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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
fatto e le “ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’Amministrazione”. Al 2° comma preci-
sa l’ulteriore contenuto degli atti dell’Amministrazio-
ne Finanziaria e dei concessionari della riscossione,
dovendo indicarsi: l’ufficio e il responsabile del proce-
dimento presso cui informarsi; l’organo ricettore di
eventuale istanza di riesame; modalità e termini per
proporre ricorso.
La motivazione deve essere espressa in modo da su-
perare l’adempimento meramente formale e tecnico,
ma tale da permettere un esercizio pieno del diritto di
difesa, enunciando un principio di effettività del con-
traddittorio, elemento caratterizzante non solo della
funzione giurisdizionale ma propria anche delle attivi-
tà della pubblica amministrazione.
L’art. 8 prevede che “l’obbligazione tributaria possa
essere estinta anche per compensazione”, estenden-
dosi, nel secondo comma all’ammissibilità dell’accollo
del debito di imposta altrui.
L’articolo 10 dello Statuto è forse il più incisivo per
l’ordinamento fiscale italiano, presente da tempo nei
modelli legislativi più avanzati. Detta norma statuisce
che “
i rapporti tra contribuente e Amministrazione
Finanziaria sono improntati al principio della colla-
borazione e buona fede
”.
Il principio di collaborazione e buona fede richiama
non solo gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione ma
anche l’art. 97 secondo il quale “i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione”.
Per la Corte di Cassazione “l’Amministrazione Finan-
ziaria non è un qualsiasi soggetto giuridico, ma è una
pubblica amministrazione. Tale veste, come le attribui-
sce speciali diritti funzionali che assicurino nellamanie-
ra più ampia e spedita il perseguimento delle sue finalità
nell’interesse collettivo, così, per la stessa ragione, la
obbliga all’osservanza di particolari doveri prima fra
tutti quelli dell’imparzialità espressamente sancito
dall’art. 97 della Costituzione” (così Cass., sez. I, 29
marzo 1990, in
Dir. prat. tribut.,
1990, II, 1230).
Il concetto di “buon andamento” non deve riferirsi
solo all’efficacia ed efficienza amministrativa ma deve
coinvolgere anche il rispetto della fiducia indotto nei
cittadini e la lealtà nei loro confronti, per cui ove il
soggetto pubblico abbia assunto un dato comporta-
mento è tenuto a non mutarlo almeno nel corso dei
rapporti in essere.
Il principio dell’affidamento deve essere applicato al-
l’Amministrazione Finanziaria per cui “se in una sua
circolare l’Amministrazione Finanziaria ha espresso
l’avviso che una certa fattispecie non è tassabile e poi
muta orientamento, deve astenersi dal sottoporre ad
imposta la fattispecie verificatasi prima del mutamen-
to di opinione
8
.”
Ciò non significa che l’Amministrazione non possa
rettificare i propri orientamenti, ma dovrà salvaguar-
dare le indicazioni date, gli impegni assunti e il conse-
guente legittimo affidamento creato. Non sono dovute
sanzioni o interessi qualora il contribuente si sia con-
formato a indicazioni contenute in atti amministrativi
anche se errati da parte dell’Amministrazione stessa.
Il terzo comma stabilisce che non possono essere
irrogate sanzioni quando la violazione dipenda da obiet-
tive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambi-
to di applicazione della norma tributaria
9
.
L’emendabilità degli errori risulta una conseguenza
coerente con quanto sopra indicato. La Corte di
Cassazione ha stabilito che “in un sistema improntato
ormai, per effetto dell’entrata in vigore dello Statuto
del contribuente, ai principi di tutela dell’affidamento
e della buona fede, deve riconoscersi al contribuente la
possibilità di far valere, attraverso la procedura del
rimborso, disciplinata, compiutamente dall’art. 38 del
D.P.R. n. 602/1973 ogni tipo di errore materiale o di
diritto, commesso in buona fede nel momento della
redazione della dichiarazione e da cui sia derivato un
pagamento indebito” (Cass., sez. trib., 10 settembre
2001, n. 11545). “Ovviamente - ha precisato la Corte
- la prova dell’inesistenza della obbligazione tributaria
a causa di un errore e la prova del verificarsi di un
indebito grava sul contribuente, che deve fornire gli
elementi costitutivi della sua pretesa”.
