meditate” (una osservazione:
l’amministratore privo di delega ha sì il potere di
richiedere informazioni ma, secondo la
Cassazione, questo non gli dà però anche un
autonomo potere di indagine come quello che
hanno, ad esempio, i sindaci).
Il consigliere di amministrazione “non operati-
vo” ha da una parte una “posizione di garanzia”,
e dall’altra ha comunque un “obbligo di inter-
vento”. Egli ha una “posizione di garanzia” e con
la riforma il suo ruolo penale risulta certamente
alleggerito. Di converso, su di lui ricade ora un
Contattate il redattore
del vostro Ordine.
Collaborate al giornale
DIRETTORERESPONSABILE
Massimo Da Re
San Marco 4670 - 30124 VENEZIA
Tel e fax 041 5225988
email
mdare@sdrstudiodare.it
BASSANO DELGRAPPA
Michele Sonda
Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)
Tel.0424 - 228106 Fax 232654
email
michele.sonda@catena-sonda.it
BELLUNO
Angelo Smaniotto
Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-948262 Fax 948575
email
info@studiosmaniotto.it
BOLZANO
Monica Ponticello
Via Duca d'Aosta 101/A - 39100 BOLZANO
Tel. 0471-272292 Fax 400081
email
m.ponticello@rolmail.net
GORIZIA
Davide David
Via Galvani, 18 - 34074 MONFALCONE (GO)
Tel. 0481-790015 Fax 795425
email
david@tmgcommercialisti.it
PADOVA
Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 Fax 655088
email
info@studiobusato.it
PORDENONE
Eridania Mori
Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434-541790
e Fax 030193
email
eridmori@tin.it
Emanuela De Marchi
Via XXIV Maggio, 3 - 33072 CASARSA (PN)
Tel. 0434-871020 Fax 86111
email
emanuela.demarchi @carusoedemarchi.it
ROVIGO
Filippo Carlin
Via Mantovana, 86 - 45014 PORTO VIRO (RO)
Tel. 0426 321062 fax 323497
email
filippocarlin@studiocla.it
TRENTO
Michele Iori
Via Grazioli, 100 - 38122 TRENTO
Tel. 0461- 207333 Fax 239268
email
michele.iori@taxconsulting.tn.it
TREVISO
Germano Rossi
Via Municipio 6/a, 31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 Fax 583033
email
rossi@advisagroup.it
TRIESTE
Matteo Montesano
Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE
Tel. 040 - 6728511 Fax 775503
email
matteomontesano@finpronet.com
UDINE
Guido Maria Giaccaja
Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 504201 Fax 506296
email
giaccajag@arkimede.it
VENEZIA
Luca Corrò
Via Brenta Vecchia, 8 - 30174 MESTRE (VE)
Tel 041-971942 Fax 980015
email
luca.corro@corrolepscky.it
VERONA
Claudio Girardi
Via Sommacampagna, 63/A - 37137 VERONA
Tel. 045 - 596450 Fax 591411
email
girardi.claudio@avpassociati.it
VICENZA
Adriano Cancellari
Via degli Alpini, 21
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444-381912 Fax 381916
email
cancellari@euraaudit.it
WEBMANAGER
Maria Ludovica Pagliari
Via Paruta 33A 35126 PADOVA
Tel. e fax 049 757931
email
commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org
“obbligo di intervento”, ma questo scatta (solo)
in tanto quanto egli sia stato debitamente infor-
mato.
L
a Cassazione fa anche
un quadro di con-
siderazioni generali, valide per la respon-
sabilità di tutti gli amministratori, delegati
e non.
L’amministratore (non importa se delegato o
meno), è sempre penalmente responsabile per un
evento pregiudizievole che egli viene a conosce-
re e che, pur potendolo, non cerca di scongiura-
re. Tutti gli amministratori “sono solidalmente
responsabili se, essendo al corrente di fatti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto poteva-
no per impedirne il
compimentooelimi-
narne o attenuarne
le conseguenze
dannose”.
LaCorte si sofferma
poi sulla categoria
del “dolo eventua-
le”. Questo è carat-
terizzato dalla con-
dotta “omissiva”
dell’amministrato-
re, e dalla sua con-
sapevolezza che c’è
il rischio di consen-
tire così il verificarsi di un evento pregiudizievole
per la società (che egli avrebbe invece l’obbligo
di impedire). Per giudicare se c’è stato il “dolo
eventuale” è importante anche valutare se c’era-
no stati “segnali di allarme”, che erano stati per-
cepiti dall’amministratore.
L’amministratore non delegato ora non ha più
l’obbligo di “vigilare”, ma ha quello di “valuta-
re” la gestione della società sulla base delle in-
formazioni ricevute. Le informazioni che egli ha
ricevuto rappresentano il parametro con il quale
verrà giudicata la sua responsabilità. La respon-
sabilità penale sussiste per lui solo se c’è la pro-
va che egli era stato debitamente informato, o
che comunque aveva percepito dei “segnali di
allarme”.
R
iassumendo, secondo
la Suprema Corte,
per l’amministratore privo di delega si
può parlare di dolo, e dunque di respon-
sabilità penale, solo se:
– egli era concretamente venuto a conoscenza
di informazioni (o segnali) da cui si poteva desu-
mere un evento pregiudizievole per la società;
e
– se abbia volontariamente omesso di attivarsi
per scongiurare l’evento pregiudizievole.