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NUMERO 217 - GENNAIO / FEBBRAIO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
e conti correnti, diversi da quelli bancari nonché per i redditi di capitale indicati nelle
lettere c), d) ed h), dell’articolo 44 del TUIR
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; a titolo d’acconto con aliquota del
20%, per i redditi diversi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanzia-
rie che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.
Per tali redditi sarà nuovamente obbligatoria la compilazione del quadro RW, al fine
di segnalare le attività finanziarie estere che hanno generato redditi imponibili in
Italia, sui quali non è stata effettuata alcuna ritenuta alla fonte.
La Legge Europea 2013 ha modificato anche il quadro sanzionatorio previsto a
carico degli intermediari in relazione all’eventuale violazione degli obblighi di tra-
smissione posti a carico dalla normativa. In particolare, si applicherà la sanzione
pecuniaria dal 10 al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata mentre la
previgente normativa prevedeva la sanzione amministrativa del 25%.
Il nuovo dettato normativo prevede inoltre che l’Ufficio specializzato nelle indagi-
ni finanziarie internazionali (Ucifi) dell’Agenzia delle Entrate ed i reparti speciali
della Guardia di Finanza
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, potranno richiedere: agli intermediari di fornire evidenza,
per un determinato arco temporale, delle operazioni intercorse con l’estero e rileva-
te nell’Archivio Unico Informatico
7
. Questa richiesta potrà essere formulata anche
per masse di contribuenti
8
. L’Ucifi ed i reparti speciali della Guardia di Finanza
potranno richiedere inoltre a tutti coloro che sono destinatari degli adempimenti
previsti dalla legge antiriciclaggio (incluso quindi i professionisti), l’identità dei
beneficiari effettivi con riferimento a particolari transazioni con l’estero.
Estensione dell’obbligo di comunicazione ai titolari “effettivi”
I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non
commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti nel territorio dello
Stato. In tale ambito soggettivo sono comprese le persone fisiche titolari di reddito
d’impresa o di lavoro autonomo. Pertanto l’obbligo di dichiarazione sussiste, indi-
pendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni
siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o
professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conser-
vazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
I contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale,
sono quindi tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività,
finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendente-
mente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità
o donazioni.
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto,
sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto
sia il titolare della nuda proprietà. Il monitoraggio ora interessa anche coloro che,
pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura
finanziaria, ne siano i “titolari effettivi”.
Secondo la giurisprudenza, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i
titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibi-
lità o la possibilità di movimentazione
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.
Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero
è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad
operare per conto dell’intestatario. Nel caso di conto corrente estero intestato ad
un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma (delega al prelievo e non
soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario) di un altro
soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per
l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero.
Diversamente gli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società
in uno Stato estero, che non siano beneficiari (ossia possessori) dei relativi redditi,
non devono compilare, relativamente a dette consistenze, il quadro RW della pro-
pria dichiarazione dei redditi: la
ratio
delle norme sul monitoraggio fiscale presup-
pone infatti una relazione giuridica (intestazione delle somme) o di fatto (possesso
o detenzione) tra soggetto e disponibilità estere che non si esaurisce nella semplice
possibilità di disporre delle relative somme attraverso prelievi o versamenti.
Diverso il caso dell’amministratore delegato ad operare sul conto corrente estero
per conto della società residente in Italia: l’amministratore persona fisica, in quanto
delegato meramente ad operare sul conto corrente estero della società per conto
della stessa, non sarà tenuto ad indicare, nel quadro RWdella propria dichiarazione,
anche le somme depositate sul conto intestato alla società.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di posses-
so diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le attività
siano possedute per il tramite di interposta persona. E’ il caso dei soggetti che
hanno l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente”
intestate ad un trust (sia esso residente che non residente).
Stante le novità legislative introdotte dalla legge 6 agosto 2013 all’art. 9 comma 1,
il contribuente persona fisica, ente non commerciale o società semplice deve dichia-
rare non solo quale diretto possessore, ma anche come “titolare effettivo” ai fini
della legge 231/2007, gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero e
tale obbligo viene previsto per gli attivi detenuti nell’anno, qualsiasi sia l’importo.
Al fine di individuare il “titolare effettivo” la definizione fornita dall’art. 2 del-
l’”Allegato tecnico” del D.Lgs. 231/2007, secondo cui
“è titolare effettivo nel caso
di società la persona fisica, o le persone fisiche, che, possiedano o controllano
un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in
seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di
una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a
obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale
corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Sempre nel caso
di società è titolare effettivo la persona fisica (o le persone fisiche) che esercitano in
altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.”
