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NUMERO 207 - MAGGIO / GIUGNO 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 8
Il dubbio riguarda esclusivamente l’introduzione di dette clausole in un
momento successivo alla costituzione della società, posto che in sede
costitutiva è evidente che lo statuto derivi dalla volontà unanime di tutti i
soci.
Sul punto ci sono stati, in passato, pareri discordanti: assimilando le clau-
sole di covendita alle ordinarie clausole che limitano la circolazione delle
azioni, da un lato, si è registrata l’opinione della maggior parte della dottri-
na, che sosteneva la sufficienza di una deliberazione con le maggioranze
previste per le modificazioni dello statuto, con possibilità di recesso per i
soci dissenzienti
15
. Dall’altro lato, l’orientamento della giurisprudenza ha
sempre evidenziato la necessità dell’unanimità dei soci, date le peculiarità
delle clausole di covendita rispetto alle ordinarie clausole limitative della
circolazione delle azioni
16
.
In uno dei più recenti interventi, il Tribunale di Milano, con provvedimento
del 24 marzo 2011, ha definitivamente affermato che l’introduzione di una
clausola
drag along
nello statuto societario necessita del consenso una-
nime dei soci, ed in particolare dei soci di minoranza (c.d. “soci forzabili”
per il giudice milanese), soccombenti di fronte alle scelte di alienazione del
socio di maggioranza
17
. Tale decisione, come affermato dal Tribunale stes-
so, deriva dal fatto che la
drag along
non è riconducibile al «genus»
delle clausole recanti meri «vincoli alla circolazione» delle azioni, ri-
sultando invece incentrata sulla previsione di un ben più rilevante con-
gegno di vendita forzosa delle azioni di minoranza ad iniziativa del solo
socio di maggioranza
”.
Nonostante il Tribunale di Milano si sia espresso circa una clausola
drag
along
, si ritiene corretto applicare il principio dell’unanimità anche in caso
di introduzione nello statuto della clausola
bring along
, poiché essa, ugual-
mente alla
drag along
, obbliga i soci di minoranza a sottostare, senza
possibilità di scelta, alle volontà del socio di maggioranza
18
.
Quanto alla
tag along
, invece, poiché la stessa non priva i soci di minoran-
za del potere di disporre delle proprie quote sociali, parrebbe sufficiente
una deliberazione a maggioranza.
Un ulteriore aspetto controverso riguarda il
quorum
necessario per elimi-
nare le clausole di covendita dallo statuto.
Secondo il generale orientamento riguardante le clausole limitative della
circolazione delle azioni, la soppressione di queste ultime necessiterebbe
di
quorum
deliberativi meno rigorosi rispetto a quelli richiesti per la loro
introduzione. Sembrerebbe, così, sufficiente una deliberazione a maggio-
ranza, dal momento che l’abrogazione di dette clausole comporta la
riaffermazione del principio della libera circolazione della partecipazione
che è il regime per così dire «naturale»
19
. Parrebbe però necessaria una
riflessione sugli effetti di tali clausole. Si deve considerare, infatti, che le
clausole di covendita, seppur annoverate tra le clausole limitative della
circolazione delle azioni, hanno delle peculiarità che incidono sulla
individuazione dei necessari
quorum
deliberativi, come si è visto in merito
alla doverosa unanimità (invece della maggioranza) per l’introduzione
statutaria della clausola
drag along
e
bring along
. Pare, pertanto, ragione-
vole ritenere che la sola maggioranza non basti per eliminare le clausole di
covendita. Così, per quanto concerne la
tag along
, nonostante sembri
sufficiente una deliberazione a maggioranza per la sua introduzione, si
ritiene che, una volta introdotta, la sua soppressione necessiti dell’unani-
mità, dal momento che ciò comporta anche la soppressione di un diritto dei
soci di minoranza. A maggior ragione, si reputa doverosa l’unanimità per
l’eliminazione della
drag along
, che interessa i diritti dell’intera compagine
sociale. L’abrogazione della
bring along
genera, invece, maggiori dubbi:
se da un lato è richiesta l’unanimità per la sua introduzione, dal momento
che da essa deriva un obbligo incondizionato di cessione delle azioni da
parte dei soci di minoranza, dall’altro lato dalla sua soppressione derive-
rebbe un vantaggio per gli stessi soci minoritari, che riacquisterebbero il
diritto di disporre liberamente delle proprie azioni. Pertanto, si potrebbe
ipotizzare la legittimità di una deliberazione a maggioranza, anziché all’una-
nimità, per eliminare la
bring along
, poichè tale decisione non lederebbe
alcun diritto dei soci di minoranza. Nel dubbio, comunque, si noti che in
dottrina è stata evidenziata la necessità dell’unanimità per l’eliminazione
dallo statuto di tutte le clausole di covendita
20
.