L’articolo 11 “Interpello del contribuente” riguarda il
diritto del cittadino a conoscere le conseguenze fiscali
delle proprie azioni, derivato dal diritto di essere in-
formati. Impegna l’Amministrazione Finanziaria a di-
chiarare gli adempimenti che conseguono ad una deter-
minata operazione, in modo da consentire all’interes-
sato di valutarne gli effetti sulla propria posizione e
interessi.
Si affianca alle precedenti figure di interpello antielusivo
e interpello disapplicativo, integrandosi con i previsti
servizi di consulenza giuridica. In base al primo comma,
“ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al-
l’Amministrazione Finanziaria, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze
di interpello concernenti l’applicazione delle disposi-
zioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi
siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse”.
La risposta dell’Amministrazione Finanziaria, scritta
e motivata, vincola l’Amministrazione con esclusivo
riferimento alla questione oggetto dell’istanza di inter-
pello e limitatamente al richiedente e qualora essa non
pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma
primo, si intende che l’Amministrazione concordi con
l’interpretazione o con il comportamento prospettato
dal richiedente.
Di conseguenza, qualsiasi atto anche a contenuto
impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla
risposta è nullo.
L’articolo 12 rivede i diritti e le garanzie del contri-
buente nelle verifiche fiscali, aggiungendosi a quanto
indicato negli artt. 52 D.P.R. n. 633, e 32 e 33 D.P.R.
n. 600. In primo luogo l’art. 12, 2° co, dispone che
all’inizio di una verifica il contribuente abbia diritto ad
essere informato delle ragioni che la giustificano e del-
l’oggetto che la riguarda, così come della facoltà di
farsi assistere da un professionista abilitato dinanzi
agli organi di giustizia tributaria, nonché dei suoi diritti
e degli obblighi. Può richiedere che l’esame dei docu-
menti contabili e amministrativi possa svolgersi pres-
so l’ufficio dei verificatori o presso lo studio del pro-
fessionista che lo assiste.
Ha diritto di far risultare proprie osservazioni e rilievi
nel processo verbale di verifica. Viene inoltre stabilita
una durata massima di permanenza degli operatori ci-
vili e militari nella sede del contribuente di trenta
giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta in caso di
particolari complessità dell’indagini, prevedendo tempi
e modalità per la sua effettuazione.
Infine viene previsto che il contribuente, nel caso ri-
tenga che i verificatori procedono con modalità non
conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del
contribuente secondo quanto previsto dall’art. 13.
A completare il sistema delle garanzie e tutele del con-
tribuente è previsto l’istituzione del Garante del con-
tribuente contenuta nell’art. 13 dello Statuto, con po-
teri soprattutto nella segnalazione e nella denuncia di
disfunzioni e di irregolarità, non senza potersi so-
stituire agli uffici ovvero nella rimozione degli atti
che si assumono viziati.
Il Garante del contribuente appare ancora uno stru-
mento poco incisivo a tutela dei contribuenti. Peral-
tro, considerando i tempi lunghi con cui la cultura
civica si muove nel nostro Paese, si deve riconoscere la
potenziale positività che questa figura potrà avere in
futuro se la relazione tra lo Stato e i cittadini si manter-
rà in una direzione più rispettosa, non viziata da pre-
giudizi e sfiducia reciproca, dove la quantificazione
tributaria abbandoni il concetto di
imposta
, lasciando
il posto a quello di più consapevole e condiviso di
contribuzione
.
8
F. Tesauro,
Istituzioni di diritto tributario
II ed, Utet, To 1991
9
V. la norma di cui all’art 8 D. Lgs. 546 /1992 “Contenzioso”.
Lo statuto del contribuente
SEGUE DA PAGINA 8
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