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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
pienti, a far sottoscrivere apposita ricevuta delle
somme corrisposte ed inoltre a compilare e pre-
sentare il suddetto modello di dichiarazione fi-
scale anche qualora siano esonerate dalla pre-
sentazione del modello unico.
Al fine di applicare la ritenuta corretta, o di non
applicare ritenuta, le società o associazioni spor-
tive all’atto del pagamento del compenso, pre-
mio o rimborso, dovranno pertanto farsi rilascia-
re, da parte del percipiente, apposita dichiarazio-
ne dalla quale risulti il regime applicabile.
Adempimenti previdenziali
Le somme erogate agli sportivi dilettanti
non de-
vono essere assoggettate alla gestione
previdenziale separatadell’INPS
(Circolare INPS
n. 32 del 07/02/2001).
In relazione agli obblighi assicurativi l’art. 6,
comma 4, D.L. n. 115 del 30/06/2005, convertito
dalla Legge n. 168/2005 ha previsto l’emanazione
di un apposito decreto che dovrà stabilire le nuo-
ve modalità tecniche per l’iscrizione all’assicura-
zione obbligatoria degli sportivi dilettanti non-
ché la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi
premi assicurativi. La norma ha inoltre previsto
che, nel rispetto delle norme comunitarie in mate-
ria di assicurazione antinfortunistica, le Federa-
zioni e gli Enti di promozione sportiva potranno
scegliere la compagnia assicuratrice con la quale
stipulare le relative convenzioni.
Risultano quindi abrogate le precedenti disposi-
zioni in materia di assicurazione obbligatoria,
unicamente presso la Sportass, degli sportivi,
peraltro soppressa conD.L. n. 159 del 01/10/2007,
pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02/10/2007, a de-
correre dal 03/10/2007.
La circolareENPALSn. 13del 07/08/2006, ha chia-
rito che anche l’esercizio diretto di attività spor-
tivo-dilettantistica posta in essere da quegli
istruttori i cui compensi percepiti siano
inquadrabili tra i “redditi diversi” (art. 67, comma
1, lettera m) del TUIR) non sono soggetti a
contribuzione previdenziale
La comunicazione obbligatoria
Per quanto riguarda gli adempimenti lavoristici e
previdenziali connessi alle prestazioni rese da un
istruttore presso un’ASD, premesso che le sud-
dette disposizioni operano esclusivamente qua-
lora siano rispettati tutti i requisiti affinché la
palestra possa essere annoverata fra le associa-
zioni sportive dilettantistiche e che le somme ero-
gate all’istruttore possano inquadrarsi quali red-
diti diversi, la DTL di Lecce ha preso in esame
quelli connessi all’invio dell’UNILAV.
In base alle istruzioni del Ministero del Lavoro
(nota del 14 febbraio 2007) sono ricomprese, tra
quelle soggette all’obbligo di comunicazione, “
le
collaborazioni individuate e disciplinate
dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289"
, rubricato come
“disposizioni per l’attivi-
tà sportiva dilettantistica”.
Sulla specifica questione il Ministero è nuova-
mente intervenuto con l’interpello n. 22/2010 nel
quale ha meglio chiarito che nella previsione del
richiamato articolo 90 devono farsi rientrare sol-
tanto
“le collaborazioni coordinate e continua-
tive utilizzate ai fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di pro-
mozione sportiva riconosciute dal Coni”
.
Tuttavia, così come spiegati dallo stesso Mini-
stero del Lavoro, non necessariamente tutti i rap-
porti di lavoro parasubordinati sono soggette
alla comunicazione obbligatoria; infatti,
“consi-
derato il peculiare regime di agevolazione fi-
scale e previdenziale stabilito dalle leggi in
materia volto a favorire la promozione dell’at-
tività sportiva dilettantistica i rischi di elusio-
ne di norme previdenziali e fiscali sono in parte
ridotti, quantomeno con riferimento a quelle
collaborazioni per le quali sia previsto un com-
penso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso
da qualsivoglia imposizione anche di tipo fi-
scale”
.
Pertanto, possono ritenersi non soggette alla «Co»
preventiva le ASD che stipulino contratti di natu-
ra diversa riconducibili all’articolo 67 del TUIR.
Assicurazione INAIL
Sul fronte dei obblighi assicurativi, invece, viene
chiarito che chi è percettore di redditi diversi non
deve ritenersi assoggettato all’assicurazione
antinfortunistica prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n.
38/2000. Nello specifico, l’INAIL ha chiarito nel-
le istruzioni operative con una nota del 2 maggio
2001 che gli sportivi dilettanti non sono
parasubordinati e, pertanto, non sono soggetti
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
LibroUnicodel Lavoro
Sempre nell’interpello n. 22/2010 delM.L.P.S. vie-
ne sottolineato come collaboratori di associazio-
ni sportive dilettantistiche con compenso annuo
fino a 7.500 euro non vanno iscritti nel LUL.
Dilettanti per professione
Il termine
dilettante
indica, in senso lato, chi svol-
ge un’attività per diletto e senza scopo di lucro.
