Page 13 - CV_218

Basic HTML Version

NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
13
IL COMMERCIALISTA VENETO
te, in quanto la loro cessione è subordinata alla
preventiva autorizzazione da parte della società.
Il Consiglio di Controllo deve avere almeno tre
membri, e questi ultimi devono essere persone
fisiche capaci di agire.
La legge prevede l’impossibilità ad essere nomi-
nato quale membro del Collegio Sindacale, tra
l’altro, per colui che:
- viene nominato contemporaneamente quale
Amministratore della SRL o di una società figlia;
- è già membro di un Collegio Sindacale in più di 10
società di capitali (il ruolo di presidente del Colle-
gio Sindacale viene a tal fine conteggiato in misu-
ra doppia ).
Ogni Collegio Sindacale deve avere un presiden-
te ed un vicepresidente. L’Amministratore deve
darne comunicazione al Registro delle Imprese di
chi riveste tali cariche. Prima che scada il periodo
di nomina, è possibile che i membri del Collegio
Sindacale vengano revocati tramite una delibera
dell’Assemblea dei Soci. In mancanza di diversa
previsione statutaria, la legge prevede in questo
caso un
quorum
di 3/4 dei voti.
Nel caso in cui sussista una giusta causa e vi sia
un istanza da parte di soci che rappresentano
almeno 10% del capitale sociale, è possibile agire
giudizialmente per ottenere la revoca della nomi-
na di un membro di un Collegio Sindacale, prima
che sia decorso il periodo di nomina.
Le competenze del Collegio Sindacale:
- controllo dell’operato degli Amministratori;
- controllo del bilancio e della nota integrativa;
- rappresentanza della società nel caso in cui que-
st’ultima stipuli negozi giuridici con membri del-
l’Organo Amministrativo.
Sono previste, inoltre, diverse ipotesi di negozi
giuridici, che possono essere conclusi dalla so-
cietà solo con il preventivo consenso del Colle-
gio Sindacale. Fra tali negozi si annoverano a
titolo esemplificativo i seguenti:
- compravendita di partecipazioni;
- compravendita di immobili, nel caso in cui tale
attività non sia da annoverare in quelle ordinarie
della società;
- costituzione e chiusura di filiali e sede secondarie;
- concessione di mutui finanziamenti, sempre che
tale attività non rientri in quella ordinaria della
società.
Cessione delle quote di una SRL
Le quote di una SRL sono trasmissibili tra vivi
oppure per causa di morte.
Per la cessione delle quote, la legge prevede la
necessità dell’atto notarile. Lo Statuto può su-
bordinare la cessione delle quote ad ulteriori pre-
supposti, fra cui la preventiva autorizzazione da
parte della società. Il contratto di cessione delle
quote, per essere valido nei confronti dei terzi e,
quindi, per la società stessa, deve essere trascritto
presso il Registro delle Imprese su istanza degli
Amministratori. Nel caso in cui lo Statuto
societario subordini la cessione delle quote (o di
alcune di esse) alla preventiva autorizzazione
dell’Assemblea dei Soci, dove quest’ultima la ri-
fiuti senza motivazione, il socio cedente può co-
munque procedere all’alienazione delle proprie
quote, dopo avere ottenuto l’autorizzazione dal
Tribunale competente per territorio.
Anche dove il Tribunale competente abbia con-
cesso l’autorizzazione alla cessione delle quote,
comunque il socio cedente non può immediata-
mente procedere con l’alienazione delle proprie
quote: infatti, la società ha un termine di un mese
dopo il passaggio in giudicato della decisione
del Tribunale, per comunicare al socio cedente,
tramite lettera raccomandata il nome di un terzo,
disposto ad acquistare le quote alle stesse con-
dizioni proposte dal cedente;
Distrazioni da parte dei soci
Al fine di tutelare i creditori della società, l’Ordi-
namento prevede che ai soci possano essere
pagati importi da parte della società solo nei se-
guenti casi:
- distribuzione di utili;
- restituzione dei versamenti supplementari (sem-
pre che sussistano i presupposti stabiliti allo sco-
po della legge;
- pagamento per prestazioni effettuate dai soci in
favore della società;
- restituzione di parte degli importi sottoscritti
nel caso di riduzione del capitale.
Il termine di prescrizione per far valere eventuali
diritti restitutori in favore della società, è di 5
anni nei confronti dei soci che non avevano avu-
to conoscenza del pagamento non dovuto; e in-
vece di 30 anni negli altri casi.
Nascosta distribuzione di dividendi
Nella categoria dei dividendi nascosti rientrano tutti
i vantaggi che la società concede ad un socio, indi-
pendentemente dal risultato dell’esercizio sociale, e
che la società non concederebbe ad un terzo, che si
trovasse nella stessa situazione del socio.
Esempi di nascosta distribuzione di dividendi, si
possono rinvenire nel caso di un socio che con-
ceda in locazione alla società o un immobile ad
un canone di locazione molto superiore rispetto
alla media di mercato, o nel caso in cui la società
conceda un finanziamento ad un socio senza in-
teressi. In tali casi, che sono vietati dall’ordina-
mento, il negozio giuridico instaurato fra la so-
cietà ed il socio è da considerarsi nullo, e la so-
cietà ha diritto ad ottenere la restituzione dei van-
taggi concessi al socio. In tali casi si configura
innanzitutto una responsabilità in capo all’Am-
ministratore della società. Solo in caso in cui la
società non riuscisse ad ottenere la restituzione
né dal socio beneficiato né dall’Amministratore,
sussiste un obbligo sussidiario alla restituzione
del vantaggio in capo ai soci
pro quota
.
