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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
SPECIALE BORSEDI STUDIO 2014
Elisa Nadalini
/ Il rigore europeista invade
la jungla dei derivati OTC
SEGUE DA PAGINA 29
L’EMIR prevede inoltre l’estensione del campo di applicazione della normativa
alla negoziazione dei derivati effettuata con entità anche al di fuori dell’UE, a
condizione che vi siano determinate condizioni.
Ai fini di assicurare maggiore trasparenza, inoltre, è stato introdotto il cosiddetto
terzo pilastro, ossia l’obbligo di segnalazione di tutte le informazioni relative ad
ogni contratto derivato stipulato e ogni modifica e cessazione dello stesso ai c.d.
“repertori di dati” (
Trade Repositories - TR
): in questo modo il regolatore può
monitorare l’aumento del rischio sistemico causato da un’eccessiva concentrazione
del rischio. L’articolo 9 del Regolamento UE n. 648/2012 del 4 luglio 2012
1
, preve-
de infatti che tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati (sia OTC
che quotati su mercati regolamentati), debbano essere segnalate a Repertori di Dati
centrali certificati dall’Autorità di Vigilanza Europea sui mercati Finanziari (ESMA).
Tale obbligo è entrato in vigore il 12 febbraio 2014, contemporaneamente in tutta
l’Unione Europea. Un’importantissima novità riguarda il fatto che l’obbligo di
segnalazione non viene imposto solo agli intermediari finanziari (tipicamente ban-
che), ma anche ai clienti di questi ultimi che acquistino opzioni,
swap
, o altri
strumenti finanziari derivati. Nella definizione di controparte ricadono infatti tutte
le imprese che hanno sede nell’Unione Europea.
Le segnalazioni delle operazioni ai sensi EMIR non dovranno riguardare solo l’ese-
cuzione delle operazioni, a differenza di quanto richiesto dalle segnalazioni previ-
ste dalla Direttiva MIFID, ma dovranno avere ad oggetto anche qualsiasi modifica o
cessazione del contratto. Per quanto concerne le tempistiche per effettuare le segnalazioni,
queste sono molto strette e data la complessità di alcuni prodotti derivati strutturati
2
,
non sarà semplice per gli intermediari conformarsi a questo onere. Una problematica
legata alle segnalazioni è l’applicazione retroattiva dell’obbligo: il primo comma dell’ar-
ticolo 9 prevede che debbano essere segnalate non solo le operazioni concluse dal
momento dell’entrata in vigore del Regolamento in avanti, ma tutti i contratti derivati
stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere al momento dell’entrata in vigore
del Regolamento (12 febbraio 2014) e stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012.
Per effettuare la segnalazione di queste operazioni è previsto un termine diverso da
quello sopracitato: gli intermediari avranno a disposizione 90 giorni per le operazioni
ancora in essere e 3 anni per le operazioni estinte entro il 12 febbraio 2014.
Le imposizioni contenute nel Regolamento EMIR sono implementate dal Regolamento
delegato n. 148/2013, emanato dalla Commissione, che specifica le norme tecniche che
precisano le informazioni minime da segnalare alle
Trade Repositories
sulle transazioni.
Il Regolamento Delegato individua 59 campi che le controparti devono completare
nel momento in cui effettuano una segnalazione. I dati da segnalare sono suddivisi
in due sezioni a seconda che si tratti di dati relativi alle controparti o che si tratti di
dati concernenti l’operazione. L’Emir, permettendo all’Autorità Europea ed a tutte
le Autorità Nazionali l’accesso ai dati di tutte le operazioni effettuate sul territorio
europeo, mira a raggiungere superiori livelli di trasparenza e una riduzione del
rischio sistemico sul mercato dei derivati.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio il Legislatore domestico ha inserito la
previsione delle sanzioni all’interno del Testo Unico Finanziario. Con il nuovo
articolo 193 quater del TUF vengono previste sanzioni da 2.500 a 250.000 Euro
per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione delle controparti finanzia-
rie e non finanziarie che non osservano le disposizioni del Regolamento EMIR. E’
importantissimo notare che il comma 2 dell’art. 33 estende il regime sanzionatorio,
in caso di mancata segnalazione, anche agli organi di controllo societari!
Inoltre l’Emir prevede per chi stipula contratti derivati la necessità di dotarsi di un
codice identificativo univoco riconosciuto a livello internazionale che, come chiari-
to dall’ESMA (
European Securities and Markets Authority
), deve essere un codice
LEI (
Legal Entity Identifier
) rilasciato da un “
Local Operating Unit
” autorizzato
dall’organismo di sorveglianza ROC (
Regulatory Oversight Committee
). In Italia
l’ente pubblico omologata come soggetto abilitato nell’ambito del sistema globale
LEI per l’identificazione degli operatori di mercato è la UnionCamere. L’attivazio-
ne di un codice LEI costa tra i 100 e i 200 $.
