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NUMERO 217 - GENNAIO / FEBBRAIO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
tuare con la stipula di un contratto societario
prelimi-
nare (che deve avere la forma dell’atto pubblico) ed è
facoltativo. La determinazione del contenuto dello sta-
tuto da parte del fondatore o fondatori ed anche lo
Statuto deve avere la forma pubblica.
L’atto costitutivo deve contenere una regolamentazione
almeno della denominazione e sede della società, del-
l’oggetto societario, dell’ammontare del capitale
societario.
La tipologia di azioni emesse (azioni al portatore od
azioni nominative), con la specificazione se le azioni
riportano o non riportano il valore del capitale; nel
primo caso, sarà specificato il valore delle singole azio-
ni; nel secondo caso, il numero di azioni emesse. Il
numero di membri del consiglio d’amministrazione e
le forme di pubblicità delle comunicazioni.
La costituzione di una S.p.A. è possibile da parte di
un
socio unico
a partire dal 2004.
Tale circostanza deve essere espressamente dichiarata
anche al Registro delle Imprese, evidenziando che tut-
te le azioni sono di proprietà di un unico azionista, la
cui identità deve essere resa nota.
La regola vale anche nel caso in cui, a seguito di atto di
cessione delle azioni, queste divengano di proprietà di
un unico soggetto. La variazione deve essere immedia-
tamente comunicata al consiglio d’amministrazione,
che ha il compito di chiederne la trascrizione presso il
Registro delle Imprese.
Dopo la sottoscrizione dello statuto, si verifica l’ac-
quisto della titolarità delle azioni da parte del o dei
soci fondatori, che a loro volta nominano il primo
consiglio di controllo e il primo revisore dei conti e tali
nomine richiedono un atto notarile.
Il consiglio di controllo nomina a sua volta il primo
consiglio d’amministrazione.
A seguire verrà stesa una relazione da parte dei soci
fondatori di un rapporto scritto sul procedimento di
costituzione; effettuata la verifica del procedimento di
costituzione da parte del consiglio di amministrazio-
ne, del consiglio di controllo ed il calcolo delle imposte
(1% del capitale).
I CONFERIMENTI
All’atto della costituzione della società per azione
possono essere effettuati i conferimenti.
Nel caso dei conferimenti in denaro, in generale è neces-
sario che venga versato almeno un quarto dell’importo
minimo di emissione, nel caso di azioni nominative.
Nel caso di conferimenti in natura, l’importo di emis-
sione deve essere completamente coperto, e quindi, il
valore dei beni conferiti deve raggiungere almeno l’im-
porto di emissione
ISTANZADI TRASCRIZIONE
La presentazione di un’istanza di trascrizione della
società presso il Registro delle Imprese, e deve essere
sottoscritta da parte di:
tutti i soci fondatori; tutti i membri del consiglio
d´amministrazione e del consiglio di controllo
All’istanza di trascrizione devono essere allegati i se-
guenti documenti:
lo statuto; i documenti recanti la nomina dei membri
del consiglio d’amministrazione e del consiglio di con-
trollo; il rapporto scritto sul procedimento di costitu-
zione redatto dai soci fondatori; quello redatto dal
consiglio d’amministrazione e dal consiglio di control-
lo; quello redatto dai Revisori nominati dal Tribunale.
Nel caso di conferimenti in denaro, una dichiarazione
da parte dell’Istituto di Credito ove tali conferimenti
sono stati versati, a norma della quale gli stessi sono a
piena disposizione del consiglio d’amministrazione; il
deposito della sottoscrizione da parte dei membri del
consiglio d’amministrazione.
In seguito alla trascrizione ci sarà la verifica da parte
del giudice del Registro delle Imprese sul rispetto della
legge in relazione alla costituzione societaria.
L’acquisto delle personalità giuridica da parte della
SPA tramite la trascrizione presso il Registro delle
Imprese. Nel caso in cui lo statuto preveda che la
società è stata costituita a tempo determinato, tale
disposizione deve essere espressamente trascritta.
