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NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
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NORME E TRIBUTI
ALVISE BULLO
Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA VENETO
Le indagini finanziarie:
ancora criticità
ARIANNA ROSSI
Ordine di Udine
1.
Ricostruzione normativa
La disciplina delle indagini finanziarie è stata
oggetto, nel corso del tempo, di una serie fram-
mentata di modifiche, che hanno contribuito a
rendere tale strumento particolarmente incisivo
(per l’Ente impositore) – e talvolta eccessivamen-
te invasivo (per il contribuente) – ai fini dell’ac-
certamento dell’evasione fiscale e a scalfire l’ori-
ginario segreto bancario in favore di una mag-
giore trasparenza.
a.
Con la riforma tributaria del 1971
1
,
infatti, una prima deroga al segreto bancario ve-
niva prevista, seppur limitatamente ad ipotesi di
particolare gravità e tassativamente determinate
nel contenuto e nei presupposti
2
.
b.
Con la Legge 30 dicembre 1991 n.
413
(art. 18) si era provveduto ad
abrogare gli articoli che erano stati
posti a presidio del «
segreto ban-
cario
» in campo tributario, che,
di fatto – con tale provvedimento
– veniva cancellato dall’ordina-
mento tributario. In talmodo, lapro-
cedura volta ad incidere sul segreto
bancario veniva subordinata solo al
provvedimento autorizzatorio
dell’(allora) Ispettorato Comparti-
mentale e del Comandante di zona
dellaGuardiadiFinanza(ora, rispetti-
vamente, Direzione Centrale Accer-
tamento dell’Agenzia delle Entrate o
Direzione Regionale e Comandante
regionaledellaGuardiadiFinanza).
c.
La svolta più im-
portante in materia di indagini fi-
nanziarie si è però avuta con la L.
30.12.2004,n.311(cd.Finanziariaper
il 2005), che con le modifiche intro-
dotteagli artt.32delD.P.R.600/1973
(per le imposte sui redditi) e 51 del
D.P.R.633/1972(perl’IVA)hapotenziatonotevolmen-
te il potere istruttorio nello specifico comparto degli
accertamenti bancari. In particolare si è ampliato:
* l’ambito soggettivo, nel senso che pos-
sono essere destinatari delle richieste non solo
le Banche e gli Istituti di credito, ma anche la
Società Poste Italiane S.p.A., gli intermediari fi-
nanziari, le imprese di investimento, le Società di
gestione del risparmio, le Società fiduciarie;
* l’ambito oggettivo, nel senso che le ri-
chieste non sono più circoscritte ai «
conti in-
trattenuti con il contribuente, con la specifica-
zione di tutti i rapporti inerenti o connessi a
tali conti»,
ma riguardano
«qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi com-
presi i servizi prestati, con i loro clienti
»;
* l’ambito di applicazione della presunzione
legale connessa con i “
prelevamenti
”, che – origi-
nariamente applicabile solo nei confronti delle im-
prese (dato che si utilizzava il termine “
ricavi
”) – è
stata estesa anche ai «
lavoratori autonomi
»,
mediante l’aggiunta dell’inciso “
compensi
”;
* si sono ridotti i termini entro i quali i sog-
getti, a cui sono state richieste le informazioni,
debbono fornire le risposte; e si è fatto esplicito
riferimento allo strumento informatico (in sostitu-
zione di quello cartaceo) per l’inoltro delle richie-
ste e l’invio delle risposte, in tal modo
razionalizzando la tempistica operativa.
d.
Successivamente, con Decreti Legge
(il 203/2005
3
e il 223/2006
4
), sono stati previsti
nuovi obblighi di comunicazione all’Anagrafe tri-
butaria a carico degli operatori finanziari ed è sta-
ta ampliata la platea dei soggetti autorizzati al-
l’utilizzo dei dati, ricomprendendovi anche gli
Organi preposti alla riscossione (Equitalia S.p.A.)
e l’Autorità giudiziaria (o gli Organi di polizia
giudiziaria e valutaria da essa delegati) per la ri-
cerca (e acquisizione) della prova (e delle fonti di
prova) nel corso del procedimento penale.
e.