LECONSEGUENZE…
Nel breve periodo l’EMIR presenta significative sfide operative e di processo,
soprattutto per le imprese non finanziarie e di piccole dimensioni che risultano
essere meno preparate alle innovazioni previste dalla normativa.
Il Regolamento Emir estende la sua azione su quelle attività aziendali che si pongo-
no a corollario delle attività caratteristiche, ma non già secondarie, che sono incluse
nel perimetro finanziario, quanto mai fondamentale in questi anni di crisi. Molte
sono infatti le aziende che hanno fatto della finanza una voce consistente dei propri
bilanci, allorquando le produzioni risentivano e risentono ancora, dei venti di crisi
e della concorrenza di
player
internazionali delocalizzati in aree a basso costo di
manodopera. In particolare la crisi di liquidità che ha animato lo scenario del merca-
to finanziario nel dopo
Lemhan Brothers
e bolla dei mutui
subprime
, ha determina-
to forti variazioni dei tassi di mercato, specie in Europa, discriminando fra paesi
periferici e
core
sulla base della classificazione “rigorista” che ha nel debito pubbli-
co il criterio di classificazione. Si è quindi assistito ad una continua e sistematica
compressione dei tassi finalizzata alla ripresa economica che ancora stenta, e guida-
ta dalle politiche monetarie che hanno nelle banche Centrali la loro
guidance.
Da qui l’esigenza specie per le aziende italiane e spagnole annoverate fra i periferici
doc
dell’eurozona, di guardare al mondo dei prodotti derivati per coprire le proprie
posizioni a debito e a credito su tassi d’interesse e valute, in modo da proteggere le
posizioni e i bilanci evitando il crearsi di differenziali negativi e quindi perdite a
conto economico.
Per comprendere le diverse fattispecie di situazioni, si pensi ad imprese con posi-
zioni debitorie a lungo termine conseguenti a investimenti in fabbricati, attrezzatu-
re, macchinari ed altre immobilizzazioni, che hanno contratto mutui a tasso varia-
bile alla vigilia del forte aumento dei tassi euribor, che raggiunsero il 5%, oppure a
coloro che li hanno contratti a tasso fisso prima degli interventi delle Banche
Centrali con azioni espansive e che devono oggi fare i conti con un euribor 6 mesi
pari allo 0,40%. Nell’uno e nell’altro caso ci si trova di fronte ad imprese che
devono necessariamente correggere le loro posizioni originarie ricorrendo alla finan-
za innovativa che ha nell’utilizzo degli strumenti derivati il proprio
driver
, attivan-
do degli
Interest Rate Swap
semplici (
plain vanilla
) oppure strutturati (
swap option,
zero cost collar, cap, floor
…).
Questo tipo di attività consente infatti di correggere delle posizioni laddove gli
scenari cambiano direzionalmente, consentendo forti risparmi delle spese per inte-
ressi passivi e l’introduzione di manovre tattiche da attuare anche più volte in
diversi sensi nel corso della vita della posizione debitoria/creditoria.
Queste dinamiche sono state molto frequenti anche nell’ambito pubblico con le
note ristrutturazioni dei debiti che i vari enti pubblici hanno contratto col sistema
bancario e con la Cassa Depositi e Prestiti e attentamente monitorati dalla Corte dei
1
Regolamento UE n. 648/2012 del 04.07.2012 - Art. 9: "Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi
modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni … Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la
conclusione, la modifica o la cessazione del contratto."
2
Composti ad esempio da catene di opzioni su vari elementi sottostanti oppure meccanismi di swap basati su complesse formule matematiche
La traduzione letterale di Swap è quella di “scambio”, infatti: la
controparte A procede al pagamentyo di uno o più flussi finanziari
alla controparte B ricevendo da quest’ultimo uno o più flussi
finanziari, questi ultimi valorizzati sulla base di un parametro di
riferimento diverso rispetto ai primi.
Flussi finanziari valorizzati sulla base
di un parametro
Į
B
A
Flussi finanziari valorizzati sulla base
di un parametro
ȕ
Interest Rate Swap
o più semplicemente
SWAP
Contratto mediante il quale due controparti si impegnano a
scambiarsi pagamenti periodici di interessi calcolati su un capitale di
riferimento (nozionale) per un periodo di tempo predefinito, pari alla
scadenza del contratto stesso.
Il contratto Swap
Acquirente dello
Swap
Venditore dello
Swap
Si impegna a pagare
interessi
a
tasso
variabile ricevendo, in
cambio, interessi a tasso
fisso.
Si impegna a pagare
interessi a tasso fisso
ricevendo, in cambio,
interessi a tasso variabile.
SEGUE A PAGINA 31