In quest’ultimo paragrafo si vuole evidenziare
l’anomalia di tutti quegli istruttori, tecnici e diri-
genti che – nelle pieghe di una normativa che
lascia, a volte, spazio per “fantasiose” interpre-
tazioni – esercitano l’attività dilettantistica per
professione, essendo i compensi che ritraggono
da tale attività la propria unica fonte di reddito.
La Circolare ENPALS n.13 del 7 agosto 2006 che
fornisce istruzioni in ordine alle modalità di ap-
plicazione del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha ade-
guato l’elencazione delle categorie di lavoratori
assicurate all’Ente, in relazione alle somme corri-
sposte da organismi sportivi dilettantistici agli
istruttori presso impianti e circoli sportivi, non-
ché ai direttori tecnici, ai massaggiatori ed agli
istruttori presso società sportive.
Nella citata circolare, in accoglimento della tesi
sostenuta dal CONI, l’ENPALS chiarisce che non
vi è l’obbligo di contribuzione previdenziale per i
compensi sportivi percepiti nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche qualificati come
redditi diversi (senza far riferimento al limite dei
7.500Euro)
Tuttavia la stessa circolare specifica che:
“al fine di agevolare la corretta applicazione del-
l’articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n.917/
1986, si ritiene opportuno puntualizzare che det-
ta norma preclude l’inquadramento dei compensi
tra i “redditi diversi” nell’ipotesi in cui gli stessi
siano conseguiti nell’esercizio di arti e professio-
ni o di imprese commerciali o da società in nome
collettivo e in accomandita semplice, ovvero in
relazione alla qualità di lavoratore dipendente”
.
Per quanto concerne l’esercizio di arti e profes-
sioni, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n.633/
1972, s’intende come tale l’esercizio per profes-
sione abituale, ancorché non esclusiva, di qual-
siasi attività di lavoro autonomo da parte di per-
sone fisiche.
Allo scopo di favorire la corretta applicazio-
ne della disciplina in oggetto, si evidenziano
qui di seguito, gli indici che, con riferimento
alla prassi amministrativa e agli orientamenti
giurisprudenziali, connotano l’attività profes-
sionale come tale. In linea generale, pare
innanzitutto opportuno sottolineare che si con-
figurano i presupposti per accedere alla nozione
giuridica di reddito professionale laddove lo
svolgimento dell’attività implichi il possesso
di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche
connesse all’attività svolta.
S
ul piano concreto, si può parlare di reddito
professionale laddove dall’esame dell’at-
tività posta in essere emergano in via con-
corrente i seguenti indici:
* l’attività, quantunque esercitata in via non
esclusiva né preminente, si sviluppi con caratte-
ristiche di abitualità. Il termine “abitualità” sta a
delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività,
regolarità, stabilità e sistematicità di comporta-
menti; esso ha un significato contrario a quello
di “occasionalità” che, riferito ad un’attività, tra-
duce i caratteri della contingenza, dell’eventuali-
tà, della secondarietà (cfr. Cass. Sez. III pen., 20
giugno 1988, n.1052);
* la misura delle somme complessivamente
percepite non abbia caratteristiche di marginalità.
P
are appena il caso di sottolineare che la
professionalità ricorre anche se vi siano
normali interruzioni nell’esercizio dell’atti-
vità. D’altro canto, attività professionale non si-
gnifica attività esclusiva e neppure attività pre-
valente; la professionalità non è infatti incompa-
tibile con il compimento di un singolo affare, in
quanto lo stesso può implicare una molteplicità
di atti tali da fare assumere all’attività carattere
stabile.
I
nfine, si rileva che, poiché il professionista è
per definizione un soggetto che si rivolge ad
una committenza indeterminata, l’esistenza di
una committenza plurima, effettiva o potenziale,
è certamente indice della presenza di attività pro-
fessionale. Pertanto, secondo l’ENPALS, i com-
pensi percepiti sono riconducibili alla categoria
dei “redditi diversi” solo in presenza delle se-
guenti condizioni:
* che siano erogati da associazioni e socie-
tà sportive iscritte all’apposito registro CONI,
* che siano percepiti da soggetti che non
svolgano a tal fine un’attività inquadrabile nella
fattispecie dell’esercizio di arti o professioni,
* che conservino il carattere della
marginalità non superando la no tax area dei pro-
fessionisti fissata attualmente in un importo an-
nuo pari a Euro 4.500,00.
Non rientrano in tale disciplina i compensi ero-
gati agli atleti
.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra,
le società e associazioni sportive dilettantistiche
devono invece effettuare il versamento dei con-
tributi dovuti all’ENPALS per i compensi corri-
sposti a direttori tecnici, massaggiatori e istrut-
tori che operano presso gli organismi sportivi.
Per questo tipo di rapporti, il contributo all’Enpals
è dovuto in misura pari al 33,00% del compenso,
da ripartire tra l’ente (23,81%) e il collaboratore
(9,19%).
Attività sportiva dilettantistica: emolumenti erogati
SEGUE DA PAGINA 15
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