Conclusioni
Le clausole di covendita sono disposizioni assimilabili alle clausole che
limitano la circolazione delle azioni. Esse presentano, tuttavia, una peculia-
rità, consistente nel fatto che impongono a taluni soci scelte obbligate che
derivano da decisioni di altri soci. Così, nel caso della clausola
tag along
,
il socio di maggioranza che intende alienare le proprie partecipazioni sarà
costretto, su volontà dei soci di minoranza, a garantire l’impegno all’acqui-
sto, da parte del terzo acquirente e alle stesse condizioni economiche,
anche delle quote di minoranza. Nel caso della
drag along
e della
bring
along
, invece, i soci di minoranza saranno obbligati a vendere le loro azioni
qualora il socio di maggioranza decida di alienare la propria quota societaria.
Questi aspetti hanno sollevato dubbi circa la legittimità delle clausole di
covendita: in particolare, in riferimento alla
drag along
, è stato osservato
che, se da un lato detta clausola assicura ai soci di minoranza di poter
beneficiare delle vantaggiose condizioni economiche offerte al socio di
maggioranza per la cessione delle partecipazioni, dall’altro lato detta clau-
sola potrebbe essere usata per estromettere coattivamente gli stessi soci di
minoranza. Per evitare che la
drag along
(e di conseguenza anche la
bring
along
) si trasformi in uno strumento volto a favorire l’esclusione delle
minoranze, il Tribunale di Milano, nell’Ordinanza 31 marzo 2008 (e prima
ancora il Consiglio Notarile di Milano) ha riconosciuto la legittimità della
clausola stessa a condizione che sia garantita al socio, obbligato alla ces-
sione delle quote, l’equa valorizzazione della partecipazione.
Data la particolarità delle clausole di covendita, ci si è anche interrogati
sulla necessità di una deliberazione a maggioranza ovvero all’unanimità
per inserire tali clausole nello statuto in un momento successivo alla costi-
tuzione della società. In una recente pronuncia, il Tribunale di Milano (prov-
vedimento 24 marzo 2011) ha affermato l’indispensabilità dell’unanimità
dei soci, ed in particolare dei soci di minoranza, soccombenti di fronte alla
volontà del socio di maggioranza di alienare la sua partecipazione. In con-
seguenza di ciò, si considera necessaria l’unanimità anche in riferimento
alla clausola
bring along
, visto che gli effetti - obbligo di cessione da parte
dei soci di minoranza senza facoltà di scelta - sono gli stessi della
drag
along
. Invece, per la clausola
tag along
, si ritiene sufficiente una delibera-
zione a maggioranza, poiché essa non priva i soci di minoranza del potere di
disporre delle proprie quote sociali.
Quanto alla soppressione delle clausole di covendita, pare necessaria una
deliberazione all’unanimità, dal momento che esse incidono sui diritti di
tutti i soci. Permane, tuttavia, un dubbio circa l’eliminazione della
bring
along
: poichè la sua soppressione non lederebbe alcun diritto dei soci di
minoranza, si potrebbe – forse – ipotizzare la legittimità di una deliberazio-
ne a maggioranza.
15
Nelle S.p.a., in base all’art. 2437, II comma, c.c., infatti, spetta il diritto di recesso al socio che non abbia concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti
l’introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, salvo che lo statuto non lo abbia escluso. Per le S.r.l. tale ipotesi di recesso non è, invece, prevista.
16
Per approfondimenti circa il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si veda P. Divizia, cit., pagg.157 ss.
17
Si vedano anche i commenti di P. Divizia,
Clausole di tag-along e drag-along e modalità di introduzione nello statuto
, in Notariato, n. 4/2011, pag. 395, e di M. Meoli,
Clausola di drag-along solo all’unanimità
, portale eutekne.it, sezione Articoli, 18 agosto 2011.
18
A sostegno di tale opinione, è da osservare che anche il Comitato Notarile del Triveneto si era precedentemente espresso a favore dell’unanimità per la legittimità e per
l’introduzione nello statuto di clausole che obbligano i soci a cedere le proprie partecipazioni. Si riporta la massima n. H.I.19 del 2006, in riferimento alla S.p.a.: “Le clausole
statutarie che impongono a determinati soci, ad esempio i soci di minoranza, l’obbligo di cedere ad un giusto prezzo (comunque non inferiore al valore determinato ai sensi
dell’art.2437 ter c.c.) le loro azioni nel caso in cui altri soci, nell’esempio quelli di maggioranza, decidano di alienare le loro sono legittime a condizione che siano adottate con
il consenso di tutti i soci. Per rendere opponibile tale clausola ai terzi acquirenti delle azioni è necessario che la stessa sia pubblicizzata nelle forme previste dall’art.2355 bis c.c.”.
In riferimento alla S.r.l., si veda la speculare massima n. I.I.25 del 2006. Anche secondo P. Divizia, cit., pagg.157 ss., l’unanimità appare indispensabile e “si configura come
elemento differenziale fra questa tipologia di clausole ed il più ampio genus delle clausole limitative della circolazione dei titoli azionari“.
19
Per riferimenti, cfr. G. Rebecca, M. Simoni,
Gli statuti delle nuove S.r.l.
, Giuffrè Editore, 2004, pagg.151-152.
20
In tal senso, P. Divizia, cit., pagg. 157 ss..
SEGUE DA PAGINA 6
Le clausole di covendita