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NUMERO 207 - MAGGIO / GIUGNO 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
ne né dal Decreto né dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012
prot. uscita del 05/04/2012. Tentiamo quindi di immaginare come potrebbe
avvenire tale controllo.
La verifica dell’iscrizione nel Registro dei revisori contabili risulta agevole,
essendo il Registro pubblico, accedendo alla pagina web http://
www.revisorilegali.it/jsp/ricerche/revisori.jsp, così come l’iscrizione all’Or-
dine territoriale di appartenenza al quale può essere richiesta, oltre alle
precedenti informazioni, anche la prova del conseguimento dei crediti for-
mativi previsti. Si segnala inoltre che a tal ultimo proposito il controllo, da
parte dei colleghi, può avvenire mediante la consultazione dei programmi
formativi approvati dal CNDCEC compilando i campi richiesti dalla pagina
web al seguente indirizzo http://www.cndcec.it/Portal/FPC/Ricerca.aspx.
Per quanto in merito agli altri requisiti ovvero l’aver avanzato richiesta
entro il giorno 4 aprile 2012 ad un ente locale di svolgere la funzione di
organo di revisione (solo per la fascia 1), l’aver svolto un incarico di reviso-
re presso un ente locale (solo per la fascia 2) della durata di tre anni nonché
l’aver svolto due incarichi da revisore presso un ente locale (solo per la
fascia 3) della durata ciascuno di tre anni, sono indispensabili altre tipologie
di verifica. Ad esempio sarà necessaria la richiesta della prova documenta-
le direttamente all’aspirante componente l’elenco.
Tutto ciò entro il 14 ottobre 2012.
La non conoscenza delle modalità di verifica dei requisiti di ammissione
renderebbe arduo un ricorso contro un’eventuale decisione di esclusione
dall’elenco quand’anche, tra l’altro, tale procedura fosse stata prevista.
E’ da sottolineare tuttavia che, per
esigenze di trasparenza
, così recita la
circolare n. 7/2012 del Ministero, le caratteristiche tecniche con la descri-
zione dell’algoritmo del software di gestione delle procedure di estrazione
dall’elenco saranno, diversamente dalle procedure di verifica dei requisiti,
rese pubbliche con avviso sul sito internet del Ministero all’indirizzo http:/
/finanzalocale.interno.it.
***
L’elenco sarà composto in ordine alfabetico per ciascuna articolazione re-
gionale e riporterà:
-
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
-
la residenza;
-
la data e il numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali o
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Null’altro. Di fatto ciò appiattisce e mortifica, ad avviso di chi scrive, la
maggior preparazione di alcuni colleghi rispetto ad altri, fermo restando il
rispetto del requisito minimo numerico dei crediti formativi. Vi sono colle-
ghi, anche giovani, che così come in altre materie, si sono specializzati nella
revisione degli enti locali e che pertanto in funzione di questo sono mag-
giormente adatti a ricoprire incarichi complessi. La scelta viene affidata
invece all’età anagrafica di iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Or-
dine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
***
Ogni regione avrà quindi un proprio elenco. La strada da percorrere sarà
forse temporalmente diversa per le province autonome e per le regioni a
statuto speciale. Di fatto la circolare del Ministero n. 7/2012 osserva che il
comma 29 dell’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148 testualmente recita “
Le di-
sposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenen-
ti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime,
delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’art. 27
della legge 5 maggio 2009 n. 42.
” Pertanto la normativa nazionale non si
applica alle province autonome e alla regioni a statuto speciale sino al
recepimento delle relative previsioni in seguito ad apposita legiferazione.
