Page 25 - 187-1

This is a SEO version of 187-1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011

25

Al via il reverse charge per telefoni cellulari

e dispositivi a circuito integrato

NORME E TRIBUTI

IL COMMERCIALISTA VENETO

MICHELE MENGHINI

Ordine di Trento D

all’ 1 aprile 2011 decorre l’obbligo di applica-zione del reverse charge (o inversione conta-bile) alle cessioni che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti alla vendita al dettaglio, di telefoni cellulari e di componenti di per-sonal computer ai sensi dell’art. 17 c. 6 lett. b) e c) nei limiti di quanto previsto dall’autorizzazione del Consi-glio UE del 22 novembre 2010 n. 2010/710/UE pubbli-cata sulla G.U.U.E. del 25 novembre 2010 n. L 309/5. L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta attraverso la Risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 fornendo ulteriori chiarimenti inerenti sia i principi sottostanti l’applicazione operativa del meccanismo dell’inversione contabile sia il trattamento di casi spe-cifici quali:

- cessione di telefoni nell’ambito di traffico te-lefonico

- soggetto cessionario non residente nel territo-rio dello Sato ed identificato ai fini IVA

- passaggio di beni in esecuzione di contratti di commissione

- applicabilità dell’art. 26 del D.P.R. 633/72 (c.d. note di variazione).

Premessa

Il D.L. 223/2006 (c.d. Visco-Bersani) mediante l’art. 35, comma 5, modificato in sede di conversione dalla Legge 248/2006, ha aggiunto all’art. 17 del D.P.R. 633/ 72 il comma 6 prevedendo l’applicazione del reverse charg e alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori. Tale previsione normativa è stata successivamente riformulata dall’art. 1 comma 44 lettera a) della Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) il quale ha aggiunto, tra l’altro, anche le lettere b) e c) stabilendo che l’IVA deve essere assolta dal cessionario, soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato ( rif. comma 5 del medesimo articolo 17 ), nelle seguenti ulteriori fattispecie:

- cessioni di “ apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunica-zioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (…) nonché dei loro componenti e accessori ”; - cessioni di “ personal computer e dei loro com-ponenti e accessori ”.

L’estensione dell’inversione contabile alle fattispecie sopra descritte ha lo scopo di contrastare le c.d. “frodi carosello” mediante le quali il fornitore si sottrae al versamento dell’IVA senza che ciò possa essere un motivo per negare la detrazione al cliente salvo dimo-strarne la malafede o la connivenza (Lupi, Il Sole 24 Ore). Ora, l’art. 27 della direttiva 77/388/CEE (Sesta Direttiva) prevede la possibilità per ogni Stato mem-bro di mantenere o introdurre misure particolari in deroga alla direttiva medesima al fine di evitare frodi subordinandone l’applicabilità all’autorizzazione del Consiglio d’Europa.

Quest’ultima è giunta con la pubblicazione nella G.U.U.E. del 25 novembre 2010 della Decisione del Consiglio del 22 novembre 2010 n. 2010/710/UE che ha però limitato l’estensione dell’inversione contabile alle cessioni dei seguenti beni:

- “ telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo ;

- dispositivi a circuito integrato quali micro-processori e unità centrali di elaborazione prima del-la loro installazione in prodotti destinati al consuma-tore finale ”.

Come appare evidente sin dalla prima lettura l’auto-rizzazione del Consiglio fa riferimento ad una defini-zione dei beni oggetto di cessione più puntuale rispet-to a quella contenuta nel comma 6 dell’art. 17 D.P.R. 633/72 ed in particolare:

- per quanto concerne i telefoni cellulari non sono menzionati i relativi componenti ed acces-sori che pertanto rimangono ancorati al criterio ordi-nario di assoggettamento all’imposta sul valore ag-giunto;

