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NUMERO 217 - GENNAIO / FEBBRAIO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
INTERNAZIONALE
EMANUELADEMARCHI
Ordine di Pordenone
Le società austriache
I
LDIRITTO SOCIETARIOAUSTRIACO è sta-
to profondamente modificato a partire dal 1°
luglio 1996, con la legge 304/1996, in attuazione
delle direttive emanate in materia dall’Unione
Europea. Le forme societarie più comuni sono:
Aktiengeselleschaft (AG), Società per azioni
Gesellschaft mit beschrankter Haftung
(GmbH), Società a responsabilità limitata
Kommanditgesellschaft (KG), Società in ac-
comandita semplice
Offene Handelsgesellschaft (OHG), Società in
nome collettivo
Stille Gesellschaft (stGes), Associazione in
partecipazione
Eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG), So-
cietà a scopo di lucro registrata
Gesellschaft burgerlichen Rechts (GesBr),
Società di diritto privato
Genossenschaft, Cooperativa
Stiftung, Fondazione
Verein, Associazione
I
NIZIEREMO COL PARLARE delle
Società
per azioni (AG).
La Società per azioni é una
società con personalità giuridica propria, i cui
soci partecipano tramite quote di conferimento
al capitale sociale, suddiviso in azioni, senza
rispondere personalmente per le obbligazioni della so-
cietà. La SPA é la tipologia societaria utilizzata per le
grandi imprese ad alto fabbisogno finanziario. La scel-
ta di questa forma societaria è conveniente nel caso si
desideri coinvolgere molti soci, e quando è necessario
poter trasferire facilmente le partecipazioni, la vendi-
ta di azioni è infatti più semplice della vendita di quote
in società a responsabilità limitata, non essendo sog-
getta a particolari formalità.
La disciplina legale è contenuta nella legge sulle Socie-
tà perAzioni del 1965 (
AktG
), ed aggiornata con emen-
damenti, l’ultimo è del 1996. Il Codice del Commercio
(UGB) completa la regolamentazione.
Per le SPA quotate in borsa sono, inoltre, rilevanti le
norme stabilite dal diritto del mercato
finanziario e dal
Regolamento Borsistico.
TRATTI DISTINTIVI DELLE SPA
La SPA è quella forma di società di capitali in cui la
funzione di raccolta del capitale è in primo piano; di
norma esistono molti soci, che hanno un vincolo mol-
to blando nei confronti della società; in linea di princi-
pio, le azioni sono facilmente trasferibili e, a determi-
nate condizioni, possono essere commercializzate in
borsa.
Gli organi obbligatori della SPA sono:
- il Consiglio d´Amministrazione;
- il Consiglio di Controllo;
- il Revisore dei Conti;
- l’Assemblea Generale.
L’amministrazione e la rappresentanza nei confronti
dei terzi della società sono svolte dal consiglio di am-
ministrazione, che di norma non è tenuto a eseguire le
istruzioni dei soci.
La SPA è, quindi, caratterizzata dalla coesistenza di
numerosi finanziatori con scarsa autorità e da un con-
siglio di amministrazione che la rappresenta verso ter-
zi e la dirige. Ciò non esclude, però, che i membri del
consiglio di amministrazione siano anche azionisti.
Il consiglio di amministrazione è composto da una o più
persone nominate dall’Aufsichtsrat (il collegio sindacale
austriaco), per un periodo massimo di 5 anni, e solo
eccezionalmente revocato dallo stesso collegio sindacale.
Né gli azionisti, né il collegio sindacale possono impartire
disposizioni vincolanti ai membri del consiglio di ammi-
nistrazione, godendo quindi di autonomia propria.
Tutti i membri del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere stranieri.
Il collegio sindacale nomina, revoca e controlla il con-
siglio di amministrazione, convoca l’assemblea dei soci,
esamina le operazioni che necessitano della sua ap-
provazione, come l’acquisto e l’alienazione di parteci-
pazioni, l’attuazione di investimenti che superino un
certo limite.
Al collegio spetta l’approvazione del bilancio e il con-
trollo della contabilità. Il collegio sindacale deve essere
composto da almeno tre persone fino ad un massimo
di 20, nominate dall’assemblea dei soci.Asingoli azio-
nisti può essere concesso il diritto di nominare mem-
bri del collegio sindacale. Nel collegio sindacale siedo-
no anche rappresentanti dei lavoratori, nominati dal
consiglio di fabbrica. Il collegio sindacale si riunisce
almeno tre volte l’anno.
L’assemblea dei soci a sua volta nomina i membri del
collegio sindacale, ad eccezione di quelli nominati dal
consiglio di fabbrica. Lo statuto può concedere a sin-
goli soci di nominare membri del collegio sindacale,
fino ad un massimo di un terzo del totale.
L’assemblea delibera sulla distribuzione degli utili e
sull’esonero da responsabilità degli amministratori per
l’anno precedente.
L’assemblea ordinaria dei soci va convocata annual-
mente per deliberare sulla distribuzione degli utili.
