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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo
Attività sportiva dilettantistica: natura
e trattamento degli emolumenti erogati
SEGUE A PAGINA 16
In queste note ho voluto sintetizzare la natura
e il trattamento degli emolumenti erogati agli
sportivi dilettanti per la loro attività, sottoli-
neando anche quali siano gli adempimenti
connessi. Nella parte conclusiva di questo
breve elaborato ho inteso, inoltre, evidenziare
quale può essere l’
uso distorto
, a volte,
di tali
agevolazioni
per quelli che vorrei definire i
dilettanti per professione
.
L
e
indennitàdi trasferta,
i
rimborsi forfetari
di spesa,
i
premi
e i
compensi
erogati nel
l’esercizio di
attività sportive dilettantisti-
che
dal
CONI,
dalle
Federazioni sportive nazio-
nali,
dall’
Unione per l’Incremento
delleRazzeEquine (UNIRE),
dagli
enti di promozione sportiva
e da
qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua
finalità
sportive dilettantistiche
e che da
essi sia riconosciuto, rientrano tra i
redditi diversi
di cui all’art. 67,
comma 1, lett. m) del TUIR, come
disciplinato dall’art. 25 della Legge
13 maggio 1999, n. 133, successi-
vamente modificato dall’art. 37,
comma 2, Legge 21 novembre 2000,
n. 342.
L’
art. 69, comma 2,
del
TUIR
, in
particolare, prevede importanti
agevolazioni fiscali
per:
*
le indennità di trasferta;
*
i rimborsi forfetari di spesa;
*
i premi;
*
i compensi.
Per tali somme, infatti,
i primi
7.500,00 euro
, complessivamente
percepiti nel periodo d’imposta,
non concorrono
alla formazione del reddito im-
ponibile ai fini IRPEF.
Oltre ai suddetti compensi, emolumenti o rimbor-
si non documentati
, sono esclusi dal reddito im-
ponibile anche i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al tra-
sporto, sostenute in occasione di prestazioni ef-
fettuate fuori dal territorio comunale
.
D
unque il trattamento fiscale riservato agli
sportivi dilettanti, può essere riassunto
essenzialmente nei tre seguenti punti:
*
fino all’importo di 7.500,00 euro
non su-
biscono alcuna trattenuta IRPEF;
*
sulla parte eccedente i 7.500,00 euro fino
a 28.158,28 euro annui
è prevista una ritenuta a
titolo d’imposta con un’aliquota del primo sca-
glione di reddito (attualmente pari al 23%), mag-
giorata delle addizionali all’IRPEF (addizionale
regionale);
*
sulle somme eccedenti i 28.158,28 euro
si applica una ritenuta a titolo d’acconto all’ali-
quota del 23% (primo scaglione di reddito), mag-
giorata dell’aliquota di compartecipazione delle
addizionali all’IRPEF (addizionale regionale).
Affinché le somme corrisposte possano rientra-
re nella disciplina dei
redditi diversi
di cui all’
art.
67, comma 1, lett. m)
del
TUIR
devono sussiste-
re contemporaneamente due requisiti:
*
requisito soggettivo
: il soggetto
percipiente deve essere uno sportivo dilettante;
*
requisito oggettivo
: la manifestazione
sportiva deve avere carattere dilettantistico.
L
’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 26
marzo 2001, n. 34/E, ha chiarito che con la
locuzione
“esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche”
, il legislatore ha deli-
mitato l’applicazione del regime agevolativo in
esame, escludendo i compensi corrisposti per lo
svolgimento di
“attività contabili ed ammini-
strative in quanto non direttamente finalizzate
alla realizzazione delle manifestazioni sportive
dilettantistiche”
.
Di conseguenza, possono beneficiare della nor-
ma prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR
i compensi erogati a soggetti che partecipano
direttamente alla realizzazione dellamanifestazione
sportiva a carattere dilettantistico.
In altre parole, l’agevolazione fiscale si riferisce a
tutti quei soggetti le cui prestazioni sono
funzionali alla manifestazione sportiva dilettanti-
stica, determinandone la concreta realizzazione,
ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto
delle funzioni di rappresentanza dell’associazio-
ne di norma presenziano all’evento sportivo.
Si considerano, pertanto, corrisposti nell’
eser-
cizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica
i compensi riconosciuti:
* agli atleti dilettanti;
* agli allenatori;
* ai giudici di gara;
* ai commissari speciali che durante le gare/
manifestazioni devono visionare o giudicare
l’operato degli arbitri;
* ai dirigenti che di solito presenziano di-
rettamente a ciascuna manifestazione, consen-
tendone il regolare svolgimento, a condizione che
non siano legati al soggetto erogatore dei com-
pensi da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Non possono beneficiare della norma
agevolativa i soggetti che svolgono
“mera atti-
vità amministrativa”
.
S
uccessivamente,
l’art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289
nell’introdurre una
serie di novità per l’attività sportiva dilet-
tantistica, ha stabilito che il regime agevolativo
previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR
(come modificato dalla legge n. 342/2000), per le
somme erogate, nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche, agli spor-
tivi dilettanti, si applichi anche ai
rapporti di collaborazione coordi-
natae continuativadi caratteream-
ministrativo-gestionale di natura
non professionale resi in favore di
società ed associazioni sportive di-
lettantistiche
.
L’Agenzia delle Entrate con la
cir-
colare 22 aprile 2003, n. 21/E
ha
chiarito, a tal proposito, che rien-
trano in tali rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa le pre-
stazioni connesse ai compiti tipici di
segreteria svolte dall’associazione o
società sportiva dilettantistica, qua-
li ad esempio la raccolta delle iscri-
zioni, la tenuta della cassa e la tenu-
ta della contabilità da parte di sog-
getti non professionisti.
Modello 770
Per quanto attiene alle questioni ri-
guardanti la certificazione dei com-
pensi corrisposti e agli adempimenti fiscali che
ne conseguono è opportuno precisare che sia
nel caso di erogazione di compensi non assog-
gettati a ritenuta a titolo di imposta o acconto,
vale a dire compensi, rimborsi o premi, di importo
inferiore ad Euro 7.500,00, che di compensi as-
soggettati alle ritenute,
vi è l’obbligo per l’ ero-
gante di certificare il compenso inserendolo poi
all’interno del proprio Modello 770
(dichiara-
zione dei sostituiti di imposta) unitamente alle
altre (eventuali) ritenute operate a favore di altri
lavoratori autonomi.
Pertanto, l’obbligo di predisposizione e invio del
modello 770 (direttamente tramite le procedure
telematiche dell’Agenzia delle Entrate o
avvalendosi della consulenza di un intermedia-
rio abilitato quali consulenti del lavoro, commer-
cialisti ed altri) ricade anche sulle società e asso-
ciazioni sportive che svolgono unicamente atti-
vità istituzionale e non hanno un impianto con-
tabile, purché abbiano erogato compensi, premi
o rimborsi anche al di sotto della soglia di
imponibilità.
Tali associazioni quindi dovranno in ogni caso
procedere a raccogliere i dati fiscali dei perci-