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NUMERO 217 - GENNAIO / FEBBRAIO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
concordano, è possibile l’adozione con una delibera in
forma scritta. Il principio di maggioranza vale anche
per le delibere in forma telefonica o similare
- Le assemblee del consiglio di controllo possono vali-
damente deliberare quando sono presenti almeno tre
componenti, o con un numero diverso se previsto dal-
lo statuto.
I compiti principali del consiglio di controllo sono:
(i) il monitoraggio dell’operato del consiglio
d´amministrazione, ed il consiglio d’amministrazione
ha l’obbligo di presentare al consiglio di controllo un
report trimestrale sull’andamento degli affari ed uno
annuale sulle principali questioni della futura politica
gestionale. Il consiglio d’amministrazione ha l’obbligo
di relazione nei confronti del consiglio di controllo nei
casi di eventi di notevole importanza per l’economia
della SPA.
(ii) Il controllo dei libri contabili della SPA;
(iii) L’approvazione preventiva per determinati affari
della società, ad es. la compravendita di partecipazio-
ni, la compravendita e la cessazione di rami d’azienda,
la compravendita e la costituzione di gravami su beni
immobili, l’apertura e la chiusura di succursali, gli in-
vestimenti superiori ad un determinato valore, la fis-
sazione dei principi generali della politica gestionale.
(iv) Laconvocazionedell’assembleageneraleogniqualvolta
ciò sia necessario per gli interessi della società.
(v) La verifica e l’approvazione del bilancio di fine
esercizio e della nota integrativa; e a questo riguardo, il
consiglio di controllo deve presentare un rapporto alla
assembla generale;
(vi) L’avvio di procedimenti giudiziari e conclusione
di negozi giuridici con il consiglio d’amministrazione
(come funzione di rappresentanza).
L’ASSEMBLEAGENERALE
L’assemblea generale è l’organo che rappresenta diret-
tamente gli azionisti.
Il cambiamento entrato in vigore a partire
dall’1.08.2009, è l’introduzione della possibilità di
deliberare non solo con il metodo della consultazione
scritta, ma anche tramite teleconferenza, video-confe-
renza ovvero altra modalità di collegamento elettroni-
co. E lo Statuto può anche stabilire che, parallelamente
all’assemblea dei soci tenuta presso un luogo nella Re-
pubblica d’Austria, un gruppo di soci possa riunirsi
anche all’estero, collegandosi agli altri tramite satellite.
LETIPOLOGIEDIASSEMBLEE
L’assemblea generale ordinaria, deve essere tenuta una
volta all’anno per deliberare sulla distribuzione degli
utili e sullo scarico di responsabilità dei membri del
consiglio di amministrazione e di controllo.
Talvolta è previsto che tale assemblea deve essere te-
nuta entro i primi otto mesi dell’esercizio successivo.
L’assemblea generale straordinaria: deve essere con-
vocata in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
Sono autorizzati alla convocazione dell’assemblea ge-
nerale:
(i) il consiglio di amministrazione per le assemblee
generali ordinarie, per le assemblee straordinarie in
caso di perdite pari alla metà del capitale sociale o su
richiesta di una minoranza degli azionisti
(normativamente è prevista una minoranza che rap-
presenti almeno il 5% del capitale sociale ma è stabili-
to che tale minoranza possa essere determinata anche
diversamente dallo Statuto);
(ii) il consiglio di controllo, ogni qualvolta ciò sia ne-
cessario nell’interesse della società;
(iii) i soggetti autorizzati allo scopo dallo statuto;
(iv) il Tribunale competente, in caso di inerzia del con-
siglio d’amministrazione o del consiglio di controllo.
Il procedimento della convocazione dell’assemblea
generale avviene con:
- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Se nella SPA sussistono solo azioni nominative, lo
statuto può prevedere che la convocazione avvenga
tramite lettera raccomandata. In tale caso, il giorno
dell’invio della convocazione vale quale giorno per la
pubblicazione della convocazione.