Un gruppo di azionisti che rappresenti almeno il 5%
del capitale sociale, ha diritto di convocare un’assem-
blea straordinaria dopo aver ottenuto l’autorizzazio-
ne dal tribunale, il verbale dell’assemblea deve essere
redatto da un notaio. La votazione avviene in base al
valore nominale della azioni; in genere è sufficiente
una maggioranza semplice, mentre per le modifiche
allo statuto richiedono una maggioranza del 75%.
L’assemblea degli azionisti nomina gli “auditors” o
revisori della società, sono loro infatti che devono esa-
minare e vidimare i bilanci della società che, dopo l’ap-
provazione da parte del collegio sindacale, vanno de-
positati presso l’ufficio del registro.
All’atto costitutivo, è necessario produrre copia dei
seguenti documenti:
- copia di un documento d’identità, nel caso in cui il
socio sia una persona fisica;
- copia di una visura camerale “aggiornata” nel caso in cui
il socio sia una persona giuridica. Tale visura deve essere
tradotta in lingua tedesca da un traduttore giurato.
- Oltre a ciò, è necessario che venga prodotta copia di
un documento d’identità di colui che ha la legale rap-
presentanza della persona giuridica.
ILCAPITALESOCIETARIO
Il capitale sociale minimo della SPAè disposto in Euro
70.000,00 (Art. 7 della Legge sulle SPA).
Per particolari oggetti societari (ad es. fondi di parteci-
pazione oppure società di giochi d´azzardo) esistono
disposizioni particolari (che prevedono un capitale
sociale minimo più alto).
LADENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione sociale della SPAdeve contenere la
dicitura “Società per Azioni”, anche in forma abbre-
viata (Art. 4 della Legge sulle SPA).
Il Codice dell’Impresa prevede (Artt. 17 e ss.) che la
denominazione permetta di contraddistinguere una so-
cietà dalle altre; non possa essere ingannevole; può con-
tenere il nome di persone, di cose, un nome di fantasia o
anche riferimenti all’oggetto sociale. Spesso è utile chie-
dere un parere preventivo al Registro delle Imprese.
LADENOMINAZIONE SOCIALE
ILcd. “AUSTRIA- VERFAHREN”
Secondo la giurisprudenza del Registro delle Imprese,
è possibile utilizzare il nome “Austria” nella denomi-
nazione societaria solo nei seguenti casi:
se la società ha “rilievo” a livello nazionale;
se la società è figlia di una società che ha rilievo inter-
nazionale.
Il Registro delle Imprese, in caso di dubbio, può ri-
chiedere una perizia da parte della Camera di Com-
mercio.
LASEDE SOCIETARIA
La sede della SPApuò coincidere con il luogo in cui la
società svolge la propria attività, oppure dove viene
svolta la legale rappresentanza della società, o dove
viene gestita l’amministrazione della società.
LEAZIONI
L’azione rappresenta sempre una quota del capitale
sociale. Si possono distinguere due categorie di azioni:
a) le
azioni che riportano un importo in denaro
(
Nennbetragsaktien
), e
la somma dei valori nominali
delle azioni deve corrispondere al valore nominale
del capitale sociale
; sono ammessi valori nominali di
Euro 1,00 e multipli; il valore di mercato delle azioni
non è detto che corrisponda a quello nominale. Le
azioni che riportano un altro valore nominale sono
nulle.
b) a partire dall’1/01/1999, anche
azioni che non
riportano un importo
in denaro (
Stückaktien
).
Ciascuna azione di questa tipologia rappresenta una
medesima quota di partecipazione al capitale sociale e
tale quota si determina in base al numero delle azioni
emesse; anche in questo caso l’importo del capitale
sociale corrispondente ad ogni azione deve ammonta-
re a un minimo di Euro 1,00.
All’interno della stessa società non possono coesiste-
re entrambe le tipologie di azioni, e lo statuto deve
stabilire se sono previste azioni con o senza indicazio-
ne del valore nominale.
Da una visura della SPA estratta dal Registro delle
Imprese è possibile dedurre quale tipologia di azioni è
prevista per tale società.
L’ordinamento austriaco, inoltre, prevedeva un’ulte-
riore suddivisione fra tipologie di azioni:
- Azioni al portatore
, ed
in questo caso, il possesso
del titolo legittimava il possessore come azionista.
L’emissione di tali azioni era lecita solo quando il capi-
tale rappresentato dalle stesse fosse stato interamente
versato
.
Prima della completa liberazione delle azioni,
potevano essere emessi solo certificati provvisori,
quando lo statuto lo prevedesse, ed i certificati prov-
visori dovevano essere nominativi.
- Azioni nominative
. Sappiamo che l’azione nomi-
nativa è un titolo all’ordine e, di conseguenza, un tito-
lo girabile, in questo caso una clausola di non
trasferibilità non ha efficacia. Lo statuto deve indicare
se le azioni emesse dalla SPA sono al portatore o no-
minative e può stabilire che, su richiesta di un azioni-
sta, le sue azioni nominative debbano essere trasfor-
mate in azioni al portatore o viceversa.
LACOSTITUZIONE
DI UNASOCIETÀ PERAZIONI
La costituzione di una società per azioni si può effet-
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