Page 27 - CV_219

Basic HTML Version

NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
27
IL COMMERCIALISTA VENETO
GIORNO PER GIORNO
Esentate dagli
adempimenti antiriciclaggio
le prestazioni
relative al
contenzioso tributario
(...oppure no?)
TRE VENEZIE DA SCOPRIRE
Il Tempio della Beata Vergine del Soccorso (Rovigo)
E
NTRARENEL TEMPIO
della Beata Vergine del
Soccorso, a tutti noto
come “La Rotonda” per
via della sua caratteristica forma
ottagonale, è già di per sé un’espe-
rienza sorprendente: la sobrietà
della struttura esterna, infatti, mi-
nimamente farebbe sospettare la
stupefacente bellezza del suo in-
terno, arricchito da un susseguirsi
di tele realizzate da alcuni tra i più
importanti artisti attivi nel Veneto
tra il XVI ed il XVII secolo.
Il visitatore più attento, tuttavia,
apprezzerà il piacere di conoscere
la storia di questo edificio, costru-
ito grazie ad una incredibile rac-
colta di fondi presso tutta la po-
polazione, per dare degna dimora
ad una antica immagine, raffiguran-
te una Madonna con bambino che
regge nella mano una rosa, alla
quale sono attribuiti numerosi mi-
Rovigo,
La Rotonda
, interno. A
sinistra, la
Beata Vergine del Soccorso
racoli documentati anche dalle cro-
nache dell’epoca, tra cui la
strana
preservazione del territorio circo-
stante da una pestilenza che aveva
imperversato ovunque.
Due chiacchiere con il “
sacrista
”,
incaricato della custodia quotidia-
na della Chiesa, saranno sufficien-
ti per rendersi conto dell’importanza,
anche sotto il profilo religioso, di
questo poco conosciuto luogo di pel-
legrinaggio del Polesine.
R
IPRENDENDOQUANTOPUBBLICATO in un precedente inter-
vento sul numero di gennaio/febbraio 2012 (
La normativa
antiriciclaggio: perché è discriminante
), con il quale veniva
denunciata la disparità di trattamento nei confronti dei commer-
cialisti (e dei consulenti del lavoro), rispetto agli avvocati ed ai notai, con
riguardo agli obblighi di identificazione ed adeguata verifica della clientela
nelle prestazioni concernenti il contenzioso tributario, si segnala un’impor-
tante novità. L’autore del pezzo, pur se frustrato dalla mancata risposta da
parte dei diversi soggetti, anche istituzionali, ai quali si era rivolto (a tut-
t’oggi giace in Senato senza risposta un’interrogazione parlamentare pre-
sentata sul punto durante la scorsa legislatura), non si è arreso ed ha infine
chiamato in causa il Sen. Giorgio Pagliari (peraltro un avvocato…), in qua-
lità di primo firmatario del DDL di riforma del processo tributario, ottenen-
do finalmente un cenno di concreta attenzione.
La risposta del parlamentare viene, come da sua autorizzazione, riportata
integralmente ed è la seguente.
"
Con riferimento alla questione sottoposta, a mio parere, non sussiste la
preoccupazione di una discriminazione tra dottori commercialisti ed
esperti contabili, da una parte, e avvocati, notai e altri professionisti
legali, dall’altro. Molto chiaramente il secondo comma dell’art. 12 del
D. Lgs. esclude … dall’applicazione della disciplina antiriciclaggio sia
i dottori commercialisti che i revisori contabili che gli avvocati e gli altri
professionisti legali “per le informazioni che essi ricevono da un loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posi-
zione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità
di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano rice-
vute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.” La nor-
mativa italiana sul punto, appare coerente con la disciplina comunita-
ria che regola la disciplina dell’adeguata verifica e delle conseguenti
segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio (o frutto di altri
reati) alle autorità competenti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia
profilo oggettivo. La normativa sopra citata non può essere applicabile
ai soggetti che operano nella difesa del contribuente nel processo tribu-
tario, e ciò risulta coerente con le previsioni della direttiva comunitaria,
dato che le normative hanno ambiti oggettivi di applicazione diversi e
finalità non coincidenti. La sola coincidenza del profilo soggettivo non
appare sufficiente a giustificare una estensione della normativa nazio-
nale rispetto a quanto previsto dalla direttiva comunitaria
.
In ogni caso,
il recepimento della direttiva comunitaria da parte del legislatore ita-
liano non determina situazioni di discriminazione tra le diverse catego-
rie soggettive. La formulazione dell’art. 12 è talmente ampia da non
poter ritenere esclusa l’applicazione alla difesa innanzi al tribunale
tributario, sia nell’attuale formulazione che in quella contenuta nel
Codice del processo tributario"
.
Come si vede, vista l’autorevolezza della fonte il sopra riportato parere
dovrebbe tranquillizzare (almeno in apparenza) i molti colleghi che, al con-
trario, su questo argomento tanto tranquilli non sono; però…vi è un però.
Vi è infatti che, anche e soprattutto da ciò che si sente spiegare nei conve-
gni (chi scrive ha avuto modo di porre specificamente il quesito, ottenendo
sempre la stessa risposta) nonché da quanto viene riferito da colleghi che
hanno subìto controlli da parte della GdF in merito all’antiriciclaggio, a
quanto sembra i verificatori ritengono invece dovute le attività afferenti
l’adeguata verifica, in capo ai dottori commercialisti, anche in relazione ai
contenziosi o pre contenziosi per valori della pratica superiori agli Euro
15.000. Vi è poi, ancora, che lo stesso Consiglio nazionale dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili, nelle proprie
Linee Guida per l'adeguata
verifica della clientela
, visionabili sul nostro sito nazionale, pone le pre-
stazioni di
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale
e stragiudiziale
fra quelle formanti oggetto di adeguata verifica,
evidenziandosi così un vero e proprio paradosso per il quale un avvocato
ci dà ragione mentre il nostro Consiglio Nazionale pare darci torto...
Anche il nostro collega On.le Enrico Zanetti, attuale sottosegretario al-
l’Economia, è stato infine raggiunto dalla lamentazione, impegnandosi (la
conferma è solo di alcuni giorni orsono) ad acquisire il parere del Ministero
del Tesoro al fine di dare finalmente un definitivo chiarimento sul punto.
Nel frattempo, non ci resta che aspettare e sperare (magari chiedendo nel
frattempo al nuovo Consiglio Nazionale quanto meno un'adeguata revisio-
ne delle fatidiche Linee Guida).