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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
gazioni contratte, rispondono personalmente
coloro che hanno agito in nome e per conto della
costituenda società; la società, una volta trascrit-
ta presso il Registro delle Imprese, potrà assu-
mere le obbligazioni precedentemente contratte
da coloro che hanno agito in nome e per conto
della stessa, liberando tali soggetti dalla respon-
sabilità personale.
L’Organo Amministrativo: nomine e revoca
Fra gli Organi obbligatori previsti per la SRL, ci
sono l’Organo Amministrativo (Geschäftsführung),
l’Assemblea dei Soci (Generalversammlung) e,
nei casi stabiliti dalla Legge e se tale Organo
venga discrezionalmente nominato, il Consiglio
di Controllo (Aufsichtsrat).
Per l’Organo Amministrativo, l’Ordinamento au-
striaco prevede che sia sufficiente la nomina di
un unico Amministratore, che deve essere una
persona fisica. La legge prevede, comunque, la
facoltà di creare un Organo Amministrativo se-
condo le proprie necessità, costituito anche da
più membri.
L’Organo Amministrativo rappresenta la SRL nei
confronti dei terzi in sede giudiziaria ed extra
giudiziaria, in linea di principio senza limitazione.
L‘Assemblea dei Soci può, però, deliberare la li-
mitazione dei poteri dell’Amministratore, ma solo
con effetto interno. Un’eventuale limitazione non
è in linea di principio opponibile ai terzi. L’unica
eccezione a tale regola è rappresentata dalla pos-
sibilità di rendere opponibile ai terzi, il
conferimento del potere congiunto o disgiunto
di firma degli Amministratori, oppure di un Am-
ministratore e di un procuratore.
L’Organo Amministrativo delle SRL è di norma
composto da una o più persone fisiche. L’Ordi-
namento austriaco non prevede la possibilità che
persone giuridiche assumano l’amministrazione
di una SRL.
I membri dell’Organo Amministrativo vengono
nominati per il tramite di una delibera assemblea-
re, adottata nel corso di un’Assemblea dei soci o
tramite consultazione scritta.
Ogni nomina, revoca o modifica delle funzioni
dei membri dell’Organo Amministrativo deve es-
sere obbligatoriamente comunicata al Registro
delle Imprese da parte dello stesso Organo Am-
ministrativo. In caso di mancanza o incapacità
dell’Organo Amministrativo in capo ad una so-
cietà, il Giudice del Registro delle Imprese com-
petente può, su istanza di un socio o di un
creditore nominare un amministratore in via prov-
visoria (Notgeschäftsführer).
La nomina dei membri dell’Organo Amministrati-
vo può avvenire a tempo indeterminato o a tem-
po determinato. Per quanto concerne la revoca
del/i membro/i dell’Organo Amministrativo, in
mancanza di una diversa disciplina stabilita dal-
l’atto costitutivo, è sufficiente una delibera del-
l’Assemblea dei soci adottata a maggioranza
semplice dei voti espressi. La revoca può avve-
nire in qualunque momento e non è necessaria la
giusta causa.
Riguardo alla revoca di un Amministratore-so-
cio, nominato in tale funzione nell’atto costitutivo,
tale revoca può essere subordinata al verificarsi
di una giusta causa.
Nel caso in cui l’Assemblea dei soci deliberi la
revoca dell’Amministratore-socio in assenza di
giusta causa, quest’ultimo ha il diritto di ricorrere
all’Autorità Giudiziaria, presentando un atto di ci-
tazione finalizzato a fare dichiarare nulla la delibe-
ra adottata dai soci. Con l’atto di citazione, l’Am-
ministratore-socio può anche chiedere all’Autori-
tà Giudiziaria di emanare un provvedimento d’ur-
genza per il proprio reintegro.
L’Amministratore stesso può anche comunicare
le proprie dimissioni, con un preavviso di 14 gior-
ni, mentre se sussiste una giusta causa, le dimis-
sioni hanno efficacia immediata. Le dimissioni
devono essere comunicate a tutti i soci singolar-
mente, o all’Assemblea dei soci (in questo caso,
le dimissioni devono essere evidenziate nell’or-
dine del giorno); oltre a ciò, l’Amministratore di-
missionario ha il dovere di informare anche even-
tuali co-Amministratori ed il Presidente del Con-
siglio di Controllo,se tale organo esiste nella so-
cietà. L’Amministratore dimissionario o revoca-
to ha la facoltà di procedere autonomamente alla
cancellazione della propria carica presso il Regi-
stro delle Imprese.
L’Organo Amministrativo: diritti ed obblighi
degli Amministratori
Nei confronti dei terzi, di norma, agli Amministra-
tori spetta la legale rappresentanza della società
in sede stragiudiziale e giudiziale, senza limita-
zione alcuna (ad eccezione della firma congiunta
o disgiunta); per quanto riguarda invece, i rap-
porti interni, gli Amministratori sono tenuti a ri-
spettare eventuali limitazioni ai poteri di rappre-
sentanza, imposte loro dall’atto costitutivo o da
una delibera dell’Assemblea dei soci.
Gli atti posti in essere da parte degli Amministrato-
ri, in violazione di obbligazioni interne sono effi-
caci nei confronti dei terzi, ma possono comporta-
re l’obbligo degli Amministratori inadempienti al
risarcimento del danno.
L’eccezione a tale regola si manifesta nel caso in
cui il terzo fosse a conoscenza dell’obbligazione
internamente contratta dagli Amministratori, o
avrebbe dovuto conoscerla; in tale caso, l’azio-
ne degli Amministratori non vincola la società.