- per quanto riguarda la lettera c) essa si intende applicata per la sola parte riferita ai componenti ed accessori cui possono riferirsi i concetti di “ dispositivi a circuito integrato (…)”.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010 viene data una prima interpretazione sistematica del conte-nuto dell’autorizzazione comunitaria ponendola in relazione con il dettato normativo interno. In quella sede viene sostenuta la non applicabilità del reverse charge:

- per la fase del commercio al dettaglio; - per le cessioni di beni effettuate dai c.d. con-tribuenti minimi (ex art. 1, co. 96-117 Finanziaria 2008) i quali nella veste di cessionari dei beni in esame dovranno integrare la fattura ricevuta e versare l’im-posta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con la Risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 vengo-no forniti ulteriori chiarimenti al fine di individuare sia l’ambito soggettivo che oggettivo di applicazione del-l’inversione contabile nonché per precisare i connessi adempimenti e le sanzioni previste in caso di violazio-ne degli obblighi posti a carico delle parti.

I punti seguenti, anche alla luce delle informazioni contenute nei citati provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, affrontano gli aspetti operativi della disciplina

- emettere fattura con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 21D.P.R. 633/72 e senza l’ad-debito dell’IVAcon la dicitura “trattasi di cessio-ne soggetta a reverse charge ex art. 17 c. 6 lett. b) o c) D.P.R. 633/72 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura”.

- integrare la fattura ricevuta con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro degli acquisti ex art. 25 D.P.R. 633/72 ai fini della detra-zione e in quello delle fatture emesse/corrispettivi ex artt. 23 o 24 D.P.R. 633/72 entro il mese di rice-vimento ovvero anche successivamente, ma co-munque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

2. In quale caso la cessione è soggetta al-l’inversione contabile?

Di seguito vengono esposti in forma tabellare i profili soggettivi e oggettivi dell’applicazione del reverse charge per le cessioni di telefoni cellulari e dei dispositivi a circuito integrato.

CEDENTE

AMBITO SOGGETTIVO

(dobbiamo rispondere alla do-manda: chi è l’operatore in-teressato?)

Fonti :

- R.M. 36/E/2011 - ART. 17, commi 5 e 6 lett. b) D.P.R. 633/72

- ART. 22 comma 1 n. 1) D.P.R. 633/72

CESSIONARIO(o committente) - SOGGETTOPASSIVOIVA

in esame, privilegiando un approccio di tipo operativo.

1. Quali sono gli adempimenti conseguenti

all’applicazione del reverse charge?

Cessioni poste in essere nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio (destinazione del bene all’acquirente utilizzatore finale ancorchè soggetto passivo IVA). Per verificare l’ambito di operatività della previsione normativa occorre, pertan-to, risalire alle cessioni escluse in quanto si presumono effettuate nei confronti di acquirenti-utilizzatori finali: - Commercio al minuto ed attività assimilat e

- Soggetti diversi dai precedent i se effettuano le cessioni diret-tamente a utilizzatori finali (esclusivamente in ipotesi di cessione accessoria e strumentale alla fornitura di traffico telefonico, anche di più telefoni purché non eccedenti il 10% delle SIM card cedute ovve-ro in sostituzione di altri telefoni già ceduti nell’ambito del rapporto principale di fornitura del traffico telefonico)

Tabella 1

AMBITO OGGETTIVO

(quali beni oggetto dell’ap-plicazione del meccanismo del reverse charge?)

Fonti :

- Decisione Consiglio UE 22.11.2010 n. 2010/10/UE - R.M. 36/E/2011 - ART. 17, comma 6 lett. b) D.P.R. 633/72 ART. 12 comma 1 D.P.R. 633/72

Cessioni di telefoni cellulari: “ dispositivi…connessi a rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo”NB: sono escluse le cessioni di componenti ed accessori ( salvo si tratti di operazione che completa o integra quella principale di cessione del telefono cellulare )

SEGUE A PAGINA 26

TELEFONI CELLULARI

Page 25 - 187-1

This is a SEO version of 187-1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »