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NUMERO 217 - GENNAIO / FEBBRAIO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
ELISA NADALINI
Praticante Ordine di Udine
RW: le modifiche apportate
dalla Legge europea 2013
L’obbligo di compilazione del quadro RWallegato alla dichiarazione dei redditi, da
parte dei soggetti (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equi-
parate) fiscalmente residenti in Italia, è stato introdotto a seguito del
D.L. n. 167/
1990
e consente all’Amministrazione Finanziaria di effettuare il c.d. “
monitoraggio
fiscale” sugli investimenti e sulle attività finanziarie detenute all’estero da
soggetti residenti fiscalmente in Italia
(persone fisiche, enti non commerciali e
società semplici ed equiparate). Tale “monitoraggio fiscale” si estrinseca nella com-
pilazione del quadro RW, nel cui interno devono essere comunicati tutti i movimen-
ti verso l’estero, dall’estero ed estero su estero (i “flussi”) ma anche la situazione
degli investimenti alla data del 31 dicembre di ogni anno (le “consistenze”).
Il quadro RWassolve esclusivamente una funzione informativa, non avendo finalità
di calcolo del reddito imponibile né di liquidazione delle imposte.
Con l’approvazione in via definitiva della Legge Europea 2013, il legislatore ha appor-
tato significativemodifiche alla disciplina delmonitoraggio fiscale e di conseguenza alla
struttura del modulo RWed alle relative regole di compilazione. L’intervento normativo
è stato effettuato in conseguenza della procedura d’infrazione attivata dalla Commis-
sione UE
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nei confronti dell’Italia, con cui si contestava la sproporzione delle sanzioni
previste in caso di violazioni relative alla compilazione del RW.
Chi ha presentato nel 2013 la dichiarazione dei redditi ed ha compilato il
modulo
RW
non ha dovuto tenere conto delle
modifiche apportate dalla
Legge n. 97/
2013. Le novità si applicheranno, infatti, solo a partire dal prossimo anno e, quindi,
da UNICO 2014
(periodo d’imposta 2013).
Le novità apportate dalla Legge europea 2013
L’art. 9 della c.d. Legge Europea 2013 (Legge n. 97 del 06.08.2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.08.2013 ed in vigore dal 4 settembre scorso) ha
modificato notevolmente l’obbligo di compilazione del modulo RW ai fini del
monitoraggio fiscale, riscrivendo alcuni articoli del D.L. n. 167/1990 che introduce-
va l’obbligo di compilazione del quadro RW.
Il sopracitato articolo 9 modifica in più parti le vecchie disposizioni contenute nel
D.L. 167/90 prevedendo in primo luogo l’eliminazione, nel Quadro RW della di-
chiarazione dei redditi, della Sezione I relativa ai trasferimenti da o verso l’estero di
denaro, certificati di serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause
diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria e della
Sezione III relativa ai trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli
investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria.
In particolare per individuare le attività e gli investimenti esteri da dichiarare nel
modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale, non va più fatto riferimento alla situa-
zione al 31 dicembre, ma alla situazione verificatasi nel corso dell’anno (pertanto,
sono oggetto di monitoraggio fiscale anche gli investimenti e le attività detenute
durante l’anno la cui disponibilità è venuta meno al 31 dicembre) e senza più
considerare la soglia di Euro 10.000. La “Legge Europea 2013” ha infatti eliminato
la soglia di Euro 10.000 sotto la quale non veniva richiesta alcuna comunicazione.
Pertanto, l’attività di monitoraggio fiscale riguarda ora tutte le attività o investi-
menti detenuti all’estero a prescindere dal relativo ammontare.
Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione si deve far riferimento ai criteri
utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivie e dell’Ivafe, anche se
non dovuta. La pretesa che siano indicate i valori delle singole attività detenute
all’estero all’inizio e alla fine della detenzione e il relativo periodo di possesso,
comporta che se un contribuente ha un dossier titoli molto movimentato deve
A seguito della Legge europea 2013, il modulo RW per il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie
e degli investimenti all’estero è ora semplificato, e le novità avranno effetto da UNICO 2014:
sanzioni ridotte, eliminazione delle sezioni I e III, più informazioni sul titolare effettivo.