Un esempio la regione Friuli Venezia Giulia che, in ottemperanza a quanto
stabilito dalla circolare sopra citata, ha comunicato al Ministero dell’Inter-
no le disposizioni regionali adottate in materia di scelta dell’organo di revi-
sione di enti locali che confermano l’istituto dell’elezione in applicazione
delle norme contenute nel Decreto Legge 138 del 2011, articolo 16, comma
25. Questo è possibile desumere da una comunicazione ufficiale inviata
dall’Assessore competente della Regione Friuli Venezia Giulia al Presiden-
te dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine che
aveva chiesto chiarimenti. Ai colleghi friulani è quindi inibita la possibilità
di inviare al Ministero dell’Interno una domanda per essere inseriti nel
Registro nazionale dei revisori degli enti locali. Per essi tra l’altro viene
specificato che i requisiti soggettivi per poter espletare le funzioni di revi-
sore degli enti locali sono: iscrizione all’albo dei revisori legali o iscrizione
all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Pare quindi non vi
sia un obbligo formativo specifico così come previsto dalla normativa na-
zionale. La regione Friuli Venezia Giulia sta comunque lavorando per predi-
sporre una disciplina organica in materia di revisione economico-finanzia-
ria nella quale prevedere istituti simili all’elenco nazionale.
Completata la fase di formazione dell’elenco il Ministero dell’Interno ren-
derà noto con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e divulgato anche sulle pagine internet del sito del Ministero stes-
so, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei
revisori in scadenza di incarico.
Pertanto solamente dopo tale pubblicazione sarà possibile procedere al-
l’estrazione dei nominativi, estrazione affidata alle Prefetture, sino al 28
febbraio 2013.
Con successivo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sulle pagine
internet del Ministero sarà indicato un termine non superiore a 30 giorni
dall’avviso stesso, entro il quale:
– i soggetti già iscritti dovranno dimostrare la permanenza dei requi-
siti richiesti per l’iscrizione cliccando su un apposito link nonché dimostra-
re di aver conseguito nel 2012 almeno 10 crediti formativi per aver parteci-
pato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e ge-
stione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di ap-
profondimento ed i relativi test di verifica siano condivisi con il Ministero
dell’Interno;
– i soggetti non iscritti nell’elenco valido al 28 febbraio 2013 e che
vorranno iscriversi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 del Decreto.
Sarà così possibile partecipare alle estrazioni, dall’elenco aggiornato, per il
periodo 1 marzo 2013 - 31 dicembre 2013 una volta accertata la sussistenza
dei requisiti richiesti.
Per la fase a regime che decorrerà dal 1 gennaio 2014 i soggetti iscritti
nell’elenco dovranno dimostrare il mantenimento dei requisiti di cui all’art.
3 del Decreto secondo le modalità ed i termini che saranno indicati dal
Ministero con apposito avviso pubblicato sulle pagine internet del sito del
Ministero stesso. Sulla base della documentazione acquisita il Ministero
provvederà annualmente all’aggiornamento dell’elenco al 1 gennaio di ogni
anno a decorrere al 1 gennaio 2014.
Queste le fasi che dovrà attraversare le formazione definitiva dell’"urna
telematica", che porta con se alcune criticità, dalla quale saranno estratti i
nomi di coloro che potranno svolgere l’incarico di revisore di enti locali.
In conclusione c’è forse da dire che esiste un ulteriore requisito, non scrit-
to, non contemplato, per il quale non è prevista alcuna specifica prepara-
zione o iscrizione in qualche registro o albo e che quindi non possiamo
controllare: la FORTUNA!!
SEGUE DA PAGINA 11
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
Ringrazio per la collaborazione ricevuta, in merito alle informazioni riportate con
riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia, la dott.ssa
Michela Colin
dell’ODCEC di Pordenone.
A
nche per l'anno 2012 saranno premiati i
tre migliori giovani autori di articoli pub-
blicati sul nostro giornale. I premi – ri-
spettivamente di Euro 1000, 750, 500 – sono desti-
nati ai giovani dottori commercialisti iscritti da
non più di 5 anni e con età anagrafica massima di
35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai
35 anni). La commissione, insindacabile, è com-
posta dal Comitato di Redazione del nostro gior-
Ricchi premi per giovani autori
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Il Commercialista Veneto
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re informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.