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NUMERO 205 - GENNAIO / FEBBRAIO 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
ATTUALITÀ
La normativa antiriciclaggio:
perché è discriminante
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia
L
a normativa antiriciclaggio di cui al titolo
II, capi I e II del D.Lgs. 231/2007, riguar-
dante gli obblighi di adeguata verifica della
clientela e di registrazione delle informazioni rac-
colte, è formulata in modo tale da provocare una
ingiusta discriminazione fra le diverse categorie
libero professionali abilitate alla difesa avanti le
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ai
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992.
Dalla lettura della normativa suddetta, in partico-
lare dell’art. 12 del D. Lgs. 231/2007, emerge in-
fatti come soltanto i soggetti di
cui alla lettera a) del comma 1 - e
cioè gli iscritti nell’Albo dei dot-
tori commercialisti e degli esperti
contabili e nell’Albo dei consu-
lenti del lavoro - siano tenuti,
all’atto dell’assunzione di un in-
carico di assistenza e difesa tri-
butaria, ai gravosi adempimenti
di adeguata verifica della clien-
tela e di registrazione delle in-
formazioni raccolte, dai quali in-
vece sono esentati i soggetti di
cui alla lettera c), e cioè i notai e
gli avvocati (anch’essi abilitati
alla difesa tributaria ai sensi dello
stesso art. 12 del D. Lgs. n. 546/
1992), i quali sarebbero invece
tenuti a tali obblighi soltanto nei
casi previsti dal numero 1) al 5)
della medesima lettera c).
N
on vi è chi non veda
come tale situazione sia
due volte discriminan-
te con possibili riflessi, come già detto, di
incostituzionalità quanto meno in rapporto all’art.
3 della Carta -, in quanto alla già ingiustificata
differenziazione fra categorie professionali diver-
se, parimenti abilitate alla stessa attività di assi-
stenza e difesa tributaria, se ne aggiunge un’al-
tra, forse ancora più grave, nei confronti dei cit-
tadini che debbano usufruire dei rispettivi servi-
zi professionali. Ciò in quanto soltanto quelli che
si rivolgessero ad un commercialista
o ad un consulente del lavoro sareb-
bero oggetto di “schedatura” ai fini
dell’antiriciclaggio, mentre coloro
che si rivolgessero ad un avvocato o
ad un notaio (e perfino ad un inge-
gnere, nelle materie per cui tale cate-
goria è abilitata alla difesa tributaria)
resterebbero esentati da tale incom-
benza, il che peraltro potrebbe pro-
vocare anche effetti distorsivi della
concorrenza, ben potendo essere i
potenziali clienti di detti professio-
nisti indotti, per comprensibili moti-
vi di riservatezza, a rivolgersi per
esempio ad un avvocato piuttosto che a un com-
mercialista.
A
ciò si aggiunga, per sottolineare l’as-
surdità del quadro normativo più sopra
delineato, che tutte le categorie più so-
pra enumerate (questa volta senza distinzioni di
sorta) sono comunque esentate, a norma del
comma 2 dello stesso art. 12 del D. Lgs. 231/2007,
dagli obblighi di segnalazione di operazioni so-
spette ottenute nel corso dell’esame della posi-
zione giuridica del loro cliente o dell’espletamento
dei compiti di difesa o di rappresentanza del me-
desimo in un procedimento giudiziario (quale è
anche quello avanti le Commissioni Tributarie) o
in relazione a tale procedimento, compresa la con-
sulenza sull’eventualità di intentare o evitare un
Immagine tratta da www.iduepunti.it
contenzioso.
C
iò premesso, va rilevato che il D. Lgs.
231/2007 è norma di recepimento della
Direttiva 2001/97/CE in materia di
antiriciclaggio, la quale però si differenzia sostan-
zialmente nei contenuti rispetto a quella italiana;
infatti dall’esame della Direttiva CE emerge che,
mentre al punto 3) dell’art. 2-bis essa menziona
letteralmente <
i revisori, contabili esterni e con-
sulenti tributari
>, imponendo agli stessi un
indiscriminato obbligo di identi-
ficazione, al punto 5) del mede-
simo articolo si riferisce ai <
no-
tai e altri liberi professionisti
legali, quando prestano la loro
opera per
…> (disponendo per
essi alcune importanti eccezioni
legate, fra l’altro, proprio all’esi-
genza di tutela dei diritti di dife-
sa in sede giudiziaria).
In sede di legislazione naziona-
le, l’art. 12 del D. Lgs. 231/2007
inserisce invece – come più so-
pra sottolineato – le categorie
professionali dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili
nella prima fattispecie (<
i revi-
sori, contabili esterni e consu-
lenti tributari
>) e non nella se-
conda (<i
liberi professionisti
legali>)
ove – stante anche il
fatto che tali Ordini sono rico-
nosciuti da legge dello Stato al
pari di quelli dei notai e degli av-
vocati – dovrebbero trovare luo-
go. Non è un caso che categorie quali <
i revisori,
i contabili esterni e i consulenti tributari
> non
rientrino, a norma dell’art. 12 del D. Lgs. n. 546/
1992, fra le categorie abilitate alla difesa tributaria.
I
n conclusione, si spera che gli organi rappre-
sentativi della nostra professione, preso atto
di come l’interpretazione che il nostro legi-
slatore ha dato della Direttiva sia ingiusta e
vessatoria nei confronti di tutti quei
nostri colleghi che, non svolgendo
attività di tenuta contabile o servizi
affini e dedicandosi prevalentemen-
te all’assistenza ed alla difesa tribu-
taria, rimangono esposti al rischio di
gravi sanzioni anche penali per un
obbligo inutile, discriminatorio ed il-
legittimo, si attivino con forza pres-
so le sedi competenti per trovare una
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A
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