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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Conti al fine di evitare tracolli pubblici e speculazioni.
Un esempio operativo potrà chiarire. L’azienda Alfa Spa ha contratto un mutuo
ventennale al tasso fisso del 4% per 20 anni. Il tasso
Swap
di riferimento è attual-
mente pari al 2,25% cosicché la società potrebbe vendere uno S
wap
“cambiando la
sua posizione da fisso a variabile e diventando pagatrice di una rata non più pari al
4% fisso annuo, ma al Tasso Euribor 6 mesi più 175 punti base, vale a dire il 2,15%.
Quasi la metà degli interessi!
Si pensi ad un’altra fattispecie aziendale molto ricorrente, quella di aziende che
operano con paesi che regolano in divisa estera. In questi casi per proteggere gli
introiti e garantire le uscite future per pagamenti senza sopportare differenze legate
alle oscillazioni di cambio, le aziende operano sul mercato a termine dei cambi.
L’esempio potrebbe essere quello
di un’azienda italiana che ha venduto merci in
Usa per 5 milioni di dollari con un cambio corrente euro/dollaro pari a 1,38. Se fra
120 giorni, quando il cliente regolerà il suo debito all’azienda, il cambio euro/dollaro
sarà 1,40, quest’ultima subirà una perdita secca, se invece il cambio sarà pari a 1,36,
per l’azienda ci sarà un guadagno secco. Per stabilizzare la situazione ed evitare
sorprese, l’azienda saggiamente venderà a termine i dollari lo stesso giorno che
concluderà l’affare. Al termine di questo
excursus
esemplificativo nel mondo
aziendale finalizzato a far conoscere l’applicazione dei prodotti derivati, questi
ignoti sconosciuti che invece sono molto più diffusi di quanto si creda, procediamo
con l’analisi delle variazioni che il Regolamento Emir comporterà in questo segmen-
to di mercato noto come mercato dei Derivati Over The Counter.
Per quanto riguarda il primo pilastro del Regolamento Emir, che impone alle impre-
se non finanziarie di compensare tutti i derivati definiti
eligible
presso una CCPs,
solo nel caso in cui la compensazione, cioè lo sbilancio fra posizioni debitorie e
creditorie sia superiore alla cosiddetta soglia di compensazione, verosimilmente
nella realtà italiana, stanti i limiti previsti per la compensazione, non si ritiene
fortemente impattante questo tipo di prescrizione che comprenderà nel proprio
perimetro un numero ristretto di grandi imprese e enti. Maggiore impatto operati-
vo, organizzativo ed economico nonché finanziario avrà invece quanto previsto per
il secondo pilastro, in cui si prevede l’attivazione di Tecniche di Mitigazione del
rischio di controparte e di mercato come di seguito rappresentato:
a.
Conferme d’ordine tempestive scambiate fra le controparti secondo le
tempistiche definite dalla Commissione Europea;
b.
Riconciliazione del Portafoglio con la frequenza definita dai Regolamenti
della Commissione Europea;
c.
Accordi finalizzati alla risoluzione delle controversie;
d.
Compressione del Portafoglio
Le prescrizioni previste per il secondo pilastro si caricano di ulteriori gravami nel
caso in cui le imprese superassero la soglia di compensazione prevista per il primo
pilastro. In sostanza le imprese che superano le soglie previste e rientrano nel
primo pilastro devono sostenere le incombenze previste per esso, quelle previste
per il secondo pilastro e devono adottare delle procedure di gestione dei rischi che
prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con
SPECIALE BORSEDI STUDIO 2014
Elisa Nadalini
/ Il rigore europeista invade
la jungla dei derivati OTC
SEGUE DA PAGINA 30
Il
buyer
dello
Swap
, impegnandosi a pagare ad un tasso fisso e
ricevere un tasso variabile, rimane esposto ad una diminuzione non
preventiva dei tassi d’interesse. Al contrario, colui che vende un
contratto
Swap
, impegnandosi a corrispondere interessi
parametrizzati ad un indice variabile, si trova esposto ad un aumento
dei tassi d’interesse.
Definizione delle posizioni
Seller dello Swap
(RECEIVER)
Buyer dello Swap
(PAYER)
Paga interessi a
tasso variabile
Riceve interessi a
tasso variabile
Paga interessi a
tasso fisso
Riceve interessi a
tasso fisso
PRASSI DI SEGNALAZIONE 
OPERAZIONI TRA 
CONTROPARTI DI MERCATO 
Entrambe le parti effettuano la 
segnalazione per contro proprio 
OPERAZIONI CON CLIENTI 
PERSONE FISICHE 
Il cliente non ha l’obbligo di effettuare la 
segnalazione, l’intermediario si. 
OPERAZIONI CON CLIENTI 
IMPRESE 
Entrambe le parti hanno l’onere di 
segnalare l’operazione, ma il cliente può 
delegare l’adempimento all’intermediario. 
adeguata segregazione, la cosiddetta Marginazione/Collateralizzazione.
A tutto ciò si aggiungono gli obblighi previsti dal terzo pilastro del Regolamento
EMIR che impone, anche alle controparti non finanziarie, l’obbligo di segnalazione
di tutte le operazioni in derivati
OTC
presso un
Trade Repositary
.
Rilevato che la maggioranza delle imprese
non ha le infrastrutture e gli appli-
cativi informatici adatti per effettuare le segnalazioni, dovrà delegare l’onere di
segnalazione agli intermediari di cui si avvalgono sostenendo degli oneri non indif-
ferenti specie se si ricade nell’obbligo di segnalazioni a controparti centrali (CCP).
In conclusione possiamo dire che il Regolamento Emir entrato in vigore quasi in
sordina estenderà i suoi effetti su un segmento finanziario innovativo, quale quello
dei prodotti derivati, con impatti operativi ed organizzativi che non sono ancora del
tutto noti, stanti anche previsioni legislative incomplete. Ad oggi infatti manca un
pronunciamento importante da parte delle autorità Europee che non si sono ancora
pronunciate circa la tipologia di derivati da far rientrare tra quelli definiti
elegible
e
quindi da sottoporre agli obblighi e alle incombenze rappresentate in questo lavoro.