Dall’1.08.2009:
- la possibilità che gli azionisti comunichino alla socie-
tà il loro indirizzo di posta elettronica e che la convo-
cazione avvenga per tale tramite;
- il prolungamento dei termini di convocazione, per
dare l’opportunità agli azionisti di prepararsi più con-
sapevolmente sui temi all’ordine del giorno.
La convocazione deve essere resa pubblica al più tardi
entro il ventottesimo giorno prima dell’assemblea ge-
nerale ordinaria, quindi al più tardi entro il ventunesimo
giorno prima dell’assemblea generale, a meno che lo
statuto non preveda termini più lunghi.
La convocazione ha lo scopo di indicare agli azionisti
l’ordine del giorno.
Su richiesta di una minoranza di soci che rappresenti
almeno il 5% del capitale sociale, devono essere ag-
giunti altri temi all’ordine del giorno .
Se non viene data la prescritta pubblicità alla convoca-
zione dell’assemblea generale, le delibere eventualmente
adottate sono ritenute nulle, ma non possono più es-
sere impugnate dall’azionista che, pur non essendo
stato convocato, abbia partecipato all’assemblea, au-
torizzando l’adozione della delibera.
ILFUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEAGENERALE
La direzione delle assemblee generali viene assunta dal
presidente del consiglio di controllo o dai suoi rappre-
sentanti. Egli fa votare sui termini all’ordine del gior-
no, accerta i risultati della votazione e proclama le
delibere adottate.
L’assemblea generale, in mancanza di divergenti di-
sposizioni di legge o dello statuto ha la facoltà di deli-
berare se vi partecipa almeno un socio, o un suo rap-
presentante, che abbia diritto di voto.
Per quanto concerne il quorumdeliberativo, inmancanza
di divergente disposizione normativa o statutaria, l’as-
sembleageneraledelibera amaggioranza semplicedei voti
espressi. Per le delibere assembleari è necessario che ven-
ga redatto apposito verbale da unNotaio. Le delibere non
debitamente protocollate non sono ritenute valide.
Il verbale deve essere depositato presso il Registro
delle Imprese.Tutti gli azionisti, anche i titolari di azioni
privilegiate senza diritto di voto, hanno diritto a par-
tecipare alle assemblee, ed il presupposto per la par-
tecipazione è il possesso del titolo azionario per le
azioni al portatore, mentre per le azioni nominative lo
è la registrazione al libro dei soci.
Tutti i membri del consiglio di amministrazione e del
consiglio di controllo, hanno diritto di partecipare alle
assemblee. Gli azionisti che sono al contempo membri
di un organo della SPAhanno di norma diritto di voto.
L’esercizio di quest’ultimo viene negato solo in parti-
colari casi di conflitto.
Ad esempio, il caso in cui un azionista sia anche mem-
bro del consiglio di amministrazione e l’assemblea ge-
nerale debba deliberare lo scarico di responsabilità re-
lativo proprio a quel membro dell’organo.
I principali ambiti nei quali, secondo la Legge sulle
SPA, l’assemblea generale deve deliberare sono:
1) la distribuzione degli utili e lo scarico di
responsabilità dei membri del consiglio di amministra-
zione e del consiglio di controllo;
2) l’eventuale precisazione del bilancio di fine
esercizio (se ciò non avviene già da parte del consiglio
di controllo);
3) la nomina dei membri del consiglio di con-
trollo e del revisore;
4) la delibera sulle questioni sottoposte all’at-
tenzione della assemblea generale da parte del consi-
glio d’amministrazione o del consiglio di controllo;
5) le modifiche allo statuto;
6) la richiesta di risarcimento danni nei con-
fronti di consiglio di amministrazione e del consiglio di
controllo.
I REVISORI DEI CONTI
Ogni SPA deve avere almeno uno o più revisori dei
conti, nominati dall’assemblea generale su proposta
del consiglio di controllo.
I revisori dei conti, per il primo bilancio di esercizio,
sono nominati dai soci fondatori.
Il rapporto contrattuale fra i revisori e la società è di
norma un contratto di prestazione d’opera.