Ancora, con il D.L. 1° luglio 2009, n.
78 (conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102), è stato
aggiunto, all’art. 32, comma 1, del D.P.R. 600/1973
e all’art. 51, comma 2, del D.P.R. 633/1972, un ul-
teriore periodo (numerato come 7 bis) inteso a
consentire all’Amministrazione Finanziaria (an-
cora una volta, previa autorizzazione) di richie-
dere, «
anche in deroga a specifiche disposizio-
ni di legge
»
,
a
«autorità ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia,
finanziaria e assicurativa, relativi alle attività
di controllo e di vigilanza
svolte dagli stessi
».
f.
Da ultimo:
* con il D.L. 6.7.2011, n. 98
5
, è
stato ulteriormente ampliato
l’ambito soggettivo e ogget-
tivo delle indagini finanziarie,
includendo tra i soggetti
destinatari delle richiesteanche
le Società ed enti di assicura-
zioneeconsentendoall’Ammi-
nistrazioneFinanziaria l’acces-
so diretto nei confronti di tutti
gli intermediari finanziari, sen-
za limitazioni di sorta, per ac-
quisire dati e notizie relativi a
tutti i rapporti e le operazioni
di natura finanziaria;
* con il D.L. 13.8.2011, n.
138
6
, si è consentito l’utiliz-
zo da parte dell’Agenzia del-
le Entrate dei dati contenuti
nell’Anagrafe tributaria per
elaborare liste selettive di
contribuenti da sottoporre a controllo;
* con il D.L.6.12.2011, n. 201
7
, è stato intro-
dotto l’obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2012
– per tutti gli operatori finanziari di comunicare
periodicamente
8
all’Anagrafe tributaria tutte le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti
finanziari intrattenuti con i contribuenti e ogni
altra informazione relativa a questi rapporti ne-
cessaria ai fini dei controlli fiscali
9
. Specie a se-
guito di detta ultima innovazione, dunque, le in-
formazioni presenti nell’Archivio dei rapporti fi-
1
L. 9.10.1971, n. 825, di disciplina della Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
2
In particolare, in presenza di indizi di evasione di imposta atti a rivelare la realizzazione di un illecito tributario di natura penale. In tale contesto, la verifica fiscale dei conti
del contribuente aveva funzione di raccolta indiziaria, prodromica al processo penale. E con il D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, la disciplina derogatoria al segreto bancario veniva
estesa anche all’IVA, attraverso l’introduzione nel D.P.R. n. 633/1972 dell’art. 51 bis (poi abrogato).
3
Convertito in L. 248/2005, le cui disposizioni hanno limitato, per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2006, l’ambito della base informativa sulla quale gli Uffici possono
legittimamente fare affidamento per l’acquisizione delle operazioni non transitate in un conto (cd. operazioni extra-conto), rinviando alla sola strumentazione di cui all’archivio
unico informatico (AUI) e, quindi, con possibilità acquisitiva riferita esclusivamente alle operazioni di importo superiore a euro 12.500; limite, questo, non operante per le
operazioni annotate, invece, in un conto.
4
Conv. in L. 248/2006.
5
Conv. con modifiche dalla L. 15..7.2011, n. 111.
6
Conv., con modificazioni, dalla L. 14.9.2011, n. 148.
7
Conv., con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.
8
Con provvedimento attuativo del 25.3.2013 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità per le predette comunicazioni, fissando nel 20 aprile di ogni anno
la data entro cui le stesse debbono essere effettuate. Relativamente, invece, alla fase transitoria, entro il 31.10.2013 andranno comunicati i rapporti relativi al 2011; mentre
quelli relativi al 2012 dovranno essere oggetto di comunicazione entro il 31.3.2014.
9
Con tale modifica normativa è stato incrementato notevolmente il patrimonio conoscitivo degli uffici finanziari, posto che, prima del D.L. 201/2011, all’Archivio era
obbligatorio comunicare i soli dati relativi al tipo di rapporto intrattenuto e alla data di inizio e di cessazione dello stesso.
SEGUE A PAGINA 28