LAFUNZIONEAMMINISTRATIVA
Il consiglio di amministrazione ha il compito di gestire
gli affari societari in modo responsabile, tutelando il
benessere dell’impresa, nell’interesse degli azionisti.
Non è sottoposto alle istruzioni di alcun altro organo.
Deve verificare che la società tenga un’ordinata conta-
bilità ed adotti un sistema di controllo interno.
Se sono nominati più membri del consiglio d’ammini-
strazione, si applica il principio per cui le decisioni
vengono prese a maggioranza dei propri membri. A
parità di voti, quello del presidente del consiglio
d´amministrazione è solitamente decisivo, salvo di-
versamente stabilito dallo Statuto. Lo statuto può tut-
tavia prevedere che in talune materie decida il Presi-
dente da solo o che il Presidente abbia diritto di veto.
LARAPPRESENTANZA
NEI CONFRONTI DEI TERZI
Se nulla è espressamente stabilito, la società è rappre-
sentata congiuntamente da parte di tutti i membri del
consiglio di amministrazione; lo statuto può però pre-
vedere che, per determinati negozi giuridici, la rappre-
sentanza della società spetti ai singoli membri del con-
siglio di amministrazione. La tipologia di rappresen-
tanza e l’eventuale modifica della stessa, deve essere
registrata presso il Registro delle Imprese.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DI CONCERTO CON ALTRI ORGANI
Il bilancio di fine esercizio e la nota integrativa, devo-
no essere redatti dal consiglio d’amministrazione, ve-
rificati ed accertati dal revisore dei conti, verificati ed
eventualmente approvati dal consiglio di controllo; a
meno che il consiglio d’amministrazione ed il consiglio
di controllo non stabiliscano congiuntamente che il bi-
lancio deve essere approvato dall’assemblea generale.
L’assemblea generale, che solitamente è vincolata al
bilancio così come approvato dal consiglio di control-
lo, decide solo sulla distribuzione dell’eventuale utile
di bilancio (l’assemblea può evitare l’eventuale distri-
buzione degli utili da bilancio in modo parziale o tota-
le, quando ciò sia previsto dallo statuto).
L’assemblea generale decide, inoltre, l’eventuale scarico
di responsabilità dei membri del consiglio d’ammini-
strazione e del consiglio di controllo.
Compravendita di partecipazioni; compravendita di
aziende; compravendita di immobili o la costituzione
di oneri reali su immobili, a meno che ciò non rappre-
senti l’ordinaria attività della società etc., è necessaria
la preventiva approvazione del consiglio di controllo.
Nel caso in cui il consiglio d´amministrazione svolga
tali affari senza l´approvazione del consiglio di con-
trollo o contro il volere dello stesso, quei negozi giuri-
dici saranno validi nei confronti dei terzi in buona
fede, ma il consiglio d’amministrazione può essere
costretto al risarcimento del danno.
E’ necessaria la preventiva autorizzazione dell’assem-
blea generale invece per fusioni, affitti d’azienda, emis-
sione di obbligazioni. Compravendita di partecipazio-
ni; compravendita di aziende; compravendita di immo-
bili o la costituzione di oneri reali su immobili, a meno
che ciò non rappresenti l’ordinaria attività della società.
Nel caso in cui il consiglio d´amministrazione svolga
tali affari senza l´approvazione del consiglio di con-
trollo o contro il volere dello stesso, anche in questi
casi i negozi giuridici saranno validi nei confronti dei
terzi in buona fede, ma il consiglio d’amministrazione
può essere costretto al risarcimento del danno.
Ai membri del consiglio di amministrazione è fatto
obbligo di riservatezza su tutto ciò che riguarda la
società. L’obbligo continua anche dopo la cessazione
della loro funzione, ed il divieto di concorrenza è mol-
to rigido.
LARESPONSABILITA’
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZONE
I componenti il consiglio d´amministrazione devono
agire con la diligenza del buon padre di famiglia e ri-
spondono dei danni che causano alla società (al riguar-
do, vige l’inversione dell´onere della prova).