La norma prevede alcune circostanze, alla pre-
senza delle quali gli Amministratori per agire han-
no il dovere di ottenere il preventivo consenso
dell’Assemblea dei Soci:
- per atti di straordinaria amministrazione (es. con-
tratti con cui si stabiliscono le condizioni per la
distribuzione dei dividendi; contratti aventi ad
oggetto l’affitto di rami d’azienda; contratti aventi
ad oggetto l’acquisto di partecipazioni; contrat-
ti, in genere, che possano ritenersi rischiosi);
- in tutti i casi in cui le azioni degli Amministratori
non sono concordi con quanto si può ragione-
volmente ritenere sia la volontà dei soci di mag-
gioranza.
In relazione al potere di rappresentanza, contrat-
tualmente e con effetto interno, è possibile stabi-
lire una distribuzione dei compiti per materia fra
gli Amministratori; oltre a ciò, è possibile preci-
sare se gli Amministratori decidono all’unanimi-
tà o a maggioranza.
Fra gli oneri imposti dalla legge in capo agli Am-
ministratori, si evidenziano, in particolare, i se-
guenti:
- le comunicazioni al Registro delle Imprese (per
cessione di quote societarie, modifica della de-
nominazione e dell’indirizzo della società, revo-
ca/nomina/dimissioni di uno o più Amministra-
tori, pagamento totale o parziale del capitale rela-
tivo alle quote sottoscritte, modifica del potere
di rappresentanza degli Amministratori).
Un’eventuale tardiva comunicazione al Registro
delle Imprese o una comunicazione errata di tali
circostanze comporta in capo agli Amministrato-
ri una responsabilità nei confronti non solo della
società ma anche dei creditori della stessa;
- la tenuta di un’adeguata contabilità, la creazio-
ne di un sistema di controllo interno, la redazione
ed il deposito del bilancio d’esercizio, insieme
alla nota integrativa: in caso di omissione o di
ritardo nello svolgimento di queste attività, gli
Amministratori possono essere condannati al
pagamento di una pena pecuniaria di natura am-
ministrativa;
- se ci sono i presupposti, la tempestiva redazio-
ne ed il conseguente deposito dell’istanza di fal-
limento. Ai sensi delle norme in vigore, gli Ammi-
nistratori sono tenuti a depositare l’istanza di
fallimento al più tardi entro 60 giorni da quando è
sorto lo stato di insolvenza;
- la convocazione dell’Assemblea ordinaria e stra-
ordinaria dei soci;
- la redazione di un protocollo per ogni delibera
dell’Assemblea dei Soci;
- la redazione di report al Consiglio di Controllo.
Se non diversamente stabilito, gli Amministratori
devono inoltrare al Consiglio di Controllo alme-
no una volta all’anno un report generale, relativo
alla futura politica imprenditoriale della società
ed allo sviluppo degli affari. Gli Amministratori
sono anche tenuti ad inoltrare al Consiglio di
Controllo un report trimestrale relativo all’anda-
mento economico della società, con un confron-
to in relazione al trimestre precedente;
- l’Amministratore che ha cessato la propria fun-
zione per qualsivoglia ragione, ha l’obbligo di
informare la società in relazione a quanto acca-
duto nel periodo in cui era in carica, per un perio-
do di 5 anni da quando quest’ultima è cessata;
- sugli Amministratori incombe il divieto di con-
correnza, interpretato in modo assai severo an-
che dalla giurisprudenza. In caso di violazione di
tale divieto, gli Amministratori possono essere
condannati al risarcimento del danno, oltre alla
revoca per giusta causa;
- gli Amministratori sono tenuti anche a mante-
nere il segreto su tutte le informazioni relative
alla società, di cui sono venuti a conoscenza in
occasione dello svolgimento del loro mandato;
l’obbligo non è previsto dal dettato normativo,
ma deriva dalle pronunce giurisprudenziali.
Sugli Amministratori incombono, inoltre, obblighi
relativi al regolare pagamento di tasse ed imposte.
L’Organo Amministrativo: la legale
rappresentanza della società in casi particolari
In determinati casi, la legale rappresentanza della
società non spetta all’Organo Amministrativo,
ma ad altri organi societari.
Ad esempio, nel caso di stipula di negozi giuridi-
ci fra la società ed i membri dell’Organo Ammini-
strativo, o in caso di contenziosi fra la società e
tali membri, la società può essere rappresentata
dal Consiglio di Controllo.
Un ulteriore caso, in cui la legale rappresentanza
della società non viene assunta dai membri del-
l’Organo Amministrativo, è l’ipotesi in cui gli stes-
si vengano assunti dalla società per il tramite di
un contratto di lavoro subordinato: il contratto
viene sottoscritto per la società dai soci della
stessa.
La responsabilità dei membri
dell’Organo Amministrativo
Ai sensi dell’art. 25 comma 1
GmbHG
, i membri
dell’Organo Amministrativo devono svolgere le
loro funzioni con la diligenza del buon padre di
famiglia. Devono avere le conoscenze e le capa-
cità necessarie per il ramo di attività svolta dalla
società per la quale hanno assunto la legale rap-
presentanza; in caso di violazione da parte degli
Amministratori degli obblighi che si sono assunti,
in linea di principio gli Amministratori rispondono
nei confronti della società ed è alla stessa che
devono risarcire i danni cagionati.
L’Assemblea dei Soci
La compagine societaria può essere costituita da
persone fisiche o giuridiche anche straniere e
con residenza all’estero. All’Assemblea dei Soci
spettano, quali compiti caratteristici, la nomina e
la revoca dell’Amministratore (o degli Ammini-
stratori) oltre all’approvazione del bilancio ed alla
decisione sulla distribuzione degli utili. L’Assem-
blea Ordinaria dei Soci deve essere convocata
almeno una volta all’anno. La disposizione può
essere modificata statutariamente, nel caso in cui
La Società a Responsabilità
Limitata in Austria
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