Nel caso di fondazioni, trust che amministrano e distribuiscono fondi è titolare
effettivo, se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le
persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; la
persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più
del patrimonio di un’entità giuridica; se invece le persone che beneficiano dell’enti-
tà giuridica non sono ancora state determinate, è titolare effettivo la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica.
La previsione interessa direttamente i Titolari Effettivi dei Trusts e gli stessi Trustee,
sia interni che esteri.
Se esaminiamo con più attenzione la norma, si rileva che si applicherebbe non solo
ai beni all’estero di proprietà diretta del Trust, ma anche a quelli detenuti attraverso
società a cui il Trust partecipasse, e di tutte le società da queste controllate seguen-
do la catena del controllo fino all’ultima entità, secondo la logica di individuazione
del “titolari effettivo” che risale la catena di controllo societaria nella direzione
inversa. Se il Trust è residente all’estero e detiene all’estero un conto corrente non
deve effettuare nessuna segnalazione non essendo residente. Se però i beneficiari
sono residenti in Italia e sono titolari di una quota superiore al 25% del Trust,
questi dovranno effettuare la segnalazione e compilare il modello RW.
Se invece un Trustee italiano detiene per conto proprio un conto corrente all’estero,
il Trust residente essendo assimilato ad un ente non commerciale dovrà segnalare
quanto detenuto nel conto corrente estero nel quadro RW. Tale segnalazione dovrà
però essere effettuata anche dai beneficiari del Trust titolari di una quota maggiore al
25%qualora il Trustee detenga per conto del beneficiario un conto corrente all’estero.
Si hanno i noti e ricorrenti problemi di individuazione del titolare effettivo nei casi
di: beneficiari
vested versus
contingent
10
, b
eneficiari non individuati, beneficiari
non nominati, trusts di scopo, beneficiari inconsapevoli.
Appare infatti acclarato che il beneficiario individuato e
vested
, sia titolare effettivo
del Trust qualora i suoi diritti riguardino il 25% o più del patrimonio ( o meglio del
capitale –
principal
) del Trust, a nulla rilevando i beneficiari del reddito
nell’individuazione del Titolare Effettivo.
Se, viceversa il beneficiario non sia
vested
, quindi sia
contingent
non può essere
considerato Titolare Effettivo a prescindere dal capitale che potrebbe eventual-
mente essergli assegnato essendo portatore di mere aspettative ed il suo diritto a
ricevere i beni potrebbe non sorgere mai. Nella stessa posizione di soggetti che non
sono Titolari Effettivi possiamo classificare i beneficiari non individuati.
Se invece il beneficiario non è nominato, ma la persona o le persone sono
univocamente individuabili, si ricade nei casi precedenti. E’ l’ipotesi in cui i beneficiari
siano individuati in una categoria di persone; le singole persone che esistono ed
appartengono in quel determinato momento alla categoria (beneficiari attuali) sa-
ranno così individuate singolarmente e nominativamente.
In conclusione, la nuova normativa sul quadro RWinteressa direttamente i beneficiari
effettivi dei Trust sia interni che esteri e genera non solo oneri dichiarativi derivanti
dalla complessità potenziale e dall’estensione della gamma di beni all’estero dete-
nuti direttamente o indirettamente dal Trust.
RW: le modifiche apportate
dalla Legge europea 2013
SEGUE DA PAGINA 13
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TUIR - Art. 44 – Redditi di capitale
1 .
Sono redditi di capitale: (…)
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali
positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
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Previa autorizzazione rispettivamente del direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante Generale della Guardia di Finanza (ovvero autorità dallo
stesso delegata) ed in deroga ad ogni attuale disposizione di legge.
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Trattasi delle “operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di
loro collegate per realizzare un’operazione frazionata …“ (art. 36, comma 1 lett. b) D.Lgs. 231/2007). In precedenza gli intermediari erano tenuti a tenere evidenza solo delle
operazioni che singolarmente superavano l’importo di 10.000 euro.
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Si è in attesa che l’Agenzia delle Entrate si esprima sul significato della locuzione “per masse di contribuenti”.
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v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell’11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052
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I beneficiari del Fondo si dividono in beneficiari
vested
, ossia che vengono indicati nominalmente nell’atto di Trust e ottengono un diritto legale nei confronti del Trustee,
attraverso il quale diventano beneficiari del reddito in Trust e/o del patrimonio alla scadenza del Trust stesso, e beneficiari
contingent
la cui posizione è legata al sopraggiungimento
di una circostanza futura (ad esempio devono esser vivi al termine finale del Trust).