Ai sensi degli artt. 268 e 269 del Codice dell’Impresa
è necessario che il revisore verifichi il bilancio di fine
esercizio e la nota integrativa, oltre alla regolarità della
tenuta della contabilità. La revisione si deve estendere
alla conformità della gestione contabile al dettato
normativo ed alle disposizioni statutarie.
Al termine della sua attività, il revisore deve redigere e
presentare al consiglio d’amministrazione ed al consi-
glio di controllo un rapporto di verifica scritto ed il
certificato di revisione.
IL DIRITTO DI ESCLUSIONE
Come nel caso delle SRL, anche per le SPA, a partire
dal 20.05.2006, è possibile l’esclusione dei soci di
minoranza ai sensi della Legge di Esclusione.
Se lo statuto nulla precisa al riguardo, il socio di maggio-
ranza che detenga azioni che rappresentino almeno il
90% del capitale sociale, può chiedere che l’assemblea
generale deliberi la cessione delle azioni dei restanti soci
al socio di maggioranza, dietro pagamento da parte di
quest’ultimo di una sorta di “buona uscita”.
I DIRITTI DEGLIAZIONISTI
Diritti patrimoniali
Salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto, i
dividendi vengono distribuiti proporzionalmente alle
quote di capitale sociale. Se lo statuto nulla prevede al
riguardo, l’obbligo è di distribuire l’intero utile.
E’ prevista la possibilità che il consiglio di ammini-
strazione, con il consenso del consiglio di controllo,
possa pagare agli azionisti, nel corso della seconda
metà dell’esercizio, un acconto sui dividendi maturandi,
fino a metà dell’ammontare della media dei dividendi
annuali maturati nei tre anni precedenti, se il pagamen-
to risulti possibile dal bilancio provvisorio redatto; e
la ripartizione dei ricavi da liquidazione.
Diritti amministrativi degli azionisti.
Gli azionisti hanno il diritto alla partecipazione alle
assemblee generali ed all’esercizio del diritto di voto,
ad eccezione dei casi in cui tali diritti non sussistono;
il diritto a dare evidenza nel verbale assembleare di
un’eventuale obiezione all’adozione di una delibera;
il diritto ad impugnare le delibere assembleari;
il diritto ad ottenere, nel corso delle assemblee genera-
li, informazioni sulla società necessarie per una piena
comprensione dell’ordine del giorno.
ILPROCEDIMENTO
DI LIQUIDAZIONEDELLASPA
I motivi per procedere alla liquidazione possono essere:
1) il decorso del termine, in caso di società
costituita a tempo determinato;
2) un’apposita delibera dell’assemblea generale;
3) l’apertura di un procedimento fallimentare
contro la SPA o il rigetto dell’istanza di fallimento
dovuto a mancanza di massa;
4) la nullità della società dichiarata a seguito
del radicamento di un procedimento giudiziario;
le altre cause previste dallo statuto.
I LIQUIDATORI
Di norma i liquidatori sono i membri del consiglio di
amministrazione, se nulla di diverso è stabilito dallo
statuto o dalla delibera dell’assemblea generale.
Per la ripartizione del patrimonio i liquidatori devono
pubblicare tre volte sulla Gazzetta Ufficiale una co-
municazione rivolta ai creditori della società, ed ai
creditori viene richiesto di comunicare alla società l’am-
montare dei loro crediti.
Dopo la soddisfazione dei creditori societari, se resta
del patrimonio disponibile, lo stesso patrimonio può
essere ripartito fra gli azionisti pro quota. Tale riparti-
zione, però, non può avvenire prima che sia trascorso
un anno dall’ultima pubblicazione della comunicazio-
ne ai creditori nella Gazzetta Ufficiale.
SEGUE DA PAGINA 11
Le società
austriache
Tutti i regolamenti ed articoli sopra citati sono stati
estrapolati da leggi e regolamenti sulle Spa, dagli articoli
del Codice dell’Impresa e dallo Statuto dei lavoratori.