Esonero dalla compilazione del quadro RW per il contribuente italiano che detiene attività finanziarie
e/o patrimoniali all’estero per il tramite di una società fiduciaria italiana. Sono queste le principali novità
che porta con sé l’articolo 9 della legge 97/2013 (cosiddetta “Legge Europea 2013”), entrata in vigore
il 4 settembre scorso e, con la quale, sono state apportate significative modifiche ed integrazioni
al Decreto Legge 167 del 28 giugno 1990 recante la disciplina in materia di monitoraggio fiscale
valorizzare ogni acquisto o sottoscrizione e ogni vendita o rimborso, e nel caso in
cui uno stesso titolo sia acquistato e venduto più volte durante l’anno dovrà essere
stabilito un criterio di stratificazione (Lifo, Fifo, Medio ponderato). Lo stesso vale
per i crediti
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, e dunque attività finanziarie suscettibili di produrre redditi imponibili
in Italia: anch’essi sono da evidenziare nel quadro RWe anche per loro dovrà essere
stabilito per la loro valorizzazione un criterio di stratificazione (Lifo, Fifo, Medio
ponderato).
Restano esenti dalla compilazione del quadro RWle attività finanziarie e patrimoniali
affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti
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ed i contratti
comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i
redditi derivanti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli inter-
mediari stessi.
La “Legge Europea 2013” ha notevolmente alleggerito l’apparato sanzionatorio
previsto in materia di monitoraggio fiscale. Nello specifico, la violazione dell’obbli-
go di dichiarazione delle attività detenute all’estero è ora punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichia-
rati (in luogo di una sanzione dal 10% al 50%); laddove tali attività siano detenute
in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, la violazione viene punita con
una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.
Nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dal termine, viene
applicata la sola sanzione in misura fissa pari a 258 euro.
La stessa sanzione trova applicazione anche nel caso di presentazione della dichia-
razione integrativa. Prima della Legge Europea 2013, invece, le sanzioni erano
molto più elevate in quanto andavano dal 10% al 50% di quanto non dichiarato,
oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.
La Legge Europea 2013 ha introdotto anche nuovi e rilevanti obblighi in capo alle
banche e agli intermediari finanziari.
Il nuovo impianto normativo prevede che gli operatori finanziari dovranno comu-
nicare all’Agenzia delle Entrate i flussi transfrontalieri di valore pari o superiore a
15.000 euro relativi ad operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche,
enti non commerciali , società semplici e associazioni ad esse equiparate, sia resi-
denti che non residenti. Ai fini del superamento della soglia di 15.000 euro si
computano anche le cosiddette operazioni frazionate.
La Legge Europea 2013 ha introdotto anche la previsione che i redditi derivanti
dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria siano in ogni caso
assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva
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dagli intermediari residenti ai quali
gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o
nei casi in cui questi intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei
redditi. Con il provvedimento del 19.2.2014 n. 24663 l’Agenzia delle Entrate ha
però differito, dal 01.01.2014 al 01.07.2014, l’entrata in vigore della ritenuta d’ac-
conto applicabile sui redditi di fonte estera e sui redditi di capitale e successivamen-
te il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato che è stata predisposta
per la menzionata ritenuta alla fonte una norma di abrogazione in considerazione
dei nuovi standard per lo scambio di informazioni a livello internazionale.
La ritenuta avrebbe dovuto trovare applicazione a titolo d’imposta del 20% per le
categorie di redditi che sconterebbero tale imposizione se percepiti in Italia; a titolo
d’acconto con aliquota del 20%, per i redditi di capitale derivanti da mutui, depositi
SEGUE A PAGINA 14
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Caso EU Pilot 1711/11/TAXU
2
Ad esempio l’ipotesi in cui il contribuente provvede all’invio di fondi finalizzati alla successiva acquisizione all’estero di un bene come un immobile.
3
Non vi rientrano le società fiduciarie che non svolgono attività di intermediazione e che quindi non sono iscritte all’albo degli intermediari finanziari.
4
Fatta salva l’ipotesi di esistenza di una convenzione tra Stati che stabilisca diversamente, regola generale è la tassazione nel paese del percettore.