La normativa sottolinea fra gli altri, i seguenti casi di
responsabilità del consiglio d’amministrazione: resti-
tuzione illecita di riserve, distribuzione illecita di divi-
dendi, distribuzione illecita del patrimonio societario,
emissione di azioni prima della loro completa libera-
zione.
La responsabilità dei membri del consiglio d’ammini-
strazione sussiste, internamente nei confronti della
società; esternamente nei confronti dei creditori della
stessa, quando questi non riescano ad ottenere il
soddisfacimento delle proprie pretese da parte della
società per inadempienze del consiglio d’amministra-
zione.
Ci sono vari gradi di responsabilità. Se è coperta da
una precedente decisione dell’assemblea generale, vie-
ne meno la responsabilità interna del consiglio d’am-
ministrazione nei confronti della società, ma non la
responsabilità esterna nei confronti dei creditori.
L’obbligo risarcitorio non viene meno però, quando
l’azione è stata approvata dal consiglio di controllo.
IL CONSIGLIO DI CONTROLLO
Il consiglio di controllo deve essere costituito da alme-
no tre membri (persone fisiche) oltre agli eventuali
rappresentanti dei dipendenti. Lo statuto può preve-
dere un numero superiore di membri (al massimo 20).
E’ stabilito, inoltre, che una persona fisica non può
avere più di 10 mandanti contemporaneamente in rela-
zione ad altre SPA o SRL.
NOMINADEIMEMBRI
DEL CONSIGLIO DI CONTROLLO
La nomina dei componenti il consiglio di controllo
può avvenire:
(i) da parte dei soci fondatori (primo Consiglio di Con-
trollo);
(ii) da parte dell’Assemblea Generale (caso normale);
da parte di determinati azionisti.
(iii) lo statuto può concedere il diritto di nominare uno
o più membri del consiglio di controllo a determinati
azionisti fino ad un massimo della metà dei membri del
consiglio di controllo (nelle S.p.A. quotate in borsa
fino al massimo di 1/3). I titolari di tale diritto hanno in
questo caso anche il diritto alla revoca dei membri
nominati; il diritto spetta anche ad una minoranza di
soci che rappresenti almeno il 10% del capitale socia-
le, se sussiste giusta causa;
(iv) La nomina da parte del Tribunale avviene invece
quando il consiglio di controllo, per un periodo supe-
riore a 3 mesi, non ha il numero necessario di membri
per poter deliberare; è richiesta dal consiglio di ammi-
nistrazione, da un membro del consiglio di controllo o
da un azionista.
(v) La nomina da parte del consiglio dei lavoratori si ha
in base al principio del tripartitismo; cioè per ogni due
consiglieri di controllo nominati dalla società deve es-
serne nominato uno dal consiglio dei lavoratori. In
caso di numero pari di nominati, il consiglio dei lavora-
tori ha diritto di nominarne un altro.
La durata del mandato dei componenti il consiglio di
controllo è stabilita in modo funzionale. Di norma il
mandato dura per un periodo massimo di 5-6 anni.
Una revoca anticipata è possibile tramite votazione a
maggioranza dei tre quarti dei voti espressi in assem-
blea generale.
I COMPITI DEL CONSIGLIO DI CONTROLLO
- Nominare un presidente e almeno un suo rappresen-
tante, e queste persone devono essere registrate pres-
so il Registro delle Imprese.
- Il presidente è a capo delle assemblee del consiglio di
controllo e delle riunioni generali.
- Le assemblee del consiglio di controllo devono essere
tenute almeno quattro volte l´anno; inoltre il presiden-
te è tenuto a convocare immediatamente un’assemblea
del consiglio di controllo in caso di richiesta da parte di
un componente il consiglio di controllo o il consiglio
d’amministrazione.
- Le delibere del consiglio di controllo vengono adotta-
te secondo il principio di maggioranza; e se i membri
Le società
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