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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
GIULIANOGHEROTTO
Ordine di Gorizia
La mediazione creditizia alla luce
della riforma del D. Lgs. 141/2010
SEGUE A PAGINA 20
Novità per i mediatori creditizi
conseguenti l’istituzione
dell’Organismo degliAgenti e dei Mediatori
Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141,
in vigore dal 19.09.2010 e successivamente mo-
dificato dall’art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.
218 e dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 set-
tembre 2012, n. 169
ha trasformato profonda-
mente il Testo Unico Bancario con particolare
riferimento ai Titoli V e VI prevedendo altresì l’in-
troduzione del Titolo VI bis. Con il decreto è sta-
ta ristrutturata la normativa che disciplina l’atti-
vità dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi. Sono stati definiti i nuovi stringenti re-
quisiti richiesti per svolgere la professione di
agente e mediatore creditizio (Titolo VI bis), figu-
re che sono state nettamente distinte tra loro e
che, fino all’entrata in vigore della nuova norma,
non venivano nemmeno marginalmente definite
dal Testo Unico Bancario. L’obiettivo della rifor-
ma si può individuare nella volontà di introdurre
nuovi strumenti a tutela dei consumatori, garan-
tendo una maggiore trasparenza e una
certificazione della professionalità degli opera-
tori del credito, rendendo in contemporanea più
stringente l’accesso alla professione ai soggetti
che offrono finanziamenti al pubblico e relativi
servizi di intermediazione.
L
’approfondimento che proponiamo si
concentra soprattutto sulla rivoluzio-
ne occorsa nel mondo della mediazione
creditizia. Fino alla riforma tale attività
veniva di fatto esercitata da soggetti iscritti ad
un registro tenuto dalla Banca d’Italia alla cui
partecipazione si poteva ricorrere senza il pos-
sesso di particolari requisiti formali o professio-
nali (era sufficiente un titolo di studio di base).
La mancanza di regolamentazioni in tal senso
aveva favorito l’esercizio dell’attività di media-
zione anche da parte di profili imprenditoriali spe-
cializzati di fatto in altri ambiti; si pensi ad esem-
pio agli agenti immobiliari che per necessità lega-
te allo svolgimento della loro attività di compra-
vendita si improvvisavano consulenti nell’ambi-
to dei finanziamenti e dei mutui; questa prassi
significava che la loro clientela veniva di fatto
messa in collegamento con determinati istituti
bancari a fronte di una provvigione garantita da
parte degli stessi, con un aggravio di costi per il
destinatario finale del servizio senza che lo stes-
so avesse potuto fruire di una consulenza pro-
fessionale sulla materia del credito. La professio-
ne necessitava quindi di una nuova disciplina
che prevedesse almeno delle limitazioni e dei re-
quisiti minimi.
C
on un ritardo di più di un anno dal-
l’emanazione del decreto nella sua for-
ma originale, il 12 dicembre 2011 è sta-
to costituito a Roma l’ Organismo de-
gli Agenti e dei Mediatori (OAM), istituto vigila-
to dalla Banca d’Italia e adibito alla gestione del-
l’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi abilitati ad operare sul mercato
e al controllo circa il mantenimento dei requisiti
richiesti. L’Organismo - costituito in forma di
associazione alla quale hanno aderito come soci
fondatori tra gli altri Abi, Assofin, Assilea,
mettono in relazione, anche attraverso attività di
consulenza, banche o intermediari finanziari pre-
visti dal titolo V (TUB) con la potenziale cliente-
la, per la concessione di finanziamenti sotto qual-
siasi forma”. Diverso invece il ruolo degli agenti
in attività finanziaria (art.128 quater TUB e ss.),
“soggetti che promuovono e concludono con-
tratti relativi alla concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi
Assifact, Ufi, Fenafi,Afin, Fiaip,Assomea, Fimec
e Assoprofessional - tuttavia non è entrato subi-
to in funzione, ma è stato necessaria una mano-
vra attuativa successiva. Il ritardo nella messa in
funzione di suddetto Organismo ha determinato
di fatto un periodo caotico di transizione in cui le
vecchie regole di esercizio dell’attività di agente
in attività finanziaria e di mediatore creditizio si
sono continuate ad applicare mentre già si assi-
steva alla nascita di enti di diritto privato con i
requisiti richiesti dalla nuova normativa, impos-
sibilitati tuttavia alla definizione precisa della loro
attività e delle regole di affiliazione dei collabora-
tori in attesa dei regolamenti attuativi necessari.
Solo verso la fine del 2012 agenti e mediatori con
i nuovi requisiti imposti dal D.Lgs. 141/2010 han-
no potuto presentare domanda di iscrizione pres-
so il nuovo Organismo (entro il 31 ottobre 2012).
Mediatori creditizi:
quali i requisiti richiesti
In base alle nuove definizioni (art.128 sexies TUB
e ss.) i mediatori creditizi sono “soggetti che
di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal titolo V (TUB), istituti di
pagamento, istituti di moneta elettronica, ban-
che o Poste Italiane”. Entrambi possono svolge-
re l’attività prevista dalla legge soltanto in via
esclusiva, ma, rispetto agli agenti, i mediatori
creditizi non possono avere un rapporto di esclu-
siva con una banca o un altro intermediario, ma
devono essere indipendenti e offrire al consu-
matore più proposte di finanziamento di diversi
intermediari. Gli agenti rappresentano di fatto il
canale distributivo cosiddetto
captive
, diretta
emanazione dell’intermediario erogante; fanno
parte della sua “forza vendita”. Diverso è l’in-
quadramento per i mediatori dai quali si pretende
indipendenza ed equidistanza tra gli interessi del
cliente e quelli degli intermediari finanziari. L’atti-
vità implica un servizio di consulenza, che parte
dalle esigenze manifestate dal cliente per propor-
re le alternative di finanziamento ad esse più ri-
spondenti. La nuova norma stabilisce anche che