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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
pagamento di un interesse pari al tasso soglia e quanto abbia ricevuto in più
rispetto al tasso soglia dovrà essere restituito”
(Sent. n. 1779/2006).
Occorre comunque evidenziare che secondo una diversa ed opposta lettura
interpretativa della norma, l’”usura sopravvenuta” sarebbe invece inammissibile.
A sostegno di tale tesi è stato argomentato da un lato che l’usurarietà non può
di per
prescindere dal momento della pattuizione e dall’altro che, anche sui conti
correnti non nati usurari, ogni variazione del tasso si configura come novazione del
contratto e quindi, intervenendo
ex novo
una pattuizione “usuraria”, si ricostitui-
sce periodicamente la fattispecie dell’usura
ab origine
e la fattispecie dell’usura
sopravvenuta risulta assorbita da quest’ultima.
Secondo questo orientamento, dunque, in tutti i casi di superamento della soglia
sarebbe applicabile la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. (
ex plurimis
, Trib. Padova,
Sent. 26.07.2012, n. 2000).
Dal punto di vista tecnico-matematico, si evidenzia poi che la rielaborazione del
SPECIALE BORSEDI STUDIO 2014
Federica De Pieri
/ Aspetti normativi ed applicativi dell'
iter
di verifica dell'usura
su un conto corrente bancario
SEGUE DA PAGINA 22
conto corrente, in particolare nell’ipotesi di ricalcolo delle competenze al tasso
sostitutivo, deve essere sviluppata coerentemente rispetto al metodo di verifica
dell’usura che ha evidenziato gli sforamenti.
Difatti, laddove la verifica sia stata condotta secondo il metodo a) o secondo il
metodo c), il tasso sostitutivo dovrà essere applicato ai numeri debitori, configuran-
dosi come omnicomprensivo e comprensivo anche delle spese e delle c.m.s..
Viceversa, nel caso in cui la verifica sia stata condotta secondo il metodo b), sarà
necessario applicare il tasso soglia rilevato per gli interessi ai numeri debitori
(scomputando gli oneri collegati all’erogazione del credito) ed il tasso soglia c.m.s. alla
base di calcolo c.m.s..
Giova infine rammentare che la quantificazione degli interessi usurari può comunque
essere fatta solamente in presenza di una pattuizione usuraria.
Difatti, in assenza di un’adeguata e valida pattuizione, la disciplina da applicare
sarà quella prevista inmateria di “trasparenza bancaria” e, ai fini della rielaborazione,
si procederà allo scomputo della c.m.s. e delle spese non pattuite ed al ricalcolo
degli interessi secondo il criterio sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.