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NUMERO 207 - MAGGIO / GIUGNO 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
all’altro, con brevi percorrenze su strada pubblica, naturalmente non agevolabili,
che devono avvenire con scorta di mezzi predisposti in via occasionale e non
prevalente, dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione agli Uffici delle
Dogane territorialmente competenti sui rispettivi cantieri, indicando le letture dei
contatori fiscali all’inizio del trasferimento. Analoga comunicazione deve essere
resa ad avvenuto trasferimento, indicando, anche in questo caso, le relative letture
dei contatori fiscali.
La procedura
La procedura per l’ottenimento del beneficio richiede:
1.
la presentazione di una istanza, corredata di idonea documentazione,
2.
la presentazione di una relazione, redatta da un tecnico iscritto ad Albo
professionale. Le circolari citate in premessa (n. 5/D e 25/D) non fanno alcun
riferimento a quale tipo di “Albo professionale” si riconnette l’appartenenza del
tecnico (come nemmeno risulta dalla circolare sempre dell’Agenzia delle Dogane n.
4446 del 24.07.2007 che fa riferimento, genericamente, ad “albi professionali). E’
da ritenere pertanto che anche il dottore commercialista sia abilitato alla
predisposizione e presentazione della relazione di che trattasi;
3.
l’installazione dell’Apparecchiatura Fiscale con la presentazione della
“certificazione di conformità” della apparecchiatura di misura. Gli operatori che
ricevono carburante ad imposta assolta, non possono ricevere carburante in so-
spensione o riduzione d’imposta
4.
L’operatore dovrà tenere un registro progressivamente numerato nelle pagine e
preventivamente vidimato dall’Ufficio delle Dogane competente. Annoterà le letture
dell’Apparecchiatura Fiscale, per ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevo-
lazione, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana
successiva, inmododa far coincidere inogni caso l’ultima rilevazione con la finedelmese.
5.
L’operatore richiede, con cadenza non inferiore al trimestre, all’Ufficio
delle Dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata. Alla richiesta
andrà allegato, debitamente sottoscritto dall’operatore, un elenco riepilogativo dei
DAS relativi al carburante ricevuto, con l’indicazione delle relative quantità, non-
ché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.
Concreta esemplificazione: il caso di un sito
adibito a scavi/cava e autotrasporti
Nel prospetto sotto riportato si evidenzia il risultato di una “misurazione” dei
consumi interni ad un sito produttivo. Si elencano tutti i beni che lo configurano, i
consumi annui e quelli riferiti alla generazione di “forza motrice”.
Il costo unitario dell’accisa viene rapportato alla percentuale di imputazione dei
carburanti all’esercizio dell’attività di generazione di forza motrice (80%).
Sulla base di tale rapporto di proporzionalità, si trova innanzitutto il volume fisico
del combustibile impiegato per la creazione della forza motrice, pari a litri 178.600
(cioè l’80% del consumo totale di combustibile, ovvero litri 223.250).
Su tale montante fisico si applica la percentuale del 70% consentita dalla legge.
In termini fisici il “quantum agevolabile” diviene pari a litri 178.600.
Applicando ora la aliquota d’imposta unitaria a litro (ridotta al 70%) e cioè Euro
0,6174x70% = Euro 0,43218 si ottiene il vantaggio complessivo di Euro 178.600 X
0,43218 = Euro 77.187,35. L’algoritmo applicato è quindi il seguente:
dove
Π
= percentuale del combustibile impiegato per la generazione di energia agevolabile
(forza motrice nei cantieri). Come sopra più volte rilevato, la percentuale rappre-
sentata dal simbolo in questione scaturisce o mediante un procedimento di carattere
“automatico” (basato cioè sull’applicazione dei parametri illustrati in appendice
dalla circolare citata dell’Agenzia delle Dogane n. 5/D oppure sulla base dell’appli-
cazione di una procedura “di contraddittorio” fra l’impresa e gli organi verificatori,
sulla scorta di computi “puntuali” e “specifici” rispecchianti la realtà effettiva
dell’impresa contribuente;
Q= volume fisico acquistato di carburante dall’impresa riferito a tutte le sue esigen-
ze (Giacenze iniziali + Acquisti – Giacenze finali);
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(1-30%) è il complemento ad “1” definente il beneficio dell’impresa in materia di
accise;
tariffa unitaria = rappresenta il “quantum” (a litro) dell’incidenza dell’imposta.
Sulla scorta di quanto anzidetto evidenziamo la tabella recante il risultato (esempli-
ficativo) del nostro conteggio:
Come si può constatare, il risparmio è alquanto considerevole.
Una annotazione va svolta sul piano delle eventuale imponibilità o meno del rispar-
mio (indiretto) legato alla riduzione dell’incidenza dell’accisa sui costi dell’impresa
(maggiori imposte IRES ed IRAP). A differenza di quanto avviene con riguardo al
credito di imposta degli autotrasportatori e “carbon tax” (crediti che non configura-
no, per disposizione normativa, materia imponibile ai fini IRES, IRPEF ed IRAP),
nel caso sopra trattato, che riguarda un “risparmio di imposta”, di regola si realizza
una contrazione del costo che, come tale, concorrerà ad una maggiorazione del
reddito imponibile ai fini reddituali (IRES ed IRAP).
Conclusioni
Il beneficio in termini di risparmio di accisa che è stato sopra delineato, nei suoi
tratti fondamentali, dovrebbe attirare l’attenzione degli operatori e dei dottori com-
mercialisti, tenuto presente il suo forte impatto sulla struttura unitaria del costo di
produzione industriale (riduzione stimata in circa il 30% dell’incidenza del tributo,
variabile da settore a settore in considerazione della destinazione dei carburanti
all’area privilegiata della alimentazione di “forza motrice”). Si spera che il breve
intervento qui apportato possa aver aiutato il lettore ad orientarsi entro una valu-
tazione di massima.
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Può accadere che l’impresa, in prossimità della chiusura del proprio esercizio sociale (di regola il 31.12) abbia acquistato cospicui quantitativi di gasolio. Fiscalmente avrà
proceduto alla valutazione a “costo” sospeso il quantitativo in oggetto di “materia prima”. L’esercizio successivo al 31.12 appena concluso potrebbe comportare la rettifica in
diminuzione delle rimanenze iniziali in considerazione del fatto che qualora esse (quota-parte) siano impiegate per la creazione di forza motrice, spetterà il beneficio in termini
di riduzione di accisa che, al momento dell’acquisto, forse, non era prevedibile.
Acquisti di gasolio e
agevolazioni in tema di accise
SEGUE DA PAGINA 24
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