Page 40 - CV_218

Basic HTML Version

NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
29
IL COMMERCIALISTA VENETO
ELISANADALINI
Praticante Ordine di Udine
Il rigore europeista invade
la jungla dei derivati OTC
SPECIALE BORSEDI STUDIO 2014
PREMESSA
Il tutto è cominciato nel lontano 25 settembre 2009, quando i leader del G-20 si
riunirono a Pittsburgh, al fine di elaborare delle strategie volte a rafforzare i mercati
dei derivati. Perché?
Il crollo di Lehman Bros, AIG e Bear Stearns nel 2008 ha evidenziato delle criticità
fondamentali nella regolamentazione del mercato dei derivati
over the counter,
composto da circa 650 trilioni di dollari. Alla luce della crisi finanziaria e dell’im-
portanza devastante che può assumere il rischio di controparte all’interno dei
contratti derivati
OTC
, i grandi leader hanno quindi convenuto che tutti i contratti
derivati
over the counter
standardizzati avrebbero dovuto essere trattati all’interno
di mercati regolamentati o, su sistemi o piattaforme alternative di negoziazione che
facciano comunque ricorso a procedure di compensazione gestite da controparti
European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Gli impatti del regolamento EMIR per le imprese
centrali.
Le decisioni assunte a Pittsburgh vengono recepite a livello europeo dal Regola-
mento UE n. 648 del 4 luglio 2012, il c.d. “Regolamento EMIR (
European Market
Infrastructure Regulation
)”, entrato in vigore il 16 agosto 2012.
Cosa succederà? Quando accadrà? Cosa cambierà? Ma soprattutto: che im-
patti avrà il Regolamento Emir per le nostre aziende e per gli enti locali che
fino ad oggi per coprirsi dal rischio di cambio e di tasso hanno operato con
i derivati OTC?
COS’È ILREGOLAMENTOEMIR?
Il Regolamento Emir, è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea il 16 agosto
2012, ma la sua applicazione è stata prevista in vari
step
tra il 2013 e il 2014.
’’
’
p
16.08.2012
Entrata in vigore del
Regolamento EMIR
19.12.2012
La Commissione Europea
approva gli standard tecnici per
le controparti centrali, TR e la
maggior parte degli obblighi
per le imprese
15.03.2013
Entrata in vigore dei primi
standard tecnici per TR, CCPs
e obblighi per derivati non
soggetti a compensazione
centrale.
2° semestre 2013
Individuazione delle TR e
pubblicazione del Pubblico
Registro relativo a OTC
soggetti a compensazione
tramite le CCPs
14.02.2014
Avvio degli obblighi di
reportistica alle TR
2° semestre 2014
Entrata in vigore degli standard
tecnici relativi agli obblighi di
compensazione per OTC standard e
non (compensazione su base
bilaterale)
2° quadrimestre 2014
E’ previsto il primo set di
obblighi di compensazione
L’Emir è stato introdotto con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico, attraverso
l’imposizione, per i contratti derivati OTC standardizzati di fatto, dell’obbligo di
compensazione tramite controparte centrale sia per controparti finanziarie che non
finanziarie (imprese commerciali, produttive, etc…).
Il Regolamento coinvolge i derivati
OTC
, cioè i contratti derivati la cui esecuzione
non ha luogo su mercati regolamentati o su mercati di un paese terzo considerato
equivalente a un mercato regolamentato.
I contratti non soggetti a tale obbligo di compensazione, continueranno a essere
conclusi su base bilaterale, ma dovranno essere sottoposti a tecniche di mitigazione
e gestione del rischio. L’art. 4 del Regolamento Emir stabilisce infatti che le controparti
finanziarie e non finanziarie, devono compensare presso una c.d. controparte cen-
trale (Central Counter Parties - CCPs) i contratti derivati
over the counter
conclusi
e soggetti all’obbligo di compensazione.
Tra le controparti finanziarie rientrano imprese di investimento autorizzate, enti
creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento. Le
controparti non finanziarie sono individuate invece in qualsiasi controparte stabi-
lita in Europa che non sia definita dall’EMIR come controparte finanziaria, com-
prese le società, le CCPs, i repertori di dati e le
trading venues
. L’obbligo di
compensazione si applica alle controparti non finanziarie se la media mobile a
trenta giorni lavorativi delle loro posizioni in contratti derivati
OTC
supera la soglia
di compensazione individuata da Reg.to UE n. 149/2013, art. 11. La soglia di
compensazione è diversa a seconda delle tipologie di derivati: 1 miliardo di euro
nozionale per contratti derivati su crediti o su azioni e 3 miliardi di euro nozionale
per derivati su tassi d’interesse, di cambio, su materie prime e altro.
SEGUE A PAGINA 30
I mercati
Over The Counter (OTC)
si caratterizzano
dal fatto di non prevedere i requisiti organizzativi
riconosciuti ai mercati regolamentati e pertanto
sono il complesso delle transazioni che per ogni
genere di strumento, avvengono al di fuori dei
mercati borsistici o
trade venues
regolamentate
(mtf, piattaforme private etc.). I mercati OTC sono
il complesso di negoziazioni che non figurano
formalmente in listini ufficiali e la cui funzionalità
è organizzata da alcuni attori, intermediari,
secondo regole non standardizzate. La quotazione
o meglio il prezzo nei mercati OTC si forma
attraverso il meccanismo dell’incontro tra
domanda e offerta e pertanto varia continuamente
in modo del tutto scorrelato rispetto all’andamento
dei mercati ufficiali. Le contrattazioni avvengono
in maniera informale attraverso conversazioni
bilaterali tra le parti spesso in maniera telefonica
o telematica. L’etimologia
Over The Counter
risale
all’espressione usata nelle farmacie per indicare
prodotti da banco per i quali non è necessaria la
prescrizione e i cui prezzi non sono pertanto
controllati e controllabili.