Obbligo di versamenti supplementari
Lo Statuto societario può prevedere che l’As-
semblea dei Soci, tramite una delibera, possa im-
porre ai soci il versamento di somme supplemen-
tari. Queste ultime vengono qualificate come cre-
diti dei soci nei confronti della società, per permet-
tere a quest’ultima di avere i mezzi necessari per
far fronte a determinate situazioni.
Esempio: la delibera che stabilisce l’obbligo dei
versamenti supplementari può essere finalizzata
a coprire perdite di bilancio. La delibera deve sta-
bilire l’importo che deve essere versato pro quo-
ta dai soci. Laddove lo Statuto non prevede la
possibilità in capo all’Assemblea dei Soci, di de-
liberare l’obbligo al pagamento di importi sup-
plementari, è possibile inserire tale facoltà trami-
te una modifica dello Statuto; per quest’ultima è
tuttavia necessaria l’approvazione di tutti i soci.
La delibera assembleare che ordina il pagamento
degli importi supplementari viene adottata, se
null’altro è stabilito a livello statutario, con la
maggioranza semplice dei voti espressi.
Occorre infine evidenziare, come una recente nor-
mativa abbia previsto un generale divieto di re-
stituzione ai soci, dei versamenti supplementari
effettuati dagli stessi in periodi in cui la società si
trovi in stato di insolvibilità.
Il versamento del capitale sociale
e l’aumento/diminuzione di capitale
Il pagamento per intero del capitale societario
sottoscritto rappresenta la principale obbligazio-
ne del socio nei confronti della società.
I soci possono stabilire l’obbligo, in capo agli
stessi, di versare un importo aggiuntivo rispetto
alla quota sottoscritta (il cosiddetto aggio); tale
aggio verrà contabilizzato tra le riserve della so-
cietà. Temporalmente potrà essere lo Statuto, o
una delibera dell’Assemblea dei Soci, a stabilire
quando le quote sottoscritte dovranno essere
interamente liberate.
L’aumento di capitale può essere determinato per
un importo preciso o per un importo massimo.
Il diritto di prelazione in capo ai soci relativo alla
partecipazione degli stessi all’aumento del capi-
tale, può essere escluso se ciò avviene nell’inte-
resse della società.
Esempio: si può citare il caso della società che
necessiti di acquisire un terreno, il cui proprieta-
rio è disposto a venderlo solo se gli viene garan-
tita una partecipazione nella società. Un altro caso
che si manifesta spesso nella prassi riguarda so-
cietà che si trovano in uno stato di illiquidità,
con un terzo disposto ad investire un capitale, a
condizione di ottenere una partecipazione della
società.
Nel caso dell’aumento del capitale nominale, è
necessario che la trasformazione delle riserve in
capitale societario non riguardi la quota di riser-
ve minima stabilita dalla legge (o sia pari al 10%
del capitale societario ovvero alla percentuale
più alta stabilita dallo Statuto). L’aumento di ca-
pitale nominale deve essere registrato presso il
Registro delle Imprese e diviene efficace solo in
seguito alla registrazione.
Nel caso della riduzione del capitale societario, è
necessario rispettare il principio di un uguale trat-
tamento di tutti i soci. In ragione di ciò, è neces-
sario che sussista una giusta causa, affinché si
possa procedere ad una riduzione del capitale
che non sia proporzionata alle quote detenute
dei singoli soci. Un esempio di quest’ultima
tipologia della riduzione di capitale è rappresen-
tata dal caso in cui tale modifica statutaria venga
adottata al fine di liquidare un socio uscente dal-
la società. La diminuzione di capitale non può, in
linea di principio, avere come effetto quello di
ridurre il capitale al di sotto dell’importo minimo
stabilito dall’art. 6 co. 1. Quale eccezione a tale
regola, l’ordinamento prevede che una riduzione
al di sotto del capitale societario minimo, sia va-
lida nel caso in cui contemporaneamente venga
deliberato un aumento di capitale senza
conferimento di beni in natura.
La liquidazione della SRL
Appena nominati i liquidatori, gli stessi devono
procedere alla redazione di un bilancio di apertu-
ra della liquidazione. I liquidatori sono anche te-
nuti a fare pubblicare nella Gazzetta Ufficiale la
delibera di inizio liquidazione, contattando diret-
tamente i creditori societari, se conosciuti.
Per ogni anno successivo all’apertura di liquida-
zione, in cui la società dovesse continuare ad
esistere, i liquidatori sono tenuti a redigere il bi-
lancio dell’esercizio oltre alla nota integrativa.
Nel corso del procedimento di liquidazione, i li-
quidatori sono tenuti a portare a termine tutti i
negozi giuridici pendenti, liquidando il patrimo-
nio della società. Dopo la soddisfazione di tutti i
creditori societari, dove rimanesse del patrimo-
nio in esubero, lo stesso verrà diviso fra i soci,
pro quota se non diversamente stabilito.
Si evidenzia, per completezza, che la ripartizione
dell’eventuale restante patrimonio ai soci non
potrà avvenire prima che decorrano 3 mesi dal
giorno in cui la pubblicazione della delibera di
liquidazione è avvenuta, e comunque dal giorno
in cui i creditori conosciuti della società sono
stati contattati. Al termine del procedimento di
liquidazione, la società viene cancellata dal Regi-
stro delle Imprese. Presupposto per la cancella-
zione però è, l’emanazione da parte delle
compente autorità tributarie di un provvedimen-
to, che attesti l’inesistenza di ulteriori obblighi
tributari in capo alla società liquidata.
La Società a Responsabilità
Limitata in Austria
SEGUE DA PAGINA 12
Tutti i regolamenti ed articoli sopra citati sono stati
estrapolati dal Regolamento delle società GmbHG;
dalle disposizioni della Legge Fallimentare e dal
